: La questione connessa all’attività di vendita esercitata promiscuamente ad attività principali è, da sempre questione complessa.
Il caso posto con il quesito in esame lo è particolarmente in quanto, dalle informazioni fornite, non è possibile desumere se il contingente che era rientrato e autorizzato dalla Provincia riguardava espressamente il comparto degli impianti di distribuzione carburanti o apparteneva, invece, al comparto degli esercizi di somministrazione. La risposta al quesito che, qui di seguito, si fornisce, non presume trattasi specificatamente di ordinario esercizio pubblico, seppur ubicato all’interno (nell’area) di un impianto di distribuzione carburante. Inoltre, non è stato chiarito se le attività commerciali sono un tutt’uno con l’impianto, ovvero sono esercitate in un locale autonomo.
Queste precisazioni sono sostanziali per una corretta disamina della problematica.
Infatti, se il Comune disponesse/disponeva di specifici contingenti destinati all’attività di somministrazione negli impianti si potrebbe/poteva derogare dagli eventuali aspetti urbanistici contrastanti, in caso contrario, la zona in cui è ubicato l’impianto deve consentire l’esercizio dell’attività commerciale.
La questione non è di poco conto, in quanto l’eventuale deroga (al rispetto degli aspetti urbanistici) pone una stretta correlazione tra l’impianto di distribuzione carburante e l’attività di bar, con ciò rendendo implicito il rispetto dell’orario somministrazione/vendita carburanti, nel senso di una coincidenza.
Gli orari dell’attività di somministrazione, in base agli elementi acquisiti, non sono contenuti nella disciplina relativa all’attività di carburante, contrariamente a quanto affermato, ovvero nella l.r. 24/2004, così come modificata dalla legge regionale
7 agosto 2008, n. 25 (progetto di legge approvato con DGR n7503 del 27 giugno 2008), bensì dalla
l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In tale legge, e precisamente, all’articolo Art. 17 Orari degli esercizi, è stabilito che:
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.
Più esplicito, ai fini del quesito posto, la Delib.G.R. 17-5-2004 n. 7/17516, la quale, all’ 14. Orari degli esercizi a carattere misto, dispone che:
14.1 Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.
14.2 I centri di telefonia internazionale hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'esercizio dell'attività e di avere rispettato i regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
14.3 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.
In sostanza, dalla lettura dei commi 14.1 e 14.3, si evince inequivocabilmente che l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata o in esercizio promiscuo o all’interno di un impianto stradale di distribuzione, deve osservare l’orario di apertura e chiusura dell’impianto.
Tuttavia, in relazione al comma 14.3 si nutrono dei dubbi di legittimità della stessa nell’ipotesi in cui l’autorizzazione fosse stata rilasciata con riferimento agli esercizi tradizioni e non con riferimento, quindi, a speciali contingenti per gli impianti. Risolvere questo aspetto diventa, quindi, determinante anche alla già indicata questione connessa alle disposizioni urbanistiche.