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Domanda del 5 aprile 2009:
Cortesemente, vogliate inviarci la modulistica inerente il controllo ad un torneo di Burraco.

Risposta:

Per poter rispondere in maniera esaustiva al quesito ed inviare la necessaria documentazione, è necessario sapere in che luogo vengono ad essere organizzati (o svolti) i tornei di Burraco. La disciplina, infatti, è diversa in funzione del luogo. Vediamo se, attraverso qualche semplice esempio, è possibile dirimere la questione.
 
a) Torneo di Burraco in un esercizio pubblico:
 
1). Se l’esercizio pubblico è già stato a suo tempo autorizzato ad effettuare giochi (carte, giochi da tavolo, flipper, calcetto ecc.) non serve alcuna ulteriore autorizzazione. Infatti, le modalità con cui si svolge il gioco sono irrilevanti, a condizione che, ovviamente, il Questore del luogo non abbia iscritto il Burraco tra i giochi proibiti inclusi nella tabella prevista dall’art. 110 Tulps.
2) Se l’esercizio pubblico, invece, non è stato ancora autorizzato ad effettuare la pratica del gioco, il titolare dovrà presentare al Comune una Dia ai sensi dell’art. 194 reg.to Tulps il quale dispone che: “Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.”
Dopodiché non ha bisogno di acquisire alcuna ulteriore autorizzazione alla stessa stregua di un torneo di calcetto.
 
b) Torneo di Burraco in un circolo privato:
 
La questione è ancora più semplice in quanto, all’interno di un circolo privato, è possibile svolgere qualsiasi attività lecita. Del resto, recentemente è intervenuto anche un pronunciamento della Corte di Cassazione Sez. II civile con la sentenza 11 marzo 2009, n.5884 a proposito del gioco della tombola che, com’è noto, è espressamente disciplinato dal d.P.R. 430 del 2001. La tombola, se effettuata all'interno della sede di un circolo privato, può essere effettuata senza la necessità di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 14, comma 11 e 13, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 430/2001. La sentenza afferma che le organizzazioni delle tombole se sono riservate ai soci di una associazione, la fattispecie rientra nella previsione della lettera c) dell'art. 13, comma 1° del d.P.R. 430 del 2001, che esclude l'obbligo degli adempimenti, pur se le tombole avessero la finalità di finanziare in parte l'attività ricreativa del circolo stesso.
Appare logico ritenere, di conseguenza, che nessun adempimento può essere richiesto per un torneo di carte la cui partecipazione non è consentita a chiunque, bensì soltanto ai soci dell’associazione o di un circolo. Del resto, è del tutto irrilevante la presenza, o meno, all’interno della sede del circolo, di un’attività di somministrazione autorizzata ai sensi del d.P.R. 235/2001.
 
c) Diversa è la questione se i tornei di Burraco non si svolgono né in esercizio pubblico né nella sede di un circolo privato, bensì in locali aperti al pubblico, e con la partecipazione consentita a tutti. E’ il caso, ad esempio, della sagre paesane dove non si svolgono tornei di Burraco bensì di altri giochi a carte tipici della zona. In tal caso la problematica è più complessa e, a dire il vero, mai adeguatamente trattata dal legislatore. In tale caso andrebbe esaminato se l’iniziativa è a carattere imprenditoriale o, invece, come spesso avviene, senza fine di lucro, nel senso che le quote di partecipazione al torneo sono destinate al monte premi. In tal caso si potrebbero individuare tre distinte possibilità:
1) Attività da autorizzare ai sensi dell’art. 86 Tulps (ma palesemente non si tratta di una sala giochi)
2) Attività da autorizzare ai sensi dell’art. 68 Tulps perché alla fin fine, un torneo di carte può configurarsi come un’attività di trattenimento. Tuttavia, se l’attività non è esercitata in forma imprenditoriale, com’è noto, la Corte Cost. con sentenza n. 56/1970 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorra la licenza.
3) La terza soluzione è quella di considerare “libera” l’attività in questione, anche tenendo conto che lo stesso legislatore l’ha ritenuta “irrilevante” dal punto di vista giuridico non avendo introdotto una disciplina specifica come, invece, si appresta a fare per i tornei di poker sportivo.
 
Marilisa Bombi
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