: L’articolo 5 bis della legge regionale 3 aprile 2000 n. 22 (Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa), inserito dall'articolo 1 della l.r. n. 29 del 28 ottobre 2004, e sostituito, infine, dall'articolo 1 della l.r. n. 30 del 28 novembre 2007 dispone che:
10. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:
a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;
b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all’allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;
c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;
d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;
e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.
Pomo della discordia il significato da attribuire all’inciso: “a supporto dello sviluppo aeroportuale” che secondo il Sindaco del Comune interessato va inteso in senso ampio, mentre, invece, in senso stretto dai Comuni limitrofi i quali chiedono, che la Grande distribuzione non debba e non possa aprire..
A chi dare ragione?
L’articolo 12 (Interpretazione della legge) delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d preleggi) recita che:
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
L’interpretazione della legge: il primo comma dell’articolo 12 delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell’attività di interpretazione della legge (attività rivolta ad attribuire un certo contributo di significati ad un segno - significato letterale delle parole costituenti la norma).
L’attività interpretativa si caratterizza in due profili: il profilo oggettivo, ovvero l’individuazione del significato letterale delle parole e il profilo soggettivo, ovvero il modo in cui le parole vengono interpretate. Sotto questo profilo distinguiamo tre interpretazioni: quella giudiziale che è quella che nasce dal lavoro dei giudici compiuta nell’esercizio della funzione giurisdizionale, quella dottrinale costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche e, infine, quella· autentica che è quella che si ha ogni qual volta il legislatore emana una nuova norma con lo scopo di chiarire il significato di una legge già in vigore. (questo è il caso in cui le leggi hanno effetto retroattivo). La norma giuridica, in pratica, dipende dall’attività interpretativa, nel senso che è possibile interpretare una disposizione di legge in diversi modi, tutti plausibili. L’art. 12 delle preleggi prescrive di non affidarsi esclusivamente il significato delle parole ma anche l’intenzione del legislatore. Questa premessa è necessaria tenuto conto che la disposizione non è stata ancora sottoposta all’interpretazione del giudice ed il tempo è relativamente breve perché si possa disporre di qualificata dottrina. Appare utile, pertanto, cercare di risalire all’intenzione del legislatore. Nel Progetto di legge N. 0199 di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 3496 del 15/11/2006) si afferma che: “è prevista, per gli esercizi commerciali allocati in ambiti a forte attrattività (questi ultimi individuati sulla base di criteri particolarmente selettivi), la possibilità di tenere aperto tutte le domeniche dell’anno.”. La relativa disposizione proposta dalla Giunta era la seguente:
(omissis)
9. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 10, l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è altresì consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:
(omissis)
e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo.
Come appare evidente, l’inciso contestato non è presente. Di conseguenza il testo pubblicato è frutto o di una modifica al testo in Commissione o direttamente in Aula. Dalla lettura di tali documenti (lavori preparatori), quindi, e solo da quelli è possibile conoscere la reale intenzione del legislatore. Tuttavia, al fine di cercare di costruire una possibile interpretazione alla disposizione in questione, si possono esprimere le seguenti considerazioni.
L’inciso aggiunto, rispetto al testo proposto dalla Giunta regionale è il seguente:
“esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.” L’utilizzo del termine “esclusivamente” fa presuporre un’interpretazione restrittiva, nel senso che non tutte le attività nel raggio di 500 metri possono rimanere aperte, ma soltanto quelle a “supporto” dello “sviluppo” aeroportuale. Tuttavia, supporto e sviluppo sono due termini vaghi. Supporto, infatti, può significare sostegno, appoggio, aiuto ma anche intelaiatura, incardinamento in pratica. Sviluppo, invece, può significare allargamento, miglioramento, ma anche evoluzione. In pratica, una interpretazione plausibile potrebbe essere quella di consentire un’ attività di vendita che, strutturalmente inserita nel complesso aeroportuale, (nei pressi) dell’ aeroporto migliora l’offerta complessiva nei confronti (esclusivamente) dei viaggiatori. Ma una interpretazione così restrittiva si pone, tuttavia, in contrasto con il più recente processo di liberalizzazione.
In conclusione, ritengo che soltanto dalla lettura dei lavori preparatori che hanno portato alla modifica della legge (commissione ed aula) rispetto al testo proposto dalla Giunta regionale, sarà possibile attribuire alla disposizione il significato che il legislatore intendeva imprimere alla disposizione stessa; ciò in quanto l’interpretazione letterale è vaga.
Marilisa Bombi