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Domanda del 1 giugno 2008:
Sempre a proposito di vendita nell’area aeroportuale
I dubbi interpretativi sono ancora a monte. Infatti le correnti di pensiero si dividono sulle seguenti 2 intrepretazioni:
La prima sostiene che indipendentemente dalla successiva valutazione se effettivamente le attività commerciali sono a supporto dello sviluppo aeroportuale è consentita l'apertura solo agli esercizi che si trovano a 500 metri dall’uscita passeggeri.
La seconda che essendo il soggetto, i comuni ed il territorio, l'apertura è consentita a tutti gli esercizi commerciali ubicati sui territori dei comuni del sedime aeroportuale e lo estende anche a quei Comuni che hanno il territorio a 500 metri in linea d'area dall'uscita passeggeri.

Risposta:

La norma contestata dispone che:
e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.
 
Ritenendo come puntualizzato nella risposta precedente che va, innanzitutto, attribuito significato alle parole, ma che in situazioni dubbie risulta assolutamente necessario accertare la volontà del legislatore, vivisezioniamo la norma contestata (fermo restando quanto sopra detto):
 
a) I Comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari. Solo a questi comuni è concessa la deroga. Quindi, nel caso di un comune il cui accesso è a confine (meno di 500 metri) dall’accesso, la norma non si applica.
b) entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo. Si parla di “accessi” e non di entrata o uscita. Per accesso, si deve intendere “L’atto, la facoltà di accedere, cioè di avvicinarsi o di entrare in un luogo”  (Dizionario enciclopedico Treccani). Al termine “accesso” non va quindi attribuito, indifferentemente, il significato di entrata o uscita, bensì soltanto quello di “entrata”. Quindi, si parla degli esercizi di vendita ubicati entro 500 metri in linea d’aria dalle entrate allo scalo.
c) scalo. Per “scalo” , sempre il Dizionario enciclopedico Treccani, spiega che scalo è sinonimo di aeroporto e non di area o sedime aeroportuale.
d) esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale. Relativamente a questo inciso ci si è soffermati ampiamente nella risposta precedente. Si può solo aggiungere, in relazione alle considerazioni soprasvolte che, essendo l’attività commerciale, orientata a soddisfare il bisogno (fermo restando la chiara e puntuale volontà del legislatore) del fruitore dell’aeroporto, certamente ci deve essere un rapporto di connessione. In pratica, a mio modesto avviso, un negozio di mobili o una concessionaria d’auto, non rientrerebbe nell’ipotesi di cui si tratta.
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