LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
<<Torna all'elenco dei pareri

Domanda del 19 dicembre 2007:
L’attività di rimessaggio e custodia barche
L’articolo 86 (Degli esercizi pubblici) del tulps dispone che:

Risposta:

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati .

Con sentenza del Consiglio di Stato n. 60 dell’8 gennaio 1998 è stato rilevato che:
Hanno carattere esemplificativo e non tassativo le indicazioni contenute nell'articolo 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 riguardo alle attività per il cui esercizio si rende necessaria l'autorizzazione, attualmente rilasciata dall'autorità comunale, per l'espletamento delle attività; pertanto, la previsione tra le categorie interessate degli "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture" deve essere interpretata come ricomprendente anche le attività di ricovero natanti.
Sez. V, sent. n. 60 del 08-01-1998, Bergamo c. Comune di Venezia (p.d. 980920).
 
La massima è disponibile in Juris data e Leggi d’Italia. Il Tar Veneto, comunque, da sempre sostiene questa tesi e, al riguardo, consiglio la lettura di alcune note scritte quest’estate e disponibili alla pagina:
 http://www.marilisabombi.it/inc/contributi/mostra.asp?id=409&tipo=criviste
 
In tale nota rilevo come i due organi di giustizia amministrativa e ordinaria hanno, su questa problematica, punti di vista assolutamente diversi.
 
Il consiglio che è possibile fornire quindi, al riguardo, è di verificare la posizione del tribunale amministrativo, territorialmente competente ed agire conseguenzialmente. Tuttavia, se il proponente ha presentato una dichiarazione di inizio attività (probabilmente in base al d.p.r. 480 del 2001), l’istruttoria va impostata in base ai contenuti del citato regolamento. La domanda del privato può, infatti, essere archiviata soltanto a fronte di una manifesta lacuna normativa, circostanza che, nel caso in specie, non pare sussistere.
<<Torna all'elenco dei pareri

© è vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - è comunque possibile linkare pagine interne del sito