Risposta: La normativa che disciplina l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante è stata totalmente innovata a seguito della soppressione delle competenze già attribuite al Ministero della cultura e spettacolo. La circolare del ministero del turismo e dello spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.89 così come modificata dalla circolare 8878/tb30 è da considerarsi, pertanto, totalmente decaduta. Oggi, i requisiti per l’ottenimento della autorizzazione prevista dall’articolo 69 del T.U.L.P.S. sono esclusivamente quelli previsti dal testo unico in questione e, di conseguenza, quelli previsti dall’articolo 11, 12. In tal senso anche il protocollo d’intesa a suo tempo stipulato tra l’ANCI e l’Associazione di categoria degli operatori per lo spettacolo viaggiante.
Nessun particolare problema, quindi, per il Comune di residenza nel rilasciare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 69 T.U.L.P.S. ai soggetti che intendono esercitare l’attività in questione, se in possesso dei requisiti sopraindicati.