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Domanda del 12 dicembre 2008:
In un bar del paese ‘’una persona’’ invita privati a bere un caffè e nel contempo avviene tra gli stessi una trattativa per la vendita o locazione di immobili anche con scambio di denaro. La titolare ha chiesto l'intervento dei CC. i quali hanno risposto che tutto ciò è lecito. Nutrendo seri dubbi sulla leicità di quanto sopra sono a chiedere vostro parere in merito e sulle eventuali modalità d'intervento.

Risposta:

L’articolo 180 del Regolamento tulps, dispone che:
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della Legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della Legge e 173 176 a 181 e 186 del presente regolamento.
 
Va precisato, a tale proposito che:
con riferimento al tulps, gli articoli 96 e 97 sono stati abrogati. L’articolo 101, invece, rimasto in vigore , dispone che:
E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

Irrilevanti, per quanto riguarda il quesito posto, le disposizioni contenute nel regolamento tulps che, per obbligo devono essere trascritte:
Art. 173 (abrogato)
Art. 176 Agli effetti dell'art. 86 della Legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (abrogato) ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 181 Non è permesso somministrare al pubblico bevande alcooliche di qualsiasi specie, come prezzo di scommessa o di gioco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 186 Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
 
Dalla lettura delle disposizioni sopraevidenziate si evince, in maniera inequivocabile che l’unico divieto è quello previsto dall’articolo 101 che vieta di destinare il pubblico esercizio a ufficio di collocamento. In questo caso il testo unico di pubblica sicurezza dimostra tutti i suoi anni, nel senso che non tiene conto dell’evoluzione dei tempi, delle mode, dei bisogni ecc. Tuttavia, poiché il criterio generale di indirizzo è che la legge disciplina soltanto ciò che, in base al convincimento del legislatore, è giuridicamente rilevante, e di conseguenza che non è vietato è lecito, non si ravvisano nel caso indicato elementi ostativi. E’ evidente che, se a giudizio dell’esercente, l’attività posta in essere presenta altri dubbi di illiceità, al di fuori di quanto espressamente vietato dal tulps, questi vanno valutati con riferimento specifico all’attività posta in essere: i mediatori sono autorizzati? Lo scambio di denaro è legittimo? Insomma la questione potrebbe essere di qualche interesse per la guardia di finanza. Mi si permetta di concludere con una considerazione: la letteratura ed il cinema raccontano di grandi affari conclusi proprio durante cene o nell’osteria del paese. In pratica se il traffico non è losco perché indispettirsi?
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