: La disciplina relativa alla vendita del pane è complessa.
Per una visione d’insieme, si consiglia la lettura del contributo pubblicato a questo indirizzo:
mentre, un elenco, si spera esaustivo della disciplina di riferimento, è la seguente
- L. 04.07.1967 n. 580 (Pane);
- L. comunitaria 24 aprile 1998, n. 128;
- D.P.R. 09.02.2001 n. 187 (Sfarinati e paste alimentari);
- D. Interministeriale del 26 aprile 2002 concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari;
- D.Lgs. 8.02.2006 n.114;
- D.M. 17.11.2006.
Purtroppo, nel quesito posto non vengono fornite indispensabili indicazioni che potrebbero, sole, consentire di fornire un parere interpretativo. In particolare, si afferma che:
a) “Pertanto e' vietata la panificazione e la vendita nei giorni festivi.” Da questo passaggio sembrerebbe esista un provvedimento del Sindaco che vieta la vendita. Di conseguenza, il problema non dovrebbe nemmeno porsi.
b) Solo nel caso in cui il Sindaco avesse vietato la vendita, sarebbero comprensibili i successivi dubbi ma, ci si chiede: il pane non può essere acquistato da un panificatore la cui sede è in comune dove il Sindaco ha concesso la deroga?
c) Riguardo al confezionamento del pane esistono disposizioni ben precise riferite sia alla vendita self service sia al pane precotto. Siamo, tuttavia, ancora in un limbo, in quanto non risulta sia stata data ancora attuazione al decreto ministeriale previsto dal decreto legge 223 e relativa legge di conversione 248/2006 (2 ter articolo 4)
“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;