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Domanda del 5 novembre 2008:
Vorrei sapere, qualora sia il Sindaco del comune a richiedere delle autorizzazioni in qualità di legale rappresentante dell'ente, come bisogna comportarsi, cioè ad esempio:
1. richiesta di autorizzazione sanitaria per rassegna zootecnica (art. 17 e ss. Regolamento Polizia Veterinaria). L'Autorità che deve firmare l'autorizazzione è la stessa che la richiede?
2. somministrazione temporanea di alimenti e bevande (naturalmente con nomina delegato alla somministrazione) + D.I.A. sanitaria. Anche in questo caso il Sindaco fa una D.I.A praticamente a se stesso?
3. E ancora, qualora il Sindaco richieda lui stesso l'autorizzazione per un concerto su area pubblica ex art. 68-80 TULPS, il responsabile del servizio preposto rilascia al comune, nella persona del Sindaco pro tempore, le suddette autorizzazioni in aggiunta alla concessione di suolo pubblico?

Risposta:

In relazione al quesito posto, si dà per scontato che, nel caso specifico, si tratta di eventi organizzati dal Comune. Premesso un tanto, riguardo il primo interrogativo si precisa quanto segue:
 
1. L’articolo 17 del D.P.R. 8 febbraio1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) dispone che:
Articolo 17
L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.
Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.
Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.
Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.
Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
 
La questione della competenza al rilascio delle autorizzazioni sanitarie è stata, a suo tempo, già ampiamente trattata dalla giurisprudenza. A tale proposito si precisa che l’orientamento è sempre stato unanime nel ritenere che la competenza del Sindaco al rilascio delle autorizzazioni sanitarie non è in qualità di ufficiale del Governo, bensì nella sua veste di capo dell’amministrazione. Di conseguenza, dopo il riparto delle competenze tra organi di indirizzo e organi di gestione, questa specifica attribuzione è riconducibile al dirigente competente. Tuttavia, relativamente a quest’aspetto, personalmente, ho sempre sostenuto che la competenza a concludere il relativo procedimento autorizzatorio con il rilascio del provvedimento finale, dovrebbe essere direttamente l’Asl, settore veterinario. E’ incomprensibile, infatti, immaginare quale competenza possa avere il dirigente del Comune rispetto ad un parere vincolato. Comunque, a prescindere da queste personali considerazioni, il consiglio è di procedere come in tutti gli altri casi in cui c’è l’intervento del settore veterinario.
 
2. Riguardo al quesito relativo alla somministrazione, non rientra tra le funzioni proprie del Comune l’esercizio dell’attività commerciale. Di conseguenza, probabilmente, l’interrogativo è stato male interpretato. Ma se, effettivamente, in occasione di un particolare evento è personale dipendente dell’Amministrazione comunale che effettua, a pagamento, l’attività di somministrazione, questo va trattato come fosse un’impresa privata. Sarà, quindi, il dirigente del servizio attività economiche a ricevere la Dia presentata dal dirigente del settore eventi. Lo stesso dirigente del settore eventi presenterà la notifica sanitaria all’Asl. Se ufficio eventi e ufficio commercio coincidono si potrebbe prevedere l’intervento del segretario. Ciò in quanto sussiste l’obbligo dell’astensione. Controllore e controllato, in pratica, non possono coincidere.
 
3. Riguardo al quesito relativo all’attività di intrattenimento, la Corte Costituzionale ha precisato che è soggetta ad autorizzazione ex articolo 68, soltanto l’attività esercitata in forma imprenditoriale. Di conseguenza, a prescindere dall’agibilità dei locali (o dei luoghi circoscritti), non sarà necessaria la licenza ex articolo 68. Del resto, il rilascio di una licenza (i requisiti di onorabilità del Comune sono scontati) è presupposto per l’imposizione delle prescrizioni. E’ evidente che delle auto-prescrizioni, sono prive di senso logico e contrarie, in quanto tali, all’articolo 1 della legge 241/1990.. Il Comune, o meglio ancora il dirigente competente, rispetterà tutte le prescrizioni fornite dalla Commissione comunale di vigilanza che avrà visionato i locali.
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