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Il titolo IV Orari di vendita del decreto legislativo 114/1998 dispone che:
Art. 11.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno.
Art. 12. Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte
- omissis -
Art. 13.
Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attivita': le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Dalla lettura delle sopraindicate disposizioni appare chiaro che la disciplina in materia di orari per gli esercizi di vendita non si applica alle categorie indicate all’articolo 13. Il dubbio, quindi, circa la possibilità di una libertà totale non è infondato ed, anzi sussiste a meno che il sindaco non abbia utilizzato le facoltà allo stesso concesse dal Tuel 267/2000.
A prescindere dall’art. 54 che regola le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale di Governo, si evidenzia che l’articolo 50, al comma 7, dispone che:
“7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.”
In tal senso, la giurisprudenza precisa che:
È legittima l'ordinanza con la quale il Sindaco disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività artigianali che vendono generi alimentari: la legittimazione sindacale in materia va ricavata dall'art. 50 comma 7, d.lg. n. 267 del 2000, poiché deve ritenersi che le imprese artigiane che operano nel settore alimentare e procedono direttamente alla vendita al pubblico degli alimenti prodotti, pur non potendo ascriversi alla categoria normativa degli "esercizi commerciali", possono trovare in quella concernente i "pubblici esercizi", pure contemplata dall'art. 50, d.lg. n. 267 del 2000, ed in virtù della ampiezza descrittiva che la caratterizza, il loro appropriato inquadramento.
T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 04 luglio 2007 , n. 2198
U. c. Comune di Verona
Foro amm. TAR 2007, 7-8 2307 (SOLO MASSIMA)
È illegittima l'ordinanza del sindaco che contiene statuizioni a carattere generale da osservarsi dagli esercenti nei periodi di effettuazione delle vendite straordinarie la cui emanazione non può ritenersi rientrare tra le competenze del sindaco cui, in materia di commercio, vengono demandati, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, i compiti di coordinamento e di riorganizzazione esclusivamente degli orari degli esercizi commerciali localizzati nel territorio comunale (cfr. attualmente, art. 50, t.u.e.l. di cui al d.lg. 18 agosto 2000 n. 267).
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 settembre 2004 , n. 9161
Ciò premesso, si ritiene che rientri nelle facoltà del sindaco, alle condizioni sopraindicate, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, determinare gli orari degli esercizi commerciali rimasti esclusi dalla disciplina di cui al Titolo IV del d.lgs. 114/1998.
Marilisa Bombi