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Giostre, gru e videogame
 

Alla fin fine è questo il senso del parere che AAMS ha fornito all’Associazione nazionale di categoria degli operatori dello spettacolo viaggiante il 25 maggio scorso. Un parere che richiama una disposizione contenuta nell’articolo 110 Tulps, novellato dal comma 541 della legge finanziaria 2006, ovvero la legge 266/2005, e che riguarda specificatamente gli operatori dello spettacolo viaggiante. Per effetto delle modifiche, il comma 3 dell’art. 110 del Tulps, infatti, oggi dispone che:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
Sorvolando, per ora, sul significato dell’ultimo lemma riguardo le prescrizioni, quanto appare immediatamente chiaro è che, con la disposizione in questione, sarebbe stata introdotta una norma di favore per gli operatori dello spettacolo viaggiante per l’installazione degli apparecchi di cui al comma 7 del medesimo articolo 110. Quale possa essere il favore, tuttavia, è abbastanza oscuro, tenuto conto che qualsiasi soggetto, ad esempio il titolare di una pizzeria al taglio, può richiedere il rilascio della licenza prevista dall’art. 86 ed installare, quindi, sia gli apparecchi di cui al comma 6 oltre a quelli previsti dal comma 7. Infatti, il primo inciso del comma 3 non fa riferimento esclusivo agli esercizi commerciali e a quelli pubblici, ma anche a qualsiasi “area aperta al pubblico”, con ciò prevedendo una molteplicità di situazioni. Anzi ci si può ben chiedere: ma chi ne rimane escluso?
Ciò che, alla fin fine, pone delle limitazioni (ed è solo un eufemismo) riguardo al comma 6 è che lo spettacolo viaggiante, anche qualora potesse munirsi di una autorizzazione ex articolo 86, non potrà mai essere collegato alla rete dei concessionari ed in tal modo il discorso è chiuso. Del resto, anche l’utenza è diversa, minori con genitori al seguito nei luna park e maggiorenni nelle sale giochi o nelle sale corse. E nessuno, probabilmente, ha interesse a rimescolare le carte.
Riguardo le prescrizioni alle quali si faceva cenno in precedenza, invece, c’è un aspetto che il Ministero dell’Interno dovrebbe chiarire. Il contingentamento, ormai è accertato, va considerato come prescrizione ai sensi dell’articolo 9 del Tulps e la sua inosservanza sanzionata dall’art. 17 bis. Tuttavia, a tale proposito c’è una precisazione da fare. L’articolo 38 del dl 223/2006 convertito con l. 248/2006 dispone che:
“L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
Se a qualcuno non fosse chiara la connessione, la norma in questione rinvia al decreto del Ministero delle Finanze del gennaio 2007 che ha introdotto nuovi e diversi limiti rispetto al decreto interdirettoriale sul contingentamento dell’ottobre del 2003.
Ma è sufficiente andare a rileggere l’articolo 9 del Tulps per avere conferma di quanto si temeva, ovvero che “Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.” Che c’azzecca, quindi, il Ministero delle Finanze o AAMS se le prescrizioni devono essere emanate dall’autorità di PS? Ai posteri l’ardua sentenza.

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