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Sul Poker hold’em il Tar Piemonte anticipa la legge
 

Con una coraggiosa e risolutoria sentenza, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, (Sezione seconda), mette le toppe al Ministero dell’interno che, nonostante abbia nel cassetto il parere del Consiglio di Stato del 22 ottobre scorso su un’eventuale proposta di regolamentazione del poker hold’em, non ha ancora deciso alcunché.

La questione si trascina ormai da alcuni anni, ovvero da quando più di qualcuno si è reso conto che la passione del gioco poteva diventare un bussines ed ha iniziato ad organizzare tornei di poker sportivo in giro per l’Italia e spesse volte, all’interno dei bar, prima che la Fipe, l’Associazione aderente a Confcommercio sconsigliasse i propri associati ad aderire a questo affare, proprio dopo la diffusione del parere del Consiglio di Stato al quesito posto dagli Interni.

Disarmante era stata l’analisi della Prima sezione del Consiglio di Stato perché ha ammesso che “il legislatore ha intrapreso una politica espansiva del fenomeno delle scommesse, gestite anche in regime di monopolio, in cui l’elemento aleatorio, se non esclusivo, risulta predominante, con l’effetto di riservare allo Stato lo svolgimento di attività di gioco che presentano, in larga parte, i caratteri dell’azzardo. In altri termini, - ha precisato il Consiglio di Stato - si è verificata un’inarrestabile crescita del fenomeno dei giochi gestiti anche in forma monopolistica dallo Stato, nei quali la componente dell’alea assume un rilievo predominante, crescita determinata anche dall’esigenza di “fare cassa” a beneficio della finanza pubblica (Cons. Stato, Sez. VI, n.4321/2008). Di qui la rilevata contraddittorietà, da un lato, della criminalizzazione del gioco d'azzardo e, dall’altro, della tendenza dello Stato ad incentivare la diffusione di giochi che si fondano essenzialmente sul medesimo meccanismo.”

Altrettanto disarmante è oggi la sentenza 12 giugno 2009 n. 1693 del Tar Piemonte che nell’incontestabile assioma: il gioco "d’azzardo" è vietato mentre il gioco “di abilità” è lecito, argomenta in maniera talmente convincente da fugare tutte le perplessità che possono aver rallentato l’attesa normazione.

In sostanza, secondo il Giudice, il gioco "d’azzardo", qualora sia svolto in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, è vietato e sanzionato penalmente (artt. 718 e ss. cod. pen.). Inoltre, è previsto che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, venga esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati i giochi di azzardo e quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse (art. 110, 1° comma, R.D. 18.06.1931, n. 773).

I giochi "di abilità", invece, sono leciti e generalmente consentiti. Con una precisazione, però: quando per la partecipazione a tali giochi sia richiesto il pagamento "di una posta in denaro" e sia prevista la corresponsione ai vincitori di "una ricompensa di qualsiasi natura", l’organizzazione e l’esercizio dei giochi medesimi "sono riservati allo Stato" (art. 1 D. Lgs. 14.04.1948, n.496), e, in particolare, al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (cfr. art. 1 D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dell’art. 4 D.L. 08.07.2002, n. 138 convertito con L. 08.08.2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare.

Ed è quanto si accinge a fare il Parlamento con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, già approvato dal Senato e in questi giorni all’esame della Camera, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Sempre in materia di poker sportivo, infatti, il comma 28, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che - nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria - l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza siano consentiti ai soggetti titolari di concessione nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15, previa autorizzazione dell’AAMS.

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