Con una coraggiosa e risolutoria sentenza, il Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, (Sezione seconda), mette le toppe al Ministero
dell’interno che, nonostante abbia nel cassetto il parere del Consiglio di Stato
del 22 ottobre scorso su un’eventuale proposta di regolamentazione del poker
hold’em, non ha ancora deciso alcunché.
La questione si trascina ormai da alcuni anni, ovvero da quando più di
qualcuno si è reso conto che la passione del gioco poteva diventare un bussines
ed ha iniziato ad organizzare tornei di poker sportivo in giro per l’Italia e
spesse volte, all’interno dei bar, prima che la Fipe, l’Associazione aderente a
Confcommercio sconsigliasse i propri associati ad aderire a questo affare,
proprio dopo la diffusione del parere del Consiglio di Stato al quesito posto
dagli Interni.
Disarmante era stata l’analisi della Prima sezione del Consiglio di Stato
perché ha ammesso che “il legislatore ha intrapreso una politica espansiva del
fenomeno delle scommesse, gestite anche in regime di monopolio, in cui
l’elemento aleatorio, se non esclusivo, risulta predominante, con l’effetto di
riservare allo Stato lo svolgimento di attività di gioco che presentano, in
larga parte, i caratteri dell’azzardo. In altri termini, - ha precisato il
Consiglio di Stato - si è verificata un’inarrestabile crescita del fenomeno dei
giochi gestiti anche in forma monopolistica dallo Stato, nei quali la componente
dell’alea assume un rilievo predominante, crescita determinata anche
dall’esigenza di “fare cassa” a beneficio della finanza pubblica (Cons. Stato,
Sez. VI, n.4321/2008). Di qui la rilevata contraddittorietà, da un lato, della
criminalizzazione del gioco d'azzardo e, dall’altro, della tendenza dello Stato
ad incentivare la diffusione di giochi che si fondano essenzialmente sul
medesimo meccanismo.”
Altrettanto disarmante è oggi la sentenza 12 giugno 2009 n. 1693 del Tar
Piemonte che nell’incontestabile assioma: il gioco "d’azzardo" è vietato mentre
il gioco “di abilità” è lecito, argomenta in maniera talmente convincente da
fugare tutte le perplessità che possono aver rallentato l’attesa normazione.
In sostanza, secondo il Giudice, il gioco "d’azzardo", qualora sia svolto in
luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, è
vietato e sanzionato penalmente (artt. 718 e ss. cod. pen.). Inoltre, è previsto
che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di
apparecchi da gioco, venga esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati i giochi di azzardo e quelli che lo stesso
questore ritenga di vietare nel pubblico interesse (art. 110, 1° comma, R.D.
18.06.1931, n. 773).
I giochi "di abilità", invece, sono leciti e generalmente consentiti. Con una
precisazione, però: quando per la partecipazione a tali giochi sia richiesto il
pagamento "di una posta in denaro" e sia prevista la corresponsione ai vincitori
di "una ricompensa di qualsiasi natura", l’organizzazione e l’esercizio dei
giochi medesimi "sono riservati allo Stato" (art. 1 D. Lgs. 14.04.1948, n.496),
e, in particolare, al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (cfr. art. 1 D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dell’art.
4 D.L. 08.07.2002, n. 138 convertito con L. 08.08.2002, n. 178), che può
esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso
soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in
esito a pubbliche gare.
Ed è quanto si accinge a fare il Parlamento con il disegno di legge di
conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, già approvato dal Senato e
in questi giorni all’esame della Camera, recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Sempre in
materia di poker sportivo, infatti, il comma 28, introdotto nel corso dell'esame
presso la Camera, prevede che - nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria - l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a
distanza siano consentiti ai soggetti titolari di concessione nonché ai soggetti
che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15, previa
autorizzazione dell’AAMS.