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Ma che politica in materia di alcol persegue il Parlamento?
 

La via di uscita per contrastare l’alcolismo è la totale liberalizzazione. Ed è questo che ha deciso il Parlamento con la legge comunitaria che la Camera ha licenziato ieri 23 giugno. Che si sia trattato soltanto di un errore di percorso sono in molti a crederlo ma il dubbio che, invece, si sia trattato di un’abile manovra non è escluso se solo si pone attenzione a quanto è successo in queste ultime settimane e quanto il Parlamento ha convalidato con il suo voto. Comprendere il senso di quanto è stato votato da Camera e Senato non è tuttavia semplice, se non si conosce la complessa normativa che regola il comparto, che in parte è disciplinato ancora dal testo unico di pubblica sicurezza ed in parte da una disciplina commerciale. Sta di fatto che il testo dell’articolo 21-bis del disegno di legge posto, originariamente, all’attenzione della Commissione della Camera prevedeva che la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto, potevano essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del tulps. In sostanza, con questa norma venivano chiaramente estromessi dalla facoltà di vendere alcolici le imprese artigiane: pizzerie al taglio, rosticcerie, rivendite di kebab, ma anche gli ambulanti e i tradizionali negozi ai quali oggi è consentito di vendere per il consumo sul posto soltanto i prodotti di gastronomia e non le bevande. Ciò che ne è uscito a seguito dell’approvazione di un emendamento poi votato in aula è stato invece il divieto alla vendita e somministrazione dalle 24 alle 7 da parte dei titolari delle attività che non sono autorizzati dal tulps, con la ovvia conseguenza che nel restante orario, all'opposto, la vendita e la somministrazione sono consentite. C’è chi dice che, forse, è la consapevolezza di aver approvato una legge che ha del paradosso che ha indotto la Camera subito dopo a proporre un ordine del giorno in cui si impegna il Governo “ad attuare tutte quelle misure di prevenzione e controllo per verificare che anche durante le ore diurne gli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, rispondano a tutte le caratteristiche igieniche, sanitarie di legge e che possiedano la licenza ex articolo 86 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.” Ma ben si sa che soltanto se la disposizione non è immediatamente interpretabile si deve ricorrere all’intenzione del legislatore. Tuttavia, la norma in questa circostanza è chiara e, quindi, così andrà applicata. In sostanza, non appena la legge sarà definitivamente approvata, in qualsiasi negozio si potrà somministrare o consentire, comunque, il consumo sul posto delle bevande alcoliche. Per un paradosso, ciò che si voleva vietare, si è invece concesso.
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