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Tabacchi (e soprattutto LOTTO) alla domenica
 

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L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lascia aperte alla domenica le rivendite di tabacco per poter giocare al lotto, ma gli orari delle rivendite dei tabacchi sono decisi dal sindaco e non da AAMS. Per il passato la spettanza è legittima soltanto se la Regione di riferimento ha legiferato in materia dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha fissato un nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni con la novella del titolo V ed, in particolare, con la riformulazione dell’art. 117. Ma dal 2001 in poi le competenze sono chiare. Che c’azzecca, quindi, AAMS con gli orari delle tabaccherie, oggi? Il dubbio si pone dopo la pubblicazione del decreto del 10 giugno pubblicato in GU del 26 giugno scorso e il cui testo è inserito in calce alla presente nota.

Del resto, sulla incompetenza di AAMS in materia di orari delle tabaccherie, si era già pronunciato soltanto un anno fa, il tar Toscana, sezione I, con la sentenza n. 133 dell’11 febbraio 2008 accogliendo il ricorso di un tabaccaio di Porto Azzurro che si era visto imporre dal Comune l’apertura domenicale. Allora, l’Amministrazione dei Monopoli era parte in causa e, di conseguenza, ben dovrebbe esserle nota l’incompetenza a normare in materia di orari, in relazione al riparto tra Stato e Regioni.

Titolare delle concessioni per la vendita di generi di monopolio e per la raccolta del gioco del lotto rilasciategli dall’Amministrazione dei monopoli di Stato, il ricorrente che aveva impugnato davanti al Tar Toscana le ordinanze del Sindaco, si era visto imporre l’obbligo di apertura della sua rivendita, durante il periodo invernale, fino alle ore 22. L’imposizione aveva fatto seguito a due distinte ordinanze emanate dal Sindaco di Porto Azzurro, nel novembre e dicembre del 2004 il cui oggetto era proprio la “fissazione dell’orario invernale dei negozi con rivendita di generi di monopolio”. A giudizio dell’opponente il Sindaco del comune di Porto Azzurro non aveva, su questo specifico settore, alcuna competenza, in quanto c’era stata un’errata applicazione delle disposizioni nazionali in materia commerciale. Infatti, la normativa che regolava i turni e gli orari di apertura delle rivendite di tabacchi continuava ad essere la legge 1095 del 1967 e il decreto 1074 del 1958 che assegnano all’Ispettorato il compito di determinare il calendario dei turni di riposo e gli orari di apertura delle rivendite di tabacco e questo anche dopo che la riforma del commercio del 1998 affidava ai sindaci la competenza in materia di orari per gli esercizi commerciali. Gli ha dato ragione il tar toscano rilevando che era certamente vero che la materia commerciale, per tutte le attività di vendita, dopo la modifica del titolo V della Costituzione del 2001, rientrava nelle competenze delle regioni ed era, quindi, venuta meno la competenza dell’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato in materia, tuttavia, osservava allora il tribunale, “è sufficiente rilevare, in disparte ogni altra considerazione, che alla data di adozione dei provvedimenti impugnati, la Regione Toscana, dopo la riforma costituzionale, non aveva ancora legiferato in materia, con conseguente ultrattività della competenza statale”. Le ordinanze emanate dal Comune di Porto Azzurro, quindi, nel febbraio 2008 sono state dichiarate illegittime e, di conseguenza, annullate dal medesimo tribunale. Oggi, analoghe sorte seguirà il decreto del direttore generale dell’ Amministrazione dei monopoli, non appena qualche regione, accorta ne rileverà, davanti al giudice l’incostituzionalità.

DECRETO 10 giugno 2009
Autorizzazione all'apertura delle tabaccherie nei giorni festivi. (09A07174)
(GU n. 146 del 26-6-2009 )

 

IL DIRETTORE GENERALE

dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

 

Vista la legge 14 novembre 1967, n. 1095, e successive modificazioni e integrazioni, sul «riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio» (c.d. tabaccherie);

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 6 della legge n. 85 del 1990, laddove stabilisce che a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1958, n. 1074 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi n. 528 del 1982 e n. 85 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e successive modifiche con il quale e' stato affidato in concessione alla societa' Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e, in particolare, l'art. 12, lettera d), che ha previsto, al fine di rendere flessibile l'utilizzo del giorno di riposo settimanale, la possibilita' di apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi; intendendosi per tali le giornate domenicali;

Ritenuto che i concessionari per la rivendita dei generi di monopolio possono scegliere di fissare il giorno riposo anche in giorni diversi dai festivi;

Considerato che alcuni rivenditori di generi di monopolio sono gia' autorizzati alla apertura festiva e ad effettuare la raccolta di giochi diversi da quelli del lotto;

Ritenuto opportuno uniformare l'offerta di gioco, rendendo possibile all'utenza - analogamente a quanto accade per gli altri giochi - di accedere al gioco del lotto anche nei giorni festivi;

 

Decreta:

 

 

Art. 1.

 

1. E' autorizzata l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi. Il riposo infrasettimanale facoltativo e' disciplinato dalla procedura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967, n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse.

2 E' autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni di apertura festiva.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

Roma, 10 giugno 2009

 

Il direttore generale: Ferrara

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