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Il decreto del Ministero degli interni 17 dicembre 1992, n. 564 dispone, con riferimento al quesito posto che:
1. Sorvegliabilità esterna
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
2. Caratteristiche delle vie d'accesso
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno
3. Sorvegliabilità interna
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
Premesso un tanto, si rileva che – a giudizio di chi scrive – l’unica disposizione rilevante in relazione ai dubbi manifestati è il divieto che dal pubblico esercizio si possa accedere direttamente ad alloggi privati. Situazione questa che, nella fattispecie non sussiste in quanto la porta collocata nel retro-banco conduce ad un corridoio e non ad una abitazione privata. E’ evidente che non può, in via analogica, essere esteso il concetto di abitazione ad un locale comune, tenuto conto che la disposizione contenuta nel decreto sulla sorvegliabilità persegue il fine di evitare limiti ai controlli alle forze di polizia.
Peraltro, si coglie l’occasione di questo quesito per sottolineare che il decreto in materia di sorvegliabilità di cui all’esame non contiene elementi che presuppongono l’esercizio di una valutazione discrezionale da parte del Comune e, di conseguenza, si segnala la meritevole iniziativa del Comune di Firenze che ha assoggettato la sorvegliabilità ad una autocertificazione.
La determina del dirigente e il modello per la dichiarazione è disponibile a questo indirizzo.