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Al Sindaco non piace la sala giochi
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Sul numero di giugno di Jamma magazine è data notizia dell’iniziativa di alcuni
sindaci che si sono rivolti al Prefetto di Lecco al fine di trovare adeguate
soluzioni alla incontenibile diffusione delle sale giochi.
L’argomento merita una ulteriore riflessione alla luce di un parere del
Ministero dell’Interno diffuso ufficialmente soltanto di recente, nel quale si
sostiene che l’installazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro
all’interno di pubblici esercizi già autorizzati non deve essere ulteriormente
autorizzata. Ci si esime, in queste note, dall’esprimere un giudizio di valore
sull’interpretazione che non si può condividere per un insieme di ragioni che
Jamma on-line ha già ampiamente diffuso e che sono collegate – ad esempio - alla
necessaria verifica dei requisiti soggettivi del raccoglitore delle giocate da
parte del Comune, altrimenti preclusa.
Quanto invece si intende argomentare è la complessa questione dei procedimenti
semplificati, al fine di contribuire a fare chiarezza in un settore che ha
bisogno di regole chiare, semplici, ma anche di procedimenti legittimi, sia
nell’interesse degli operatori del settore che non possono investire sulla base
di interpretazioni soggettive a macchia di leopardo, sia nell’interesse dei
comuni o, meglio ancora, delle comunità che mal digeriscono veder trasformarei i
propri paesi o i propri quartieri in little las vegas.
I procedimenti autorizzatori per le sale giochi e scommesse
L’apertura di una sala giochi è autorizzata dal Comune territorialmente
competente in base all’art. 86 del Tulps il quale espressamente dispone che:
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande
anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi
leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di
birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli
soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì
necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già
in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od
in circoli privati.
A tale proposito va precisato che il riferimento al Questore va letto in maniera
coordinata con l’art. 19 del Dpr 616/1977 il quale ha trasferito parte delle
competenze già affidate al Questore al omune.
L’apertura di una sala scommesse è autorizzata dalla Questura competente in base
all’art. 88 del tulps il quale espressamente dispone che:
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa
esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di
altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione
delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare
di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Il rilascio delle licenze disciplinate dagli articoli 86 ed 88 del Tulps possono
essere rilasciate a coloro i quali dimostrano:
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli
articoli 11 e 92 del medesimo Tulps i quali dispongono rispettivamente
quanto segue:
a) art. 11 Tulps: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei
singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o
è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato
condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la
sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata
vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a
risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione.
b) art. 92 Tulps: Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di
esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date
a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti
commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell'alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso
di sostanze stupefacenti.
- Di disporre di locali sorvegliabili dall’autorità di pubblica sicurezza. Ciò
in relazione a quanto dispone che 153 del regolamento Tulps il quale dispone
che:
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la
località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
Da quanto sopra esposto risulta inconfutabile che il procedimento autorizzatorio,
anche con il solo riferimento al Tulps, presuppone due discrezionalità: la prima
connessa alla verifica dei requisiti di onorabilità con riferimento al secondo
comma dell’art. 11, l’altra, di carattere tecnico, con riferimento all’effettiva
sorvegliabilità dei locali.
I requisiti oggettivi dei locali (ulteriori)
In questi anni molti comuni hanno deciso di emanare regolamenti per introdurre
una disciplina di dettaglio alla normativa statale, per certi versi lacunosa,
come ad esempio per quanto riguarda i requisiti edilizi dei locali destinati
alle sale gioco. Relativamente ad eventuali norme in materia di contingentamento
diverse da quelle predeterminate a livello statale, la giurisprudenza ne ha già
affermato l’illegittimità ma anche, all’opposto, la possibilità di introdurre
prescrizioni di carattere tecnico, quali possono essere ad esempio i parcheggi e
i servizi igienici in relazione alla superficie dell’unità immobiliare che
determina il numero di apparecchi massimi installabili. In altre parole sarà
legittimo un regolamento che individua i requisiti tecnici che la sala giochi
deve possedere, mentre sarà illegittimo il regolamento che prevede un
contingentamento diverso da quello che è stato disposto a livello nazionale.
Le leggi di semplificazione Con la legge 241/1990 sono stati introdotti nell’ordinamento i procedimenti
semplificati. Uno di questi è quello previsto dalla legge 241/1990 che
comunemente viene chiamato Dia, e che altro non è che l’acronimo di
Dichiarazione di inizio attività. Questo procedimento è ammesso dalla legge
241/1990 per tutte le ipotesi espressamente previste dal medesimo articolo 19,
ovvero: per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi. Anche se il legislatore non lo ha precisato, tant’è ovvio, il procedimento della
Dia non è ammesso anche nei casi in cui compete alla PA l’esercizio del potere
discrezionale per la ponderazione degli interessi pubblici e privati,
logicamente contrapposti. Appare logico, a tale proposito, poter affermare, ad
esempio, che l’apertura di una sala giochi (a prescindere dalla tipologia di
apparecchi che vi potranno essere installati al suo interno) non sarà ritenuta
idonea in prossimità di una scuola. In sostanza, alla ricezione della domanda di
apertura della sala giochi, il responsabile del procedimento dovrà individuare i
titolari degli interessi contrapposti e richiedere loro, attraverso la
partecipazione procedimentale, elementi di valutazione che dovranno essere
successivamente ponderati dalla PA.
Peraltro, ulteriori elementi di discrezionalità in capo al Comune, per la
fattispecie in esame, sono quelli connessi alla sorvegliabilità dei locali ed ai
requisiti morali del richiedente per le motivazioni sopraindicate. Concludendo,
si può quindi affermare che l’apertura ex novo di una sala giochi non può essere
soggetta a Dia per tutte le complesse motivazioni esposte e sinteticamente
riconducibili a tre aspetti: requisiti morali del richiedente, requisiti
oggettivi del locale, ponderazione degli interessi contrapposti. Più semplice,
ancora, la questione relativa all’apertura di una sala scommesse, in relazione
al fatto che il medesimo articolo 19 della legge 241/1990 sul cui contenuto ci
si è già soffermati, espressamente esclude la possibilità di utilizzo di tale
procedimento per i provvedimenti di competenza dell’ Amministrazione preposta
alla pubblica sicurezza.
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