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Al Sindaco non piace la sala giochi
 

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Sul numero di giugno di Jamma magazine è data notizia dell’iniziativa di alcuni sindaci che si sono rivolti al Prefetto di Lecco al fine di trovare adeguate soluzioni alla incontenibile diffusione delle sale giochi.
L’argomento merita una ulteriore riflessione alla luce di un parere del Ministero dell’Interno diffuso ufficialmente soltanto di recente, nel quale si sostiene che l’installazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro all’interno di pubblici esercizi già autorizzati non deve essere ulteriormente autorizzata. Ci si esime, in queste note, dall’esprimere un giudizio di valore sull’interpretazione che non si può condividere per un insieme di ragioni che Jamma on-line ha già ampiamente diffuso e che sono collegate – ad esempio - alla necessaria verifica dei requisiti soggettivi del raccoglitore delle giocate da parte del Comune, altrimenti preclusa.
Quanto invece si intende argomentare è la complessa questione dei procedimenti semplificati, al fine di contribuire a fare chiarezza in un settore che ha bisogno di regole chiare, semplici, ma anche di procedimenti legittimi, sia nell’interesse degli operatori del settore che non possono investire sulla base di interpretazioni soggettive a macchia di leopardo, sia nell’interesse dei comuni o, meglio ancora, delle comunità che mal digeriscono veder trasformarei i propri paesi o i propri quartieri in little las vegas.

I procedimenti autorizzatori per le sale giochi e scommesse

L’apertura di una sala giochi è autorizzata dal Comune territorialmente competente in base all’art. 86 del Tulps il quale espressamente dispone che:

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.


A tale proposito va precisato che il riferimento al Questore va letto in maniera coordinata con l’art. 19 del Dpr 616/1977 il quale ha trasferito parte delle competenze già affidate al Questore al omune.

L’apertura di una sala scommesse è autorizzata dalla Questura competente in base all’art. 88 del tulps il quale espressamente dispone che:

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

Il rilascio delle licenze disciplinate dagli articoli 86 ed 88 del Tulps possono essere rilasciate a coloro i quali dimostrano:

  1. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo Tulps i quali dispongono rispettivamente quanto segue:
    a) art. 11 Tulps: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
    1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
    2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
    b) art. 92 Tulps: Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
  1. Di disporre di locali sorvegliabili dall’autorità di pubblica sicurezza. Ciò in relazione a quanto dispone che 153 del regolamento Tulps il quale dispone che:

    La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Da quanto sopra esposto risulta inconfutabile che il procedimento autorizzatorio, anche con il solo riferimento al Tulps, presuppone due discrezionalità: la prima connessa alla verifica dei requisiti di onorabilità con riferimento al secondo comma dell’art. 11, l’altra, di carattere tecnico, con riferimento all’effettiva sorvegliabilità dei locali.

I requisiti oggettivi dei locali (ulteriori)
In questi anni molti comuni hanno deciso di emanare regolamenti per introdurre una disciplina di dettaglio alla normativa statale, per certi versi lacunosa, come ad esempio per quanto riguarda i requisiti edilizi dei locali destinati alle sale gioco. Relativamente ad eventuali norme in materia di contingentamento diverse da quelle predeterminate a livello statale, la giurisprudenza ne ha già affermato l’illegittimità ma anche, all’opposto, la possibilità di introdurre prescrizioni di carattere tecnico, quali possono essere ad esempio i parcheggi e i servizi igienici in relazione alla superficie dell’unità immobiliare che determina il numero di apparecchi massimi installabili. In altre parole sarà legittimo un regolamento che individua i requisiti tecnici che la sala giochi deve possedere, mentre sarà illegittimo il regolamento che prevede un contingentamento diverso da quello che è stato disposto a livello nazionale.

Le leggi di semplificazione
Con la legge 241/1990 sono stati introdotti nell’ordinamento i procedimenti semplificati. Uno di questi è quello previsto dalla legge 241/1990 che comunemente viene chiamato Dia, e che altro non è che l’acronimo di Dichiarazione di inizio attività. Questo procedimento è ammesso dalla legge 241/1990 per tutte le ipotesi espressamente previste dal medesimo articolo 19, ovvero:
per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
Anche se il legislatore non lo ha precisato, tant’è ovvio, il procedimento della Dia non è ammesso anche nei casi in cui compete alla PA l’esercizio del potere discrezionale per la ponderazione degli interessi pubblici e privati, logicamente contrapposti. Appare logico, a tale proposito, poter affermare, ad esempio, che l’apertura di una sala giochi (a prescindere dalla tipologia di apparecchi che vi potranno essere installati al suo interno) non sarà ritenuta idonea in prossimità di una scuola. In sostanza, alla ricezione della domanda di apertura della sala giochi, il responsabile del procedimento dovrà individuare i titolari degli interessi contrapposti e richiedere loro, attraverso la partecipazione procedimentale, elementi di valutazione che dovranno essere successivamente ponderati dalla PA.

Peraltro, ulteriori elementi di discrezionalità in capo al Comune, per la fattispecie in esame, sono quelli connessi alla sorvegliabilità dei locali ed ai requisiti morali del richiedente per le motivazioni sopraindicate. Concludendo, si può quindi affermare che l’apertura ex novo di una sala giochi non può essere soggetta a Dia per tutte le complesse motivazioni esposte e sinteticamente riconducibili a tre aspetti: requisiti morali del richiedente, requisiti oggettivi del locale, ponderazione degli interessi contrapposti. Più semplice, ancora, la questione relativa all’apertura di una sala scommesse, in relazione al fatto che il medesimo articolo 19 della legge 241/1990 sul cui contenuto ci si è già soffermati, espressamente esclude la possibilità di utilizzo di tale procedimento per i provvedimenti di competenza dell’ Amministrazione preposta alla pubblica sicurezza.

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