LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
<<Torna all'elenco

I criteri per i PE della regione Veneto. La Corte costituzionale dichiara l’inammissibilità dell’ordinanza del tar.
 

Con sentenza n. 122 depositata il 24 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande), che era stata sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l’ordinanza del 10 luglio 2008. Un approfondimento su questa sentenza è disponibile nella gestione documenti della Comunità di pratica.

La questione presa in esame dalla Corte è complessa. Da un lato, per quanto riguarda gli artt. 33, comma 1, e 34, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 la remissione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiché si tratta di norme che il giudice a quo non deve applicare, mentre per quanto riguarda l’art. 38, comma 1, il quale ha disposto l’applicabilità in via transitoria dei parametri e dei criteri attualmente vigenti, la Corte ha ritenuto ugualmente manifestamente inammissibile, ma per altro motivo. Ha valutato, infatti, che l’ordinanza di rimessione non ha adeguatamente sviluppato le necessarie argomentazioni.

Va precisato, a tale riguardo, precisa la sentenza, che con riferimento a detta norma, il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per aver violato la competenza legislativa esclusiva esercitata dallo Stato con l’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è conseguente ad un’interpretazione puramente assertiva della disposizione, così come priva di reale motivazione è la denunciata lesione dell’art. 41 Cost. La mancata motivazione della non manifesta infondatezza, conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, è causa di manifesta inammissibilità, come la Corte ha già precisato con le ordinanze n. 249 del 2008, n. 114 del 2007, n. 39 del 2005, n. 126 del 2003. Si ricorda, a tale proposito, che con ordinanza n. 29/2009 emessa in camera di consiglio dell'11 dicembre scorso, il Tar del Veneto ha rimesso alla Corte costituzionale il medesimo articolo 38 della l.r. 27/2007 ed in maniera estremamente articolata, questa volta. Infatti, ha precisato che  "una norma regionale non possa avere l’effetto di convalidare, rendendolo applicabile in via transitoria, un provvedimento amministrativo comunale emanato successivamente al 1 gennaio 2007, che reintroduce il contingentamento numerico dei pubblici esercizi, perché in tal modo trascende i limiti propri della propria competenza legislativa in materia di commercio invadendo quelli statali in materia di tutela della concorrenza.".

Marilisa Bombi

24 aprile 2009

<<Torna all'elenco

© è vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - è comunque possibile linkare pagine interne del sito