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Poker sportivo: indietro tutta
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Poker Hold'em sotto il controllo dei concessionari dei Monopoli. Non ha colto
nel segno l’azione svolta nelle scorse settimane da Federpoker che durante i
lavori delle commissioni per l’approvazione della legge comunitaria 2008 aveva
presentato alle camere e al Governo un documento nel quale si rilevava come le
norme in esame fossero incostituzionali oltre che inattuabili. Inserita
nell’emendamento del Governo la disposizione anti-poker è, infatti, oggi legge
dello Stato. "Si parla di esclusione di finalità di lucro per i tornei di poker
live, cosa su cui concordiamo pienamente - affermava Giosuè Salomone,
rappresentante di Federpoker - e già questo deve fare escludere a priori l'idea
di una concessione di Stato. Non e' ipotizzabile che tornei no profit possano
essere organizzati da soggetti con ovvie finalità di lucro". Ma, alla fine, la
partita della diplomazia è stata persa e l'articolo riguardante le concessioni
che era stato presentato sotto forma di emendamento in seconda lettura alla
Camera ha comunque visto la luce. Con la legge comunitaria, 88/2009, sono stati,
in pratica, delegati i ministri delle finanze e dell’interno a disciplinare con
regolamento i tornei non a distanza di poker sportivo, ovvero quelli che si
giocano non on-line ma in pubblici esercizi, circoli o altre sale. Quelli
on-line, infatti, sono stati già regolamentati con l’art. 38 del d.l. 223/2006 (c.d.decreto
Bersani). In sostanza, secondo quanto ha affermato il Consiglio di Stato nel
parere n. 3237 del 22 ottobre 2008, e diretto al Ministero dell’interno, il
legislatore con il d.l. n. 223/2006 ha introdotto alcune importanti novità nella
disciplina del gioco lecito, istituendo i giochi di abilità a distanza con
vincita in denaro gestiti dallo Stato, consentendo ai soggetti legittimati da
Aams l'acquisizione di una concessione a gestire il mercato del gioco pubblico
on-line con i c.d. skill game. Tuttavia, ha precisato il Consiglio di Stato, non
si può ritenere che il citato decreto-legge 223/2006 abbia tacitamente abrogato
le disposizioni codicistiche contenute negli artt. 718 e segg. del codice penale
relative al gioco d'azzardo. Al contrario, ha sottolineato, la collocazione
sistematica e la natura finanziaria della norma pare idonea a suffragare
l'interpretazione per cui le "Misure di contrasto al gioco illegale" previste
dall’art. 38 riguardano la disciplina pubblicistica dei giochi on-line,
rimanendo esclusi dalla regolamentazione i tornei di carte realizzati tra
persone fisiche "dal vivo".
L’interpretazione del Tar Piemonte
Altrettanto preciso è stato, recentissimamente, il Tar Piemonte che, in
attesa delle nuove regole e per mettere le toppe al buco lasciato aperto dal
Ministero dell’interno che non ha ancora fatto un passo, con la sentenza 12
giugno 2009 n. 1693, ha affermato l’incontestabile assioma: il gioco "d’azzardo"
è vietato mentre il gioco “di abilità” è lecito. Tuttavia ha precisato anche,
che quando per la partecipazione ai giochi sia richiesto il pagamento "di una
posta in denaro" e sia prevista la corresponsione ai vincitori di "una
ricompensa di qualsiasi natura", l’organizzazione e l’esercizio dei giochi "sono
riservati allo Stato", perché è questo quanto prescrive l’art. 1 d.lgs. 14
aprile 1948, n.496, e, in particolare, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Aams in base ai diversi regolamenti successivamente emanati, che può
esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari. Ed è proprio su
questa linea, così ben tracciata dal giudice amministrativo che si è mosso il
Governo nel proporre la disposizione che è stata, quindi, approvata dal
Parlamento.
I consigli della Fipe
Insomma, basta tornei di poker dal vivo perché sono illegittimi è quanto
afferma la Fipe nazionale in una nota diramata ai propri associati. “Facendo
seguito al contenzioso in atto sulla legittimità del tornei di Poker sportivo –
già illustrato con la circolare Fipe n. 90 del 4/12/2008 - la legge comunitari,
precisa la nota n. 47 del 23 luglio scorso, ha delegato i ministri delle Finanze
e dell’Interno a disciplinare con regolamento i tornei non a distanza di poker
sportivo, cioè quelli che si giocano non on-line in pubblici esercizi, circoli o
altre sale. Con tale regolamento sono determinati inoltre: l’importo massimo
della quota di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di
lucro, la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la quota
acquistata e il divieto di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella
stessa località. Peraltro, sottolinea ancora la FIPE, l’esercizio e la raccolta
dei tornei di poker sportivo non a distanza saranno consentiti soltanto ai
titolari di concessione per la raccolta di uno dei giochi elencati al comma 11
del medesimo articolo (scommesse, concorsi a pronostici sportivi ed ippici,
giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, scommesse a quota fissa con
iterazione tra i giocatori, bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale,
lotterie ad estrazione istantanea e differita) e ad altri soggetti autorizzati
dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La disposizione, conclude la Fipe, che è entrata in vigore il 29 luglio p.v.,
pertanto da un lato rafforza il divieto di organizzare tornei di poker sportivo
fino a quando non sarà emanato il richiamato regolamento e dall’altro impone il
possesso di una specifica autorizzazione per l’organizzazione degli stessi.”
L’iniziativa della Fipe di sensibilizzare i propri associati è quanto mai
rilevante oltre che opportuna tenuto conto che, prima ancora dell’apertura dei
circoli dei poker, i tornei venivano (e tuttora vengono) organizzati all’interno
degli esercizi pubblici. Com’è noto, gli esercizi pubblici possono essere
autorizzati al gioco delle carte, ed in tal caso l’attività rientra nella
fattispecie prevista dall’articolo 110 Tulps, comma 1. In pratica, all’interno
del pubblico esercizio non possono essere effettuati i giochi espressamente
individuati all’interno della cosiddetta tabella dei giochi proibiti il cui
contenuto è parte di origine ministeriale (ovvero valida per tutto il territorio
nazionale) e parte decisa direttamente dal questore in base agli usi e
tradizioni locali. Ma relativamente a questo aspetto, un fatto è certo: il poker
è un gioco vietato in tutta Italia.
Il primo comma dell’art. 110 Tulps dispone espressamente che:
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario.
Non è superfluo sottolineare, a tale proposito, che dopo la pur ampia azione di
depenalizzazione delle sanzioni a suo tempo previste per la violazione alle
disposizioni del Tulps, il mancato rispetto dell’art. 110 è considerato ancora
reato. Infatti, il tuttora vigente art. 723 Esercizio abusivo di un giuoco
non d'azzardo dispone che:
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera
che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità, è
punito con l'ammenda da lire diecimila a duecentomila.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino
a tre mesi o l'ammenda da lire centomila a un milione.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a
lire centomila.
D’obbligo a questo punto, precisare qual è il contenuto del collegato articolo
719 Circostanze aggravanti:
La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni
diciotto.
Chiudere o non chiudere?
Esaminata la posizione dei titolari dei pubblici esercizi, fortemente
sconsigliati, dalla propria associazione di categoria, dal persistere
nell’organizzare o nell’ospitare i tornei, si pone ora quanto mai attuale, il
problema circa l’apertura illegittima dei circoli diffusi un po’ in tutta
Italia. In base a quanto il Tar Piemonte ha affermato con la sentenza 12 giugno
2009 n. 1693 la questione non è particolarmente complessa. A prescindere dal
fatto se il poker sportivo possa, o meno, essere considerato gioco d’azzardo e
su questo aspetto il giudice si è pronunciato in senso negativo se il gioco si
sviluppa con predeterminate modalità, certamente è, in alternativa un gioco "di
abilità". Ma in tal caso, ha precisato il tribunale piemontese, “quando per la
partecipazione a tali giochi sia richiesto il pagamento "di una posta in denaro"
e sia prevista la corresponsione ai vincitori di "una ricompensa di qualsiasi
natura", l’organizzazione e l’esercizio dei giochi medesimi "sono riservati allo
Stato" (art. 1 D. Lgs. 14.04.1948, n.496), e, in particolare, al Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (cfr.
art. 1 D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dell’art. 4 D.L. 08.07.2002, n. 138 convertito
con L. 08.08.2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite
propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni
rilasciate periodicamente dalla stessa Aams in esito a pubbliche gare.”
Del resto, l’art. 24 della legge comunitaria, ai commi 27 e 28 non lascia dubbi
interpretativi
27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono
disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo
regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico
valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e
la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota,
nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella
stessa giornata e nella stessa località.
28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker
sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso
rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
Insomma, a questo punto si può anche affermare che se il legislatore ha ritenuto
di dover disciplinare il gioco, lo stesso non può svolgersi al di fuori di
quelle regole che il legislatore stesso riterrà di dettare e chi lo può fare è
già da adesso stabilito. Nel frattempo si va in vacanza.
Le sanzioni
Forse, a tale proposito, varrebbe la pena evidenziare che dopo l’intervento
del legislatore, con la legge comunitaria 2008, persistere nell’organizzazione
dei tornei comporta non pochi rischi, in quanto la disposizione sanzionatoria
contenuta all’articolo 4 del l. 13 dicembre 1989, n. 401 “Interventi nel settore
del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive” è tassativa. “Chiunque abusivamente
esercita [………..] giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Insomma, se davvero il
poker sportivo è solo un divertimento, forse il rischio di una condanna e
passare tre mesi al fresco non è molto allettante nemmeno in un ’estate
particolarmente calda e afosa come quella che stiamo vivendo, e nemmeno per chi
del rischio ha fatto la sua passione.
Conclusioni
Appar logico, alla fine di queste note, trarre alcune conclusioni, più in
relazione alla già citata sentenza Tar Piemonte che alle novità contenute nella
legge comunitaria. Conclusioni che non riguardano, tuttavia in questo caso, il
gioco del poker sportivo ma un po’ tutti i tornei di carte che si svolgono in
giro per l’Italia e, molto spesso, all’interno di sagre e manifestazioni locali.
I tornei di briscola, burraco, canasta - che dir si voglia - organizzati da nord
a sud, sono palesemente giochi di abilità che prevedono tornei con tassa di
iscrizione. Anche questi sono illeciti? Ai posteri l’ardua sentenza.
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