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La chiusura del negozio è scontata se non sono stati emessi gli scontrini fiscali
 

La Corte di cassazione con la sentenza n. 19626 depositata l’11 settembre scorso, ha accolto le tesi del Ministero dell’Economia ed ha cassato, quindi, la decisione emessa dalla Commissione regionale tributaria di Napoli, che aveva invece ritenuto illegittima la chiusura di un negozio di alimentari di Caserta per violazione dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale. L’ordinanza era stata annullata perché il Giudice napoletano aveva ritenuto annullato che la sospensione della licenza fosse una sanzione accessoria che veniva automaticamente meno con il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per le violazioni. Questo il quadro normativo di riferimento delineato:
L’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 dispone quanto segue:
“Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.”
Rispetto alla precedente disciplina, la principale novità è da rintracciarsi nella modifica del presupposto. Infatti, il presupposto per l'irrogazione della sanzione rappresentata dalla sospensione dell'attività non è più l'accertamento definitivo delle violazioni, ma la semplice contestazione di quattro infrazioni. E' sufficiente che il contribuente non emetta per quattro volte, in qualsiasi momento di un quinquennio, lo scontrino fiscale o/e la ricevuta fiscale, affinché scatti la predetta sanzione.
Tuttavia, la norma di cui all’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 prevede che: “Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.” Dall’interpretazione letterale del combinato disposto dalle due norme (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 e art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997) dovrebbe pacificamente ritenersi che la definizione agevolata suesposta impedisca automaticamente l’irrogazione delle sanzioni accessorie e, quindi, anche di quella prevista dall’art. 12, comma 2, cit., relativa alla sospensione dell’attività.
Diversamente opinando, la Suprema Corte si è appellata ad un principio, già ribadito nella sentenza n. 2439/2007, secondo il quale “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 12, comma secondo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma terzo, del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione.”
La sentenza, per la Comunità di pratica è disponibile nella sezione gestione documenti all’indirizzo: www.albopretorio.it/gd
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