<<Torna all'elenco
Tulps, Costituzione, legge 241/1990 e 59/1997. L’auto in primo piano
Rispetto all’epoca del Tulps molta acqua è passata sotto i ponti e,
notevolmente, è stato innovato l’ordinamento giuridico. Dalla Costituzione al
d.P.R. 616/1977, dalla modifica del titolo V Cost. alla legge 59/1997 che ha
avviato il processo di semplificazione dei procedimenti. Conoscere l’evoluzione
del diritto, in senso ampio, è fondamentale per una corretta applicazione delle
regole, anche quelle che a prima vista possono sembrare chiare.
Le vicende di queste ultime settimane che hanno visto contrapposti i titolari
delle attività di taxi a quelli del noleggio con conducente, hanno ri-posto in
primo piano l’automobile. A prescindere da tutto il codice della strada che è
permeato da disposizioni riferite specificatamente a questo mezzo di
locomozione, e a prescindere dall’automobile come oggetto del desiderio con
tutte le disposizioni che si porta al seguito, dalle gare al furto, si coglie
l’opportunità di questa diatriba tra NCC e taxi per affrontare alcune specifiche
questioni che, spesse volte, per conformazione mentale o per abitudine, vengono
trascurate.
In attesa, quindi, dopo il mese di giugno, ovvero dopo le elezioni per il
rinnovo del PE, di sapere se è il caso di metter mano alla disciplina
vincolistica comunale per l’accesso ai centri storici da parte degli operatori
di NCC, può risultare utile riprendere le armi del mestiere e cercare di
sistematizzare le innumerevoli disposizioni che riguardano il comparto auto. Non
dimenticando, ovviamente, di considerare i testi sacri che, oggi, non sono più
il Tulps e il codice penale, bensì la Costituzione, la legge 241/1990 nota a
tutti ma poco applicata, ed anche la legge 59/1997 che avrebbe dovuto riformare
complessivamente la PA.
Il commercio di autovetture nuove ed usate
L’esercizio dell’attività di vendita di autovetture è soggetto, come tutti
gli addetti ai lavori sanno, ad autorizzazione. E’ difficile immaginare,
infatti, una concessionaria d’auto operare su di una superficie di vendita sotto
il quale dopo la riforma Bersani contenuta nel d.lgs 114/1998, prevede la
presentazione di una mera comunicazione di inizio attività. Diversa è,
ovviamente, la questione per quanto riguarda il subentro in un’attività già in
essere.
Ogni concessionario tratta anche l’usato e, di conseguenza, è palese che lo
stesso deve rispettare quanto disposto dall’art. 126 del Tulps.
E’ evidente che, a tale proposito, il responsabile del procedimento per
l’apertura degli esercizi di vendita dovrà curare le necessarie informazioni
perché l’interessato sia in grado di attivarsi nei termini richiesti.
C’è stato, infatti, un originario orientamento in cui prevaleva una visione
dell'ordinamento amministrativo nella quale ogni singolo potere sarebbe
attribuito alla pubblica Amministrazione in funzione della tutela di uno
specifico interesse pubblico, in modo tale che l'esercizio di ciascuno di quei
poteri, anche se appartenenti allo stesso ente, restava circoscritto al relativo
settore di intervento e dava luogo a procedimenti amministrativi destinati ad
operare singolarmente ed al di fuori di forme di coordinamento, ma oggi così non
è più. Con la legge n. 241 del 1990, infatti, si è compiuta una esplicitazione
dei contenuti del canone costituzionale del buon andamento dell'Amministrazione
pubblica, nel senso che l'esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo
stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di
essi sussista un obiettivo collegamento, si pone contro il basilare criterio di
ragionevolezza e, pertanto, in evidente contrasto con il principio di buona
amministrazione. Di conseguenza, la fondamentale legge n. 241/1990, che
espressamente prevede, all’articolo 14, l'ipotesi di una pluralità di interessi
pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo e di un loro “esame
contestuale”, disegna un modello procedimentale in cui una delle funzioni
principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione dei fini
pubblici, come dimostrano istituti quali la comunicazione dell'avvio del
procedimento, la partecipazione degli interessati, il responsabile del
procedimento ed, infine, la stessa conferenza di servizi. Relativamente a questi
aspetti, la giurisprudenza è univoca.
La discrezionalità
Come ormai dovrebbe essere stato chiarito, il procedimento autorizzatorio
per attività, allo stato attuale ancora disciplinate dal Tulps, non può essere
assoggettato a dichiarazione di inizio attività, in quanto vi osta la
valutazione discrezionale connessa al comma 2 dell’articolo 11 Tulps, ovvero in
riferimento ai requisiti morali che devono essere posseduti per l’esercizio
dell’attività.
Ed è, peraltro, evidente che il Comune può prevedere, con norma regolamentare,
che tutti i procedimento autorizzatori disciplinati dal Tulps siano soggetti a
Dia rimuovendo la discrezionalità, così come ha fatto il legislatore nazionale
con il Dpr 480 e 481 del 2001.
Vale la pena ricordare, anche se è ormai imminente una ulteriore novella
dell’art. 19 della legge 241 del 1990, che il procedimento soggetto a Dia consta
di due momenti: La presentazione della dichiarazione vera e propria che fa
scattare l’obbligo per il Comune della verifica del possesso dei requisiti di
onorabilità e la successiva comunicazione che non può essere presentata prima
dei trenta giorni dalla data della presentazione della Dia. La comunicazione, in
pratica, rende efficace la Dia e, da quel momento il Comune avrebbe ancora
trenta giorni di tempo per eventuali verifiche necessarie. Ma è anche evidente
che le eventuali verifiche connesse al possesso dei requisiti di onorabilità
sono già state effettuate all’atto della procedura ai sensi della disciplina sul
commercio.
Dichiarazione Tulps e dichiarazione inizio attività
Alcune attività disciplinate dal tulps sono soggette a licenza, altre a
dichiarazione, altre ancora a nulla osta. A prescindere da ogni utile
distinzione tra licenza ed autorizzazione che secondo recente dottrina
dovrebbero ormai essere unificate nei significat, un interprete accorto non
potrà non avere ben chiaro che tra la dichiarazione prevista dal Tulps e la
dichiarazione di inizio attività prevista dall’art. 19 della legge 241 del 1990
le differenze sono sostanziali.
La prima, infatti, ovvero la dichiarazione del Tulps presuppone l’obbligo di una
dichiarazione preventiva, ovvero una comunicazione, mentre la dichiarazione di
inizio attività prevista dall’art. 19 della legge 241 del 1990 è un
provvedimento sostitutivo di autorizzazione nel caso di inesistenza di
valutazioni discrezionali che, palesemente, è cosa diversa da una
comunicazione/dichiarazione.
Fermo restando, quindi, la necessità dell’obbligo del coordinamento del
procedimento da parte del responsabile del procedimento, l’eventuale mancata
presentazione della dichiarazione preventiva, al titolare dell’esercizio di
vendita non potrà essere imposta la chiusura del negozio ma soltanto inibito il
commercio di autovetture usate in attesa della presentazione della prescritta
dichiarazione ai sensi dell’art. 17 ter, comma 3. La sanzione è prevista
dall’art. 17bis, comma 3 e va da 154,00 euro a 1032,00.
L’attività di noleggio senza conducente
La delegificazione prevista dalla legge 59/1997 è lo strumento adottato dal
legislatore statale per realizzare l’obiettivo della semplificazione dei
procedimenti nell’ambito di ciò che era già disciplinato dalle leggi statali
precedentemente in vigore. La sostituzione, in parte qua, con norme
regolamentari riguarda esclusivamente le preesistenti disposizioni di leggi
statali, come confermano i riferimenti negli allegati delle leggi di
semplificazione: e dunque le disposizioni di leggi statali che già operavano
nelle materie di competenza regionale. Oggi, lo Stato non può più emanare
regolamenti di semplificazione-delegificazione in quanto la competenza ad
emanare disposizioni nella materia è attribuita alle regioni in forza della
modifica art. 117 Cost. che ha assegnato alla regioni la potestà legislativa
cosiddetta residuale, ovvero che opera per tutte le materie non assegnate
espressamente alla competenza dello Stato.
Il d.P.R. 481 del 2001, in sostanza, è regolamento di semplificazione e, in
quanto tale, fonte esclusiva per la disciplina in materia. Questo regolamento
contiene una grande novità rispetto alla disciplina previgente ed è quella che
un provvedimento disciplinato dal Tulps è assoggettato a dichiarazione di inizio
attività.
Come si è precedentemente accennato non è possibile assoggettare a Dia il
procedimento previsto dal Tulps in quando vi contrasta la discrezionalità
connessa all’articolo 11, comma 2. Ebbene, come risulta palese dalla lettura del
decreto 481 del 2001, il procedimento è assoggettato a Dia proprio in relazione
al fatto che viene esclusa la discrezionalità prevista dall’art. 11, comma 2.
Infatti, solo il Prefetto può “vietare o sospendere l'esercizio dell'attività
nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche
successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica
sicurezza.”
In sostanza, le ipotesi previste dal comma secondo dell’articolo 11 non
condizionano l’esercizio dell’attività di noleggio a meno di un intervento
specifico del Prefetto.
Nulla di più di quanto espressamente risulta inserito nel d.P.R. 481 del 2001
può essere richiesto al proponente l’attività: gli elenchi delle vetture in
disponibilità, l’indicazione della sede o che dir si voglia, originariamente
previste da direttive, circolari o altre fonti, non sono più previste.
Biciclette senza disciplina
Di rilievo anche una ulteriore disposizione contenuta all’ultimo comma del
d.P.R. 480/2001 ed è la abrogazione dell’art. 158. del regolamento Tulps,
passata a dire il vero sottotono. Tale disposizione assoggettava
all’autorizzazione prevista dall’art. 86 Tulps, anche il noleggio di biciclette
che, quindi, da allora è attività libera.
La fine della competenza statale
Dopo il d.P.R. 480 e 481 del 2001 che hanno rispettivamente disciplinato
l’attività di rimessa e l’attività di noleggio senza conducente, (peraltro i
decreti i questione sono entrati in vigore dopo la legge Cost. 3/2001) è
terminata l’opera di semplificazione dello Stato in quanto oggi tutta la
disciplina per l’esercizio delle attività economiche, compresi gli interventi di
semplificazione e di delegificazione rientrano nella competenza regionale o
anche in quella dei Comuni, in forza del sesto comma dell’art. 117 Cost. anche
se, a dire il vero, la regolamentazione dei procedimenti previsti dall’art. 19
del d.P.R. 616/1977 era stata assegnata ai comuni già con tale provvedimento;
tuttavia sono state poche le amministrazioni che ne hanno approfittato lasciando
tutto com’era. Ciò non significa ovviamente che tutto, oggi, è uguale a prima.
Il Comune ha in sostanza il potere e sarebbe il caso di affermare l’obbligo, di
prevedere una regolamentazione efficace per i procedimenti allo stato attuale
ancora inseriti all’interno del Tulps. Ciò in relazione alla necessità di
rimuovere quei dubbi interpretativi che potrebbero derivare dall’inserimento
della disciplina di polizia amministrativa all’interno di un corpus normativo
che tratta problematiche attinenti alla pubblica sicurezza.
In tal modo sarebbe più facile per l’interprete anche la procedura per
l’irrogazione delle sanzioni. Sono in molti, infatti, ancora ad ignorare che
l’art. 17 quinquies va oggi interpretato alla luce della sentenza della Corte
Cost. 115 del 1995, nel senso che il potere di irrogare le sanzioni
amministrative compete allo Stato o alle regioni a seconda che la materia cui
inerisce la violazione da punire rientri nelle sfere di attribuzione del primo o
della seconda.
(Crocevia n. 9/2009 su gentile concessione di Maggioli editore)
|