Internet point
La prima proroga è quella che riguarda gli internet point ed, infatti, al
comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 194/2009 è disposto che: “Al comma 1
dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: “fino al 31
dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2010”. In
sostanza, per installare un pc collegato in rete in locale aperto al pubblico è
necessario munirsi di una autorizzazione ai sensi dell’art. 86 rilasciata dal
questore. I terroristi sono avvisati. Se devono inviare una mail è meglio stiano
alla larga dagli internet point, ma soltanto quelli in Italia, perchè il gestore
ha registrato ogni traccia. E’ evidente che, stando così le cose, (visti i fatti
di questi giorni) sarebbe molto più logico assoggettare direttamente ad
autorizzazione l’apertura degli internet point, rimuovendo quindi il termine che
annualmente viene prorogato. Ciò che, invece, è incomprensibile e il bravo
Ministro Maroni lo dovrebbe spiegare,è il motivo che ha indotto il Ministero
dell’interno a ritenere che sono assoggettati a quest’obbligo anche coloro i
quali mettono a disposizione del pubblico la rete wi-fi. Infatti, l’accesso ai
siti e il mittente delle mail sono comunque rintracciabili attraverso il proprio
numero identificativo.
Ma stando così le cose non tutti i mali vengono per nuocere. Recentemente,
infatti, dal tribunale di Firenze è stato dato il via libera ai totem destinati
al gioco nei bar. E’ evidente che questi totem altro non sono che dei pc che
devono, quindi, essere autorizzati ai sensi della sopraindicata disciplina,
anche se gli stessi hanno limitate possibilità di accesso a predeterminati siti,
In sostanza, tenendo conto che perlomeno nei momenti cruciali dell’anno, la
Polizia effettua accurati controlli nei locali dove sono stati installati i pc,
c’è da sperare sia posta, con l’occasione, attenzione al numero di apparecchi
installati.
Noleggio con conducente
Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legge 194/2009, recita invece:
All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
Si puntualizza che il suddetto articolo 7 bis, “Sospensione dell’efficacia di
disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di
linea” a sua volta dispone che:
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15
gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro
costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia
dell’ articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa
fino al 31 dicembre 2009.
Non è un rebus e neppure un gioco di parole anche se, a prima vista, lo potrebbe
sembrare. Ma la questione si fa più chiara indicando a queste note il
sottotitolo: battaglia a Roma tra taxista e NCC.
In sostanza, sembra proprio difficile venir fuori da questa imbarazzante vicenda
che ha visto fin da subito il ministro dei trasporti dare ragione agli operatori
del settore NCC che dalle norme introdotte a inizio anno, venivano fortemente
penalizzati. Di conseguenza, anche se – in questo caso – non si va di anno in
anno, bensì di tre mesi in tre mesi, è alquanto difficile immaginare la
revisione complessiva della disciplina. Di conseguenza, in questo caso, tutto
rimane o meglio ancora continua come prima.