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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Per le farmacie decide il Comune
News inviata il 20 aprile 2012

Scade il 23 marzo prossimo il termine entro il quale il Comune deve segnalare all’Azienda sanitaria la zona in cui poter aprire una nuova farmacia, in base alle nuove disposizioni contenute nel dl 1/2012 e relativa legge di conversione che hanno rideterminato il rapporto minimo tra abitanti e farmacia. Nel frattempo, il Ministero della salute ha emanato una circolare interpretativa, tecnicamente confutata dalla dottrina di cui si consiglia vivamente la lettura per alcune considerazioni che all’interno vengono svolte con riferimento alle circolari ministeriali.

Occhiali per il 3D da lavare a 50 gradi
E’ legittimo l’uso degli occhiali pluriuso per guardare il cinema in 3D, dichiarato nella circolare del 6 agosto 2010 del Ministero della salute, ma con l’obbligo per gli esercenti le sale cinematografiche di garantire la pulizia degli stessi con l’uso della Lavatrice Ecolab, ad una temperatura obbligatoriamente fissata nel minimo sui 50°C. Peraltro, osserva il Tar Lazio nella sentenza 2704 del 21 marzo scorso, è del tutto superfluo evocre pericoli per la salute pubblica conseguenti all’uso degli occhialini, e imputare all’Amministrazione di non adottare i provvedimenti necessari. Ciò in quanto il Ministero della salute, per trovare una soluzione adeguata ha fatto intervenire i massimi esperti nazionali in materia e l’associazione dei consumatori che ha sollecitato gli interventi non indica un solo paese, comunitario e non, che abbia imposto i provvedimenti restrittivi che esso richiede.

In gran parte incostituzionale il Codice del turismo
Con sentenza n. 80 depositata lo scorso 5 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato l´incostituzionalità di gran parte delle disposizioni contenute nel Codice del turismo, approvato un anno fa dal Governo e presentato con enfasi dall´allora Ministra Brambilla. Ma al di là dell´esito per niente scontato di questa decisione, tinte fosche si profilano all´orizzonte per tutte le scelte che il Governo ha compiuto in questi mesi, e che - parimenti a quanto è stato fatto con il Codice del turismo - hanno del tutto disatteso il principio della leale collaborazione con le regioni. Leggi l’approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato su PL.COM e reso disponibile per gentile concessione di EDK.


Illegittima l’ordinanza del vice sindaco che fa anticipare la chiusura del bar
News inviata il 11 aprile 2012

Elementari regole di trasparenza amministrativa impongono di indicare con precisione quale servizio comunale si trova, in quel momento, ad agire, al fine di conferire certezza ai destinatari dell’atto circa un elemento fondamentale (quello soggettivo) del provvedimento. Non può assumere rilevanza il fatto che, nello specifico, la competenza fosse del Responsabile del Settore Commercio, Vigilanza e Lavori Pubblici (settore cui il Vicesindaco era stato preposto in forza di precedente delega del Sindaco): si tratta, infatti, di un tentativo di integrazione postuma degli elementi fondamentali dell’atto, in quanto tale inammissibile, posto che tali elementi devono sussistere al momento dell’adozione dell’atto e non possono certo essere desunti, a posteriori, da notizie riferite in giudizio dall’amministrazione.
In tal senso Tar Piemonte, sezione II sentenza 396 del 3 aprile 2012.

Dichiarata l’incostituzionalità del codice del turismo
Dettare le regole per lo svolgimento dell’attività d’impresa nel settore turistico compete alle regioni e non allo stato. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 depositata il 5 aprile scorso su ricorso di quattro regioni e precisamente, Toscana, Puglia, Umbria e Veneto. Gongolano le regioni ricorrenti. “Siamo molto soddisfatti di questo pronunciamento – è stato il commento a caldo dell’assessore regionale al turismo della Regione Toscana - Cristina Scaletti. La Corte Costituzionale ha ribadito che il turismo è materia esclusiva delle Regioni, riconoscendo che lo Stato è intervenuto non rispettando quella suddivisione delle competenze garantite dal titolo V della Costituzione. Ritengo che questa sia una buona notizia anche per gli operatori del settore, che hanno così la certezza di avere un interlocutore forte e competente in una materia così rilevante. E’ una sentenza che ci fa ben sperare per il futuro, perché afferma un principio fondamentale: lo Stato non può sostituirsi alle Regioni nei settori di loro competenza.”.

Gongola anche la FIPE
Motivo di soddisfazione anche per l’associazione degli esercenti aderente a Concommercio che ha visto accolte alcune delle proprie proposte avanzate in occasione della riconversione del dl 5/2012. Ed anche in relazione al fatto che è riuscita a far strappare l’approvazione di un ordine del giorno al Parlamento che impegna il Governo a trovare adeguate soluzioni perché i circoli privati non siano esenti da controlli.
Leggi la circolare della Fipe a proposito del dl 5/2012.

La sicurezza alimentare nelle manifestazioni temporanee in Piemonte
Con determinazione direttoriale 28 marzo 2012, n. 218 sono state emanate modifiche ed integrazioni tecniche alla D.G.R. n. 27-3145 del 19.12.2011, "Approvazione delle Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare". La Regione, inoltre, ha coordinato i testi mettendo, quindi, a disposizione degli operatori il testo aggiornato della modulistica da consegnare.

Il trasferimento della farmacia al di fuori della sua zona
Alla luce della ratio legis, l’espressione “immediate adiacenze” si deve interpretare come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona provenienza. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 1301 del 31 marzo scorso.


Nessun limite zi zona PRG all’apertura di nuovi esercizi di vendita
News inviata il 10 aprile 2012

La novità non viene dai decreti leggi ai quali il Governo ormai ci ha abituati da un anno in qua. Ma da un Giudice di pace che, legge alla mano, afferma un assioma semplicistico: il commercio è attività produttiva. Di conseguenza gli esercizi di vendita possono essere allocati anche nelle zone produttive. Un approfondimento è disponibile su gentile concessione di EDK Editore su PL.COM a questo indirizzo.

Commercio, firmato accordo su festività e orari
E’ stato sottoscritto a Reggio Emilia l’accordo, un Patto d’indirizzo, tra il Comune, le associazioni di categoria del commercio e diversi operatori della grande distribuzione per il rispetto delle principali festività civili e religiose: un limite alla deregulation degli orari e alle aperture degli esercizi commerciali introdotta con il decreto liberalizzazioni.

Locazione di immobile ad uso commerciale e affitto di azienda. Regime di disdetta
La fattispecie della locazione immobiliare ad uso commerciale si distingue da quella dell'affitto di azienda, in quanto nella prima l'immobile assume una posizione di assoluta ed autonoma centralità nell'economia contrattuale, con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, mentre nella seconda lo stesso immobile è considerato come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, mobili ed immobili, organizzati a fini produttivi. La locazione di immobile ad uso commerciale è soggetta all'applicazione della disciplina vincolistica di cui alla L. n. 392/1978, 'Disciplina delle locazioni di immobili urbani', di cui è, invece, pacifica in giurisprudenza l'inapplicabilità nell'ipotesi di affitto di azienda. In tal senso il parere 12505 del 4 aprile 2012 fornito dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali.


Verifica di conformità urbanistica, notai senza responsabilità
News inviata il 6 aprile 2012

E' corretta l'esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore (nel caso di specie, della conformita’ del bene compravenduto agli strumenti urbanistici). Deve ravvisarsi l'operativita' della fattispecie di cui all’art. 483 c.p. per quanto attiene all'obbligo di affermare il vero da parte dell'alienante mentre il notaio rogante risponde esclusivamente della conformita' dell’atto della dichiarazione ricevuta.
Per saperne di più e per leggere la sentenza integrale.

Approvata la legge di conversione del decreto legge 5/2012
Sarà pubblicata oggi, 6 aprile, in Gazzetta, la legge di conversione del DL 5/2012 che ha introdotto diverse nuove disposizioni per il comparto delle attività economiche. Sulla piattaforma di scambio documenti albo pretorio un primo approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato in data odierna sul quotidiano ItaliaOggi.

Disturbo del risposo delle persone
Nessuna possibilità di mettere in discussione il disturbo arrecato alle persone, o di considerarlo limitato a difficili rapporti di condominio. Decisivi non solo i racconti della molestia subita, ma anche i lavori, conseguenti ad un esposto al sindaco, realizzati per ridurre la diffusione di suoni, voci e rumori all’esterno. In tal senso la Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 12880/12; depositata il 5 aprile. (diritto&giustizia)
L'approfondimento verrà inviato agli abbonati allo Zibaldone.


La fotocopia del documento è indispensabile
News inviata il 3 aprile 2012

L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. In tal senso il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 26 marzo 2012 n. 1739.

La somministrazione temporanea. Cui prodest il minor rigore?
Colui il quale intende svolgere l’attività di somministrazione temporanea deve comunque possedere il requisito di onorabilità prescritto dal D.Lgs. n. 59/2010. Il Parlamento stoppa l’idea balzana del Governo che agevola non solo Parrocchie e Pro Loco ma anche avventurieri di ogni sorta. Marilisa Bombi per PL.COM ha approfondito la questione ed il contributo, su gentile concessione di EDK editore è reso disponibile per la Comunità di pratica a questo indirizzo.

Frodi in commercio - tentativo
Il mettere in circolazione prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi, non necessariamente registrati, che imitano quelli già adottati da un altro imprenditore e che, pertanto, risultano idonei ad ingenerare confusione tra i consumatori sulla provenienza dei beni stessi, traendo gli stessi in inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto, è sufficiente ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 517 c.p. La presentazione alla dogana di merci con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno l'acquirente sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, integra il reato di cui all'art. 517 c.p. a livello di tentativo. Ed infatti, la presentazione alla dogana di merce (nella specie zaini) con segni mendaci costituisce un atto idoneo ed univoco a diffondere nel mercato i prodotti in questione, trattandosi di atto prodromico alla messa in circolazione degli stessi. Cass. pen., Sez. III, ud. 12 gennaio 2012 - dep. 23 marzo 2012, n. 11406 (newsletter di "Wolters Kluwer Italia").

pag:  106 107 108 109 110 111 112 113 114  (di 346)


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