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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Per le farmacie decide il Comune
News inviata il 20 aprile 2012
Scade il 23 marzo prossimo il termine entro il quale il Comune deve segnalare
all’Azienda sanitaria la zona in cui poter aprire una nuova farmacia, in base
alle nuove disposizioni contenute nel dl 1/2012 e relativa legge di conversione
che hanno rideterminato il rapporto minimo tra abitanti e farmacia. Nel
frattempo, il Ministero della salute ha emanato
una circolare interpretativa, tecnicamente confutata
dalla dottrina di cui si consiglia vivamente la lettura per alcune
considerazioni che all’interno vengono svolte con riferimento alle circolari
ministeriali.
Occhiali per il 3D da lavare a 50 gradi
E’ legittimo l’uso degli occhiali pluriuso per guardare il cinema in 3D,
dichiarato nella circolare del 6 agosto 2010 del Ministero della salute, ma con
l’obbligo per gli esercenti le sale cinematografiche di garantire la pulizia
degli stessi con l’uso della Lavatrice Ecolab, ad una temperatura
obbligatoriamente fissata nel minimo sui 50°C. Peraltro, osserva il Tar Lazio
nella
sentenza 2704 del 21 marzo scorso, è del tutto superfluo evocre pericoli per
la salute pubblica conseguenti all’uso degli occhialini, e imputare
all’Amministrazione di non adottare i provvedimenti necessari. Ciò in quanto il
Ministero della salute, per trovare una soluzione adeguata ha fatto intervenire
i massimi esperti nazionali in materia e l’associazione dei consumatori che ha
sollecitato gli interventi non indica un solo paese, comunitario e non, che
abbia imposto i provvedimenti restrittivi che esso richiede.
In gran parte incostituzionale il Codice del turismo
Con sentenza n. 80 depositata lo scorso 5 aprile, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l´incostituzionalità di gran parte delle disposizioni contenute nel
Codice del turismo, approvato un anno fa dal Governo e presentato con enfasi
dall´allora Ministra Brambilla. Ma al di là dell´esito per niente scontato di
questa decisione, tinte fosche si profilano all´orizzonte per tutte le scelte
che il Governo ha compiuto in questi mesi, e che - parimenti a quanto è stato
fatto con il Codice del turismo - hanno del tutto disatteso il principio della
leale collaborazione con le regioni.
Leggi l’approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato su PL.COM e reso
disponibile per gentile concessione di EDK.
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Illegittima l’ordinanza del vice sindaco che fa anticipare la chiusura del bar
News inviata il 11 aprile 2012
Elementari regole di trasparenza amministrativa impongono di indicare con
precisione quale servizio comunale si trova, in quel momento, ad agire, al fine
di conferire certezza ai destinatari dell’atto circa un elemento fondamentale
(quello soggettivo) del provvedimento. Non può assumere rilevanza il fatto che,
nello specifico, la competenza fosse del Responsabile del Settore Commercio,
Vigilanza e Lavori Pubblici (settore cui il Vicesindaco era stato preposto in
forza di precedente delega del Sindaco): si tratta, infatti, di un tentativo di
integrazione postuma degli elementi fondamentali dell’atto, in quanto tale
inammissibile, posto che tali elementi devono sussistere al momento
dell’adozione dell’atto e non possono certo essere desunti, a posteriori, da
notizie riferite in giudizio dall’amministrazione.
In tal senso Tar Piemonte, sezione II
sentenza 396 del 3 aprile 2012.
Dichiarata l’incostituzionalità del codice del turismo
Dettare le regole per lo svolgimento dell’attività d’impresa nel settore
turistico compete alle regioni e non allo stato. Lo ha stabilito la Corte
costituzionale con la sentenza n. 80 depositata il 5 aprile scorso su ricorso di
quattro regioni e precisamente, Toscana, Puglia, Umbria e Veneto. Gongolano le
regioni ricorrenti. “Siamo molto soddisfatti di questo pronunciamento – è stato
il commento a caldo dell’assessore regionale al turismo della Regione
Toscana - Cristina Scaletti. La Corte Costituzionale ha ribadito che il turismo
è materia esclusiva delle Regioni, riconoscendo che lo Stato è intervenuto non
rispettando quella suddivisione delle competenze garantite dal titolo V della
Costituzione. Ritengo che questa sia una buona notizia anche per gli operatori
del settore, che hanno così la certezza di avere un interlocutore forte e
competente in una materia così rilevante. E’ una sentenza che ci fa ben sperare
per il futuro, perché afferma un principio fondamentale: lo Stato non può
sostituirsi alle Regioni nei settori di loro competenza.”.
Gongola anche la FIPE
Motivo di soddisfazione anche per l’associazione degli esercenti aderente a
Concommercio che ha visto accolte alcune delle proprie proposte avanzate in
occasione della riconversione del dl 5/2012. Ed anche in relazione al fatto che
è riuscita a far strappare l’approvazione di un ordine del giorno al Parlamento
che impegna il Governo a trovare adeguate soluzioni perché i circoli privati non
siano esenti da controlli.
Leggi la circolare della Fipe a proposito del dl 5/2012.
La sicurezza alimentare nelle manifestazioni temporanee in Piemonte
Con determinazione direttoriale 28 marzo 2012, n. 218 sono state emanate
modifiche ed integrazioni tecniche alla D.G.R. n. 27-3145 del 19.12.2011,
"Approvazione delle Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle
manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza
alimentare". La Regione, inoltre, ha coordinato i testi mettendo, quindi, a
disposizione degli operatori
il testo aggiornato della modulistica da consegnare.
Il trasferimento della farmacia al di fuori della sua zona
Alla luce della ratio legis, l’espressione “immediate adiacenze” si deve
interpretare come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare
praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti
interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della
zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona provenienza. E’ quanto
ha affermato il Consiglio di Stato, con
l’ordinanza n. 1301 del 31 marzo scorso.
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Nessun limite zi zona PRG all’apertura di nuovi esercizi di vendita
News inviata il 10 aprile 2012
La novità non viene dai decreti leggi ai quali il Governo ormai ci ha abituati
da un anno in qua. Ma da un Giudice di pace che, legge alla mano, afferma un
assioma semplicistico: il commercio è attività produttiva. Di conseguenza gli
esercizi di vendita possono essere allocati anche nelle zone produttive. Un
approfondimento è disponibile su gentile concessione di EDK Editore su PL.COM
a questo indirizzo.
Commercio, firmato accordo su festività e orari
E’ stato sottoscritto a Reggio Emilia l’accordo,
un Patto d’indirizzo, tra il Comune, le associazioni di categoria del
commercio e diversi operatori della grande distribuzione per il rispetto delle
principali festività civili e religiose: un limite alla deregulation degli orari
e alle aperture degli esercizi commerciali introdotta con il decreto
liberalizzazioni.
Locazione di immobile ad uso commerciale e affitto di azienda. Regime di
disdetta
La fattispecie della locazione immobiliare ad uso commerciale si distingue
da quella dell'affitto di azienda, in quanto nella prima l'immobile assume una
posizione di assoluta ed autonoma centralità nell'economia contrattuale, con
funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, mentre nella
seconda lo stesso immobile è considerato come uno degli elementi costitutivi del
complesso dei beni, mobili ed immobili, organizzati a fini produttivi. La
locazione di immobile ad uso commerciale è soggetta all'applicazione della
disciplina vincolistica di cui alla L. n. 392/1978, 'Disciplina delle locazioni
di immobili urbani', di cui è, invece, pacifica in giurisprudenza
l'inapplicabilità nell'ipotesi di affitto di azienda. In tal senso
il parere 12505 del 4 aprile 2012 fornito dal Servizio per gli affari
istituzionali e il sistema delle autonomie locali.
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Verifica di conformità urbanistica, notai senza responsabilità
News inviata il 6 aprile 2012
E' corretta l'esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale
rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal
venditore (nel caso di specie, della conformita’ del bene compravenduto agli
strumenti urbanistici). Deve ravvisarsi l'operativita' della fattispecie di cui
all’art. 483 c.p. per quanto attiene all'obbligo di affermare il vero da parte
dell'alienante mentre il notaio rogante risponde esclusivamente della
conformita' dell’atto della dichiarazione ricevuta.
Per saperne di più e per leggere la sentenza integrale.
Approvata la legge di conversione del decreto legge 5/2012
Sarà pubblicata oggi, 6 aprile, in Gazzetta, la legge di conversione del DL
5/2012 che ha introdotto diverse nuove disposizioni per il comparto delle
attività economiche. Sulla
piattaforma di scambio
documenti albo pretorio un primo approfondimento di Marilisa Bombi
pubblicato in data odierna sul quotidiano ItaliaOggi.
Disturbo del risposo delle persone
Nessuna possibilità di mettere in discussione il disturbo arrecato alle
persone, o di considerarlo limitato a difficili rapporti di condominio. Decisivi
non solo i racconti della molestia subita, ma anche i lavori, conseguenti ad un
esposto al sindaco, realizzati per ridurre la diffusione di suoni, voci e rumori
all’esterno. In tal senso la Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n.
12880/12; depositata il 5 aprile. (diritto&giustizia)
L'approfondimento verrà inviato agli abbonati allo
Zibaldone.
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La fotocopia del documento è indispensabile
News inviata il 3 aprile 2012
L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della
dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del
2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua
introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla
sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed
efficacia all’autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della
fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia
sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un
collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle
generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al
soggetto che la presta. In tal senso il Consiglio di Stato, Sezione V,
sentenza 26 marzo 2012 n. 1739.
La somministrazione temporanea. Cui prodest il minor rigore?
Colui il quale intende svolgere l’attività di somministrazione temporanea
deve comunque possedere il requisito di onorabilità prescritto dal D.Lgs. n.
59/2010. Il Parlamento stoppa l’idea balzana del Governo che agevola non solo
Parrocchie e Pro Loco ma anche avventurieri di ogni sorta. Marilisa Bombi per
PL.COM ha approfondito la questione ed il contributo, su gentile concessione di
EDK editore è reso disponibile per la Comunità di pratica
a questo indirizzo.
Frodi in commercio - tentativo
Il mettere in circolazione prodotti industriali presentati con nomi, marchi
o segni distintivi, non necessariamente registrati, che imitano quelli già
adottati da un altro imprenditore e che, pertanto, risultano idonei ad
ingenerare confusione tra i consumatori sulla provenienza dei beni stessi,
traendo gli stessi in inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto, è
sufficiente ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 517 c.p. La
presentazione alla dogana di merci con nomi, marchi o segni distintivi atti ad
indurre in inganno l'acquirente sull'origine, provenienza o qualità del
prodotto, integra il reato di cui all'art. 517 c.p. a livello di tentativo. Ed
infatti, la presentazione alla dogana di merce (nella specie zaini) con segni
mendaci costituisce un atto idoneo ed univoco a diffondere nel mercato i
prodotti in questione, trattandosi di atto prodromico alla messa in circolazione
degli stessi. Cass. pen., Sez. III, ud. 12 gennaio 2012 - dep. 23 marzo 2012, n.
11406 (newsletter di "Wolters Kluwer Italia").
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pag: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 (di 346)
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