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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Tatuaggi: una legge inutile
News inviata il 27 febbraio 2012
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di dotarsi di una
legge in materia di tatuaggi e di piercing. Insomma, una legge inutile. Ciò in
quanto il Ministero della salute ha già da tempo ormai emanato le linee guida
per l’esercizio legittimo dell’attività e, quindi, a tutela della salute.
La decisione della Regione interviene nel momento in cui a livello nazionale
viene deciso di abrogare gli oneri non riconducibili ad obblighi comunitari; da
ultimo con i più recenti dl in corso di conversione dl 1 e 5/2012.
Crisi nel commercio
L’Istat non ha peli sulla lingua e fa il suo dovere. Il risultato è che
indica il ritorno in segno negativo del settore del commercio. In particolare le
vendite al dettaglio nel 2011 calano dell'1,3% (dato grezzo) rispetto al 2010,
quando si erano mantenute sopra lo zero (+0,2%). Sono sopratutto le vendite
degli alimentari a restare ferme e il non alimentare scende dell'1,8%. Nel
complesso si tratta del dato peggiore dal 2009. Anche le vendite al dettaglio a
dicembre segnano una diminuzione su novembre dell'1,1% (dato destagionalizzato).
E’ il ribasso più forte da luglio 2004.
Per saperne di più.
Commercio e artigianato: gli strumenti urbanistici
E’ legittima la previsione del regolamento di esecuzione secondo cui
l’esercizio dell’attività prevalente (produttiva o di commercio all’ingrosso),
nello stesso edificio, debba preesistere alla data di presentazione della
domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio al
dettaglio (rispettivamente alla data di adozione della correlativa
determinazione amministrativa). Ciò in quanto lungi dall’aggiungere un limite
non previsto dalla disciplina legislativa, ne costituisce una mera
specificazione. Infatti, la stessa mira a prevenire l’elusione delle previsioni
tassative di eccezionale ammissibilità dell’esercizio di attività commerciale al
dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi, impedendo meri preannunci
strumentali pro futuro d’inizio dell’attività principale. In tal senso Consiglio
di Stato,
decisione 17 febbraio 2011 n. 847.
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Il mangime non è un alimento
News inviata il 24 febbraio 2012
Per la commercializzazione di mangimi non è più richiesto il possesso del
requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari. Come peraltro,
chi scrive aveva già sostenuto fin dal 2009. L´ha chiarito il Ministero dello
sviluppo economico con il parere 155938 del 18 agosto 2011. La questione è stata
esaminata da Marilisa Bombi per il settimanale di EDK, PL.COM. Il contributo è
disponibile per la Comunità di pratica, su gentile concessione dell’Editore
a questo indirizzo.
Le regioni criticano il decreto 1/2012
Non si può ritornare dietro rispetto il processo di attribuzione delle
competenze tra Stato e Regioni. E’ quanto, in maniera chiara e – difficilmente
contestabile – affermano le Regioni
nel documento presentato al Governo e alla Commissione del Senato a
proposito del decreto sulle liberalizzazioni n. 1/2012.
Semplificazioni: per capirne di più
Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato le schede di sintesi
del decreto legge 5/2012.
Un documento utile per capire di più sulle intenzioni del Governo.
Sui taxi deciderà il Comune
Saranno Comuni e Regioni a fissare, se necessario, l’incremento delle
licenze. Lo prevede un emendamento al dl liberalizzazioni su cui c’è l’accordo
del Governo. Disco verde dall’Anci, protestano i consumatori. Tutta la notizia è
disponibile su lagazzettadeglientilocali.it
a questo indirizzo.
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Lezione di diritto: i decreti legge omnibus
News inviata il 18 febbraio 2012
I cosiddetti decreti “milleproroghe”, che, con cadenza ormai annuale, vengono
convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi
ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza
sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti
rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti –
pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi
regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la
disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non
può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono
quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa
legislativa, di cui all’art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio
unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo,
profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere
contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati.
Risulta invece in contrasto con l’art. 77 Cost. la commistione e la
sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei,
in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. Ipse dixit. Corte
costituzionale sentenza (tutta da leggere)
n. 22 del 16 febbraio 2012.
La Lombardia modifica la disciplina di artigianato e commercio
Settore alimentare - Per l’avviamento di una nuova attività nel settore
merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sarà
necessario, fra gli altri requisiti previsti attualmente dalla legge, non solo
l’iscrizione all’INPS per almeno due anni, ma anche la certificazione degli
adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale. A
difesa dei consumatori italiani inoltre chi decide di avviare attività
commerciali per la somministrazione di bevande e alimenti dovrà dimostrare di
essere in grado di parlare e comprendere l’italiano. Tutte le informazioni
commerciali, compresi i prezzi delle merci, dovranno essere rese anche in lingua
italiana. Sono tuttavia consentiti termini stranieri che sono ormai di uso
corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.
Centri massaggi orientali – vengono assimilati alle attività dei tradizionali
centri estetici e rendendo quindi la loro apertura subordinata al possesso di
requisiti professionali. Tale misura si rende necessaria per garantire ai
clienti un grado di professionalità e igiene conforme agli standard minimi che
crea disagi per i residenti, problematiche di ordine pubblico e di decoro e
contribuisce al persistere di situazioni degradanti.
Commercio ambulante – Viene inserito l’obbligo di non avere sanzioni
amministrative pecuniarie iscritte a titolo definitivo inevase nei confronti del
comune concedente, per tutti coloro che chiederanno il rilascio o il rinnovo
delle licenze. E’ inoltre prevista l’istituzione di un apposito registro
regionale del commercio ambulante, a disposizione delle amministrazioni
comunali, che consentirà una gestione più attenta sui rinnovi e le concessioni
delle licenze.
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Friuli Venezia Giulia: il passo del gambero
News inviata il 16 febbraio 2012
Mentre a livello nazionale si impone a regioni e comuni di ridurre gli oneri
amministrativi, la Regione Friuli Venezia Giulia va avanti per conto suo e
decide di disciplinare l’attività di tatuaggi e piercing che, peraltro, è stata
già da tempo oggetto di specifiche linee guida per la tutela della salute da
parte del competente Ministero.
Il progetto di legge regionale è già stato approvato dalla Commissione e
sarà sottoposto, adesso, all’esame dell’aula.
Piemonte: chiarezza sugli orari
Chiara, limpida, precisa e puntuale. Sono le caratteristiche della
circolare che la Regione Piemonte ha emanato in materia di liberalizzazione
degli orari a seguito del decreto Monti 201/2011 convertito in legge, per la
parte che qui riguarda, senza alcuna modifica. Un buon esempio da seguire per
chi si ha ancora dubbi sul da farsi.
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Vietate le restrizioni per la vendita di quotidiani e periodici
News inviata il 13 febbraio 2012
E’ quanto afferma il Tar Veneto, con
la sentenza 184 del 7 febbraio 2012. Ciò a seguito del principio posto dal
Decreto Bersani (223/2006) che è poi stato confermato in ambito europeo dalla
direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione
del Trattato CE, ed in particolare dell'art. 3 e dell'art. 49 del Trattato CE,
la quale (in particolare l’art. 15 di tale direttiva) Gli stessi principi sono
stati da ultimo confermati dal Decreto Legge n° 201 del 2011 convertito dalla
legge n° 214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina
dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali
sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.
I vincoli per le farmacie
Lo scopo principale delle norme che disciplinano l’apertura e gli orari
delle farmacie, con tutta evidenza, stanno nella volontà del potere pubblico di
garantire un servizio all’utenza che sia al contempo continuo e territorialmente
diffuso. Soprattutto questo secondo connotato sarebbe evidentemente frustrato
laddove, avviatisi fenomeni distorsivi della concorrenza, quali maxime la
creazione di oligopoli concentrati sulla grande distribuzione, si producesse
nella fornitura di prodotti farmaceutici la scomparsa delle piccole farmacie
dislocate in egual numero in periferia e nei centri delle grandi città. In altre
parole la diffusività del servizio rappresenta, almeno allo stato, nelle
intenzioni del legislatore, un obiettivo talmente importante da giustificare
anche una compressione del diritto di intrapresa commerciale che indubbiamente
esiste in capo al titolare di un esercizio farmaceutico. In tal senso il Tar
Campania, sentenza 31 gennaio 2012 n. 483.
Negare tavolini e sedie ai negozi è una restrizione illegittima
E’ quanto afferma il Garante antitrust nel parere del 4 gennaio scorso
inoltrato al Comune di Lucca. Secondo l’Autorità, in tal senso, limitare agli
esercizi di vicinato una specifica tipologia di arredi ai fini del consumo
immediato dei prodotti di gastronoma da parte della clientela è in contrasto,
tra l’altro, con il dl 201/2011, il quale all’articolo 34, comma 2, ha previsto
la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche, fatte
salve le esigenze imperative di interesse generale. Il parere è disponibile nel
sito del Garante
sul n. 51/2011 del bollettino.
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