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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Tatuaggi: una legge inutile
News inviata il 27 febbraio 2012

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di dotarsi di una legge in materia di tatuaggi e di piercing. Insomma, una legge inutile. Ciò in quanto il Ministero della salute ha già da tempo ormai emanato le linee guida per l’esercizio legittimo dell’attività e, quindi, a tutela della salute. La decisione della Regione interviene nel momento in cui a livello nazionale viene deciso di abrogare gli oneri non riconducibili ad obblighi comunitari; da ultimo con i più recenti dl in corso di conversione dl 1 e 5/2012.

Crisi nel commercio
L’Istat non ha peli sulla lingua e fa il suo dovere. Il risultato è che indica il ritorno in segno negativo del settore del commercio. In particolare le vendite al dettaglio nel 2011 calano dell'1,3% (dato grezzo) rispetto al 2010, quando si erano mantenute sopra lo zero (+0,2%). Sono sopratutto le vendite degli alimentari a restare ferme e il non alimentare scende dell'1,8%. Nel complesso si tratta del dato peggiore dal 2009. Anche le vendite al dettaglio a dicembre segnano una diminuzione su novembre dell'1,1% (dato destagionalizzato). E’ il ribasso più forte da luglio 2004.
Per saperne di più.

Commercio e artigianato: gli strumenti urbanistici
E’ legittima la previsione del regolamento di esecuzione secondo cui l’esercizio dell’attività prevalente (produttiva o di commercio all’ingrosso), nello stesso edificio, debba preesistere alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio (rispettivamente alla data di adozione della correlativa determinazione amministrativa). Ciò in quanto lungi dall’aggiungere un limite non previsto dalla disciplina legislativa, ne costituisce una mera specificazione. Infatti, la stessa mira a prevenire l’elusione delle previsioni tassative di eccezionale ammissibilità dell’esercizio di attività commerciale al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi, impedendo meri preannunci strumentali pro futuro d’inizio dell’attività principale. In tal senso Consiglio di Stato, decisione 17 febbraio 2011 n. 847.


Il mangime non è un alimento
News inviata il 24 febbraio 2012

Per la commercializzazione di mangimi non è più richiesto il possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari. Come peraltro, chi scrive aveva già sostenuto fin dal 2009. L´ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con il parere 155938 del 18 agosto 2011. La questione è stata esaminata da Marilisa Bombi per il settimanale di EDK, PL.COM. Il contributo è disponibile per la Comunità di pratica, su gentile concessione dell’Editore a questo indirizzo.

Le regioni criticano il decreto 1/2012
Non si può ritornare dietro rispetto il processo di attribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. E’ quanto, in maniera chiara e – difficilmente contestabile – affermano le Regioni nel documento presentato al Governo e alla Commissione del Senato a proposito del decreto sulle liberalizzazioni n. 1/2012.

Semplificazioni: per capirne di più
Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato le schede di sintesi del decreto legge 5/2012. Un documento utile per capire di più sulle intenzioni del Governo.

Sui taxi deciderà il Comune
Saranno Comuni e Regioni a fissare, se necessario, l’incremento delle licenze. Lo prevede un emendamento al dl liberalizzazioni su cui c’è l’accordo del Governo. Disco verde dall’Anci, protestano i consumatori. Tutta la notizia è disponibile su lagazzettadeglientilocali.it a questo indirizzo.


Lezione di diritto: i decreti legge omnibus
News inviata il 18 febbraio 2012

I cosiddetti decreti “milleproroghe”, che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l’art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. Ipse dixit. Corte costituzionale sentenza (tutta da leggere) n. 22 del 16 febbraio 2012.

La Lombardia modifica la disciplina di artigianato e commercio
Settore alimentare - Per l’avviamento di una nuova attività nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sarà necessario, fra gli altri requisiti previsti attualmente dalla legge, non solo l’iscrizione all’INPS per almeno due anni, ma anche la certificazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale. A difesa dei consumatori italiani inoltre chi decide di avviare attività commerciali per la somministrazione di bevande e alimenti dovrà dimostrare di essere in grado di parlare e comprendere l’italiano. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, dovranno essere rese anche in lingua italiana. Sono tuttavia consentiti termini stranieri che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.
Centri massaggi orientali – vengono assimilati alle attività dei tradizionali centri estetici e rendendo quindi la loro apertura subordinata al possesso di requisiti professionali. Tale misura si rende necessaria per garantire ai clienti un grado di professionalità e igiene conforme agli standard minimi che crea disagi per i residenti, problematiche di ordine pubblico e di decoro e contribuisce al persistere di situazioni degradanti.
Commercio ambulante – Viene inserito l’obbligo di non avere sanzioni amministrative pecuniarie iscritte a titolo definitivo inevase nei confronti del comune concedente, per tutti coloro che chiederanno il rilascio o il rinnovo delle licenze. E’ inoltre prevista l’istituzione di un apposito registro regionale del commercio ambulante, a disposizione delle amministrazioni comunali, che consentirà una gestione più attenta sui rinnovi e le concessioni delle licenze.


Friuli Venezia Giulia: il passo del gambero
News inviata il 16 febbraio 2012

Mentre a livello nazionale si impone a regioni e comuni di ridurre gli oneri amministrativi, la Regione Friuli Venezia Giulia va avanti per conto suo e decide di disciplinare l’attività di tatuaggi e piercing che, peraltro, è stata già da tempo oggetto di specifiche linee guida per la tutela della salute da parte del competente Ministero. Il progetto di legge regionale è già stato approvato dalla Commissione e sarà sottoposto, adesso, all’esame dell’aula.

Piemonte: chiarezza sugli orari
Chiara, limpida, precisa e puntuale. Sono le caratteristiche della circolare che la Regione Piemonte ha emanato in materia di liberalizzazione degli orari a seguito del decreto Monti 201/2011 convertito in legge, per la parte che qui riguarda, senza alcuna modifica. Un buon esempio da seguire per chi si ha ancora dubbi sul da farsi.


Vietate le restrizioni per la vendita di quotidiani e periodici
News inviata il 13 febbraio 2012

E’ quanto afferma il Tar Veneto, con la sentenza 184 del 7 febbraio 2012. Ciò a seguito del principio posto dal Decreto Bersani (223/2006) che è poi stato confermato in ambito europeo dalla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione del Trattato CE, ed in particolare dell'art. 3 e dell'art. 49 del Trattato CE, la quale (in particolare l’art. 15 di tale direttiva) Gli stessi principi sono stati da ultimo confermati dal Decreto Legge n° 201 del 2011 convertito dalla legge n° 214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.

I vincoli per le farmacie
Lo scopo principale delle norme che disciplinano l’apertura e gli orari delle farmacie, con tutta evidenza, stanno nella volontà del potere pubblico di garantire un servizio all’utenza che sia al contempo continuo e territorialmente diffuso. Soprattutto questo secondo connotato sarebbe evidentemente frustrato laddove, avviatisi fenomeni distorsivi della concorrenza, quali maxime la creazione di oligopoli concentrati sulla grande distribuzione, si producesse nella fornitura di prodotti farmaceutici la scomparsa delle piccole farmacie dislocate in egual numero in periferia e nei centri delle grandi città. In altre parole la diffusività del servizio rappresenta, almeno allo stato, nelle intenzioni del legislatore, un obiettivo talmente importante da giustificare anche una compressione del diritto di intrapresa commerciale che indubbiamente esiste in capo al titolare di un esercizio farmaceutico. In tal senso il Tar Campania, sentenza 31 gennaio 2012 n. 483.

Negare tavolini e sedie ai negozi è una restrizione illegittima
E’ quanto afferma il Garante antitrust nel parere del 4 gennaio scorso inoltrato al Comune di Lucca. Secondo l’Autorità, in tal senso, limitare agli esercizi di vicinato una specifica tipologia di arredi ai fini del consumo immediato dei prodotti di gastronoma da parte della clientela è in contrasto, tra l’altro, con il dl 201/2011, il quale all’articolo 34, comma 2, ha previsto la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale. Il parere è disponibile nel sito del Garante sul n. 51/2011 del bollettino.

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