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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


La comunicazione e la DIA nelle normative regionali
News inviata il 16 ottobre 2010

Quasi tutte le regioni che, all´interno della propria disciplina per le attività economiche, hanno previsto la forma della comunicazione, hanno ritenuto che la stessa debba continuare ad essere utilizzata anche dopo che il D.Lgs. 59/2010 ha previsto la dichiarazione d´inizio attività in sostituzione della previgente comunicazione. Ma la scelta operata dalle regioni deve essere riconsiderata alla luce dell´introduzione della Scia. Marilisa Bombi ha approfondito la problematica per la rivista PL.COM, ed il contributo, su gentile concessione dell’editore EDK, è reso disponibile per la Comunità di pratica.

Piemonte. ‘Basta con le slot’. Presentata un proposta di legge per limitare il gioco d’azzardo
Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha presentato una proposta di legge, da lui sottoscritta insieme a 34 consiglieri di tutti i gruppi, che chiede al Parlamento di intervenire per limitare il gioco d’azzardo. “Negli ultimi anni – spiega Cattaneo – stiamo purtroppo assistendo a una incentivazione e legalizzazione del gioco d’azzardo; l’indotto economico così prodotto costituisce una fiorente industria che spesso induce nei soggetti coinvolti una vera e propria patologia con gravi conseguenze familiari e sociali. Si pensi che tra i giocatori incalliti, tre su quattro chiedono prestiti che poi non sono in grado di restituire, e il 65% dei giocatori è attratto dalle slot machines, che creano dipendenza perché hanno una bassa soglia di partecipazione. Ho potuto toccare con mano come molte persone semplici, che vivono del loro lavoro, si facciano “rapinare” da questi meccanismi”. La proposta di legge, prevede l’introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di slot-machines all’interno dei locali pubblici. La notizia è di Jamma.

La mosca nel piatto comporta reato.
La presenza di una mosca nella pietanza da consumare costituisce fatto idoneo ad inficiare l’integrità alimentare della stessa, con conseguente pericolo, anche concreto per la salute pubblica. Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio, gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. 283/62. In tal senso si è espressa la Cassazione, Sezione terza con la sentenza 22 giugno - 5 ottobre 2010, n. 35708.

Il barcone-ristorante ancorato permanentemente deve avere la concessione edilizia.
L’edificio galleggiante destinato a ristorante deve avere la concessione edilizia, altrimenti va demolito. Un’interessante questione è stata posta all’attenzione del Consiglio di Stato che si è espresso, con la decisione n. 7494, Sezione IV del 13 ottobre a proposito di un edificio-barcone galleggiante ancorato alle rive del Tevere. Tenuto conto che la struttura non aveva la concessione edilizia, Il Consiglio di Stato, in sede di esame del ricorso per revocazione della decisione che ne prevedeva la rimozione/demolizione ha statuito che la ditta proprietaria avrebbe potuto collocarlo altrove, consegnando al Comune di Roma “le attestazioni rilasciate dalle competenti autorità della località di accoglienza ovvero di attracco a rimessaggio, decorso il qual termine il Comune resistente è libero di procedere alla demolizione d’ufficio a spese della società ricorrente.


Nel commercio su AP marito e moglie non sono tutt’uno
News inviata il 14 ottobre 2010

La moglie non subentra al marito nell’anzianità pregressa ai fini della concessione al commercio su aree pubbliche sull’arenile se non c’è stata alcuna cessione d’azienda. E’ quanto afferma il Consiglio di Stato, sez. VI, con la decisione 7371 dell’8 ottobre 2010. In difetto di elementi concreti da cui desumere la continuità nell’esercizio della medesima attività già esercitata dal marito il Comune non può far altro che riconoscere alla interessata la anzianità maturata per effetto del conseguimento iure proprio dei titoli d’esercizio, con esclusione di quelli facenti capo al marito.

Proposta bipartisan per liberare Internet
Reca la firma degli onorevoli Lanzillotta, Gentiloni Silveri, Barbareschi la proposta di legge 3736 tesa ad abrogare le norme che, allo stato attuale, limitano l’utilizzo di internet. Le norme nazionali, illustra il progetto di legge, “sono state oggetto di numerose proroghe fino a quella di cui al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Una tale rigidità nella regolamentazione dell’accesso ad internet è, di fatto, una caratteristica che trova riscontro solo in Italia. Va, infatti, segnalato che il citato decreto- legge n. 144 del 2005 (cosiddetto « decreto Pisanu ») non è frutto di una direttiva europea, ma è stato piuttosto ispirato dal diffuso sentimento di chiusura generato dalle azioni terroristiche. Peraltro oggi l’Italia è l’unico paese in Europa ad avere un regolamento così severo e restrittivo sull’utilizzo delle reti wi-fi aperte.”

Additivi senza segreti
Dal 20 luglio scorso, per i gelatai e per tutte le attività artigianali che usano addditivi alimentari contenenti i coloranti giallotartrazina (E 102), giallo di crinolina (E 104), giallo arancio (E 110), rosso carmisina (E 122), rosso Ponceau (E 124) e rosso allura (E 129), sono entrate in vigore le regole previste dall’art. 24 del regolamento CE n. 1333/2008, del 16 dicembre 2008. Si tratta di un regolamento che ha raggruppato in un solo atto legislativo tutti i tipi di additivi alimentari, inclusi i coloranti e gli edulcoranti, stabilendo norme chiare per il loro utilizzo al fine di assicurare una maggiore tutela della salute dei consumatori. Piero Nuciari ha approfondito le novità sul suo blog.


Celebrati i vent’anni dell’Autorità antitrust
News inviata il 13 ottobre 2010

Alla presenza del Presidente Napolitano si è svolta ieri, a vent’anni dalla formale istituzione dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, il convegno celebrativo nel corso del quale è stata illustrata “L’attualità del pensiero di Francesco Saja” primo presidente della Autority. Quelle svolte dall’attuale Presidente Catricalà, sono considerazioni di indubbio interesse per chi opera nel settore soprattutto in relazione al fatto che la relazione richiama i momenti fondamentali della giurisprudenza in materia di tutela della concorrenza e dei consumatori.

Caso ‘Black Slot’ e la responsabilità civile di Aams.
L’agenzia Jamma informa che l’Avvocatura di Stato aveva chiesto estromissione di Aams dalla responsabilità civile, ma il Tribunale di Venezia la nega. In sostanza sono stati ammessi come responsabili civili i Monopoli di Stato in base alla “responsabilità extracontrattuale correlata alla ritenuta ed asseritamene reiterata condotta omissiva dell’amministrazione pubblica” e del Cermet (Ente omologatore) per i presunti illeciti di tipo colposo. A suo tempo, come ricorda anche l’agenzia gioco&news “In particolare, i legali intervenuti in difesa di alcune società private individuerebbero l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato come il principale responsabile dell'accaduto, sostenendo la tesi che vedrebbe Aams come "progenitrice" delle nefandezze del Cermet, ovvero, l'ente di certificazione che aveva omologato per conto dell'Amministrazione, le schede da gioco ritenute poi irregolari dalla magistratura per via di un presunto "falso ideologico" nella produzione della certificazione.” Per saperne di più sulla vicenda delle black slot, un riepilogo è disponibile a questo indirizzo.

Art. 54 TUEL incostituzionale anche per il TAR Lombardia
Con ordinanza n. 700 del primo ottobre scorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha accolto la richiesta di previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 2010/00186 del 13/5/2010, con la quale il Sindaco del Comune di Crema ha disposto il divieto di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio e di commercio abusivo, nonché di ogni altro atto connesso. Secondo il Tar Lombardia, l’ordinanza “si fonda su una norma di dubbia legittimità costituzionale. Infatti, come risulta dall’ordinanza TAR Veneto 22 marzo 2010 n°40, i cui contenuti si condividono, l’articolo 54 TUEL novellato di cui si è detto attribuisce al Sindaco un vasto potere di ordinanza, esercitabile senza limiti di tempo e a prescindere da situazioni di urgenza, e come tale è potenzialmente eversivo della gerarchia delle fonti prevista dalla Carta costituzionale, che consente in linea di principio solo alla legge e agli atti equiparati di incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino”.

Avanti con le novità! Presto arriva il codice del turismo.
Il Governo ha licenziato giovedì scorso lo schema di decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa statale in materia di turismo, in attuazione della delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Con l’approvazione del codice il Governo riconduce a sistema una situazione normativa complessa e frammentata, (dice un comunicato) al fine di dare certezza ai consumatori ed operatori del settore. “Sullo schema saranno acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.” Nulla si dice a proposito della Conferenza Stato – regioni che, forse, avrebbero qualcosa da dire a proposito. Il documento riassuntivo è disponibile on-line.


Una licenza non si nega a nessuno? la strana storia del “gratta e vinci”
News inviata il 8 ottobre 2010

Per vendere i "Gratta e Vinci" non serve alcuna licenza prevista dall’art. 86 o 88 del TULPS. AAMS l’ha fatta grossa e adesso cerca di correre ai ripari chiedendo copertura al Ministero dell’interno. Ma il problema vero è che, allo stato dei fatti, potrebbero d’ora innanzi vendere i Gratta e Vinci soltanto gli esercizi pubblici ovvero chi già esercita un’attività autorizzata ai sensi dei sopraindicati articoli. Peraltro, un’altra questione che l’iniziativa di Aams pone, è che i Gratta e Vinci sono gioco d’azzardo la cui vendita è vietata ai minori. Non si può pensare di renderli leciti facendoli rientrare nell’articolo 86 del Tulps, perché in tal modo verrebbe meno la tutela nei confronti dei minori e non va dimenticato, a tale proposito, che gli apparecchi da intrattenimento (comma 6) sono leciti “per legge”. La problematica è stata approfondita da Marilisa Bombi per la rivista PL.COM. Su gentile concessione dell’Editore EDK il contributo è reso disponibile per la Comunità di Pratica.

Legittima la legge regionale della Lombardia che fissa aperture differenziate per gli esercizi di vendita.
E’ legittimo che la Regione eserciti la propria competenza in materia di commercio dettando una normativa che, non ponendosi in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, produce effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta. Ciò in quanto evita che vi possano essere distorsioni determinate da orari di apertura significativamente diversificati, in ambito regionale, nei confronti di esercizi commerciali omogenei. Del resto, una volta stabilito che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali è ascrivibile alla materia «commercio» di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., non risulta di per sé lesiva di parametri costituzionali la scelta del legislatore regionale di regolamentare il settore operando delle differenziazioni non solo in relazione alla dimensione dell’esercizio commerciale ma anche tenendo conto di altri fattori tra i quali il settore merceologico di appartenenza e gli effetti sull’occupazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 288 depositata l’8 ottobre 2010.


Le infrazioni nel gioco ed i requisiti morali per l’attività di PE.
News inviata il 4 ottobre 2010

Non è condivisibile il punto di vista del MISE in materia di requisiti morali fornito con il parere 94947 del 22 luglio 2010 per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ciò in quanto se il legislatore avesse voluto punire soltanto la violazione relativa al gioco d’azzardo, non avrebbe inserito, pleonasticamente, la fattispecie relativa alle infrazioni alle norme sui giochi, già compresa nelle violazioni al suddetto gioco d’azzardo. Marilisa Bombi e l’avv. Francesco Donolato hanno approfondito la questione per PL.COM e il contributo su gentile concessione dell’Editore è disponibile per la Comunità di pratica. 


AAMS dice la sua sul contingentamento che giuridicamente non c'è.
Una circolare dell’Aams non modifica le norme sul contingentamento. Marilisa Bombi per Jamma Magazine esamina la complessa problematica conseguente al fatto che non tutti e tre i decreti in materia di contingentamento, quello dell’ottobre 2003, quello del gennaio 2007 e quello relativo alle VLT, sono stati emanati a firma congiunta con il capo della Polizia come prescrive l’articolo 9 del Tulps relativo alle prescrizioni e, di conseguenza, la loro inosservanza non può venire automaticamente sanzionata.


Il controllo delle new slot nei pubblici esercizi.
Come vigilare sul corretto esercizio dell’attività di gioco. Piero Nuciari sul suo blog fornisce un quadro di sintesi della normativa che riguarda gli apparecchi da intrattenimento utili per l’attività di vigilanza che viene svolta all’interno de PE.


Discrezionale il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una sala giochi.
L’attività di sala giochi costituisce attività economica che, come tale, non può, in linea di massima, essere sottratta al principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza. Di conseguenza, in assenza di formali disposizioni di contingentamento, si appaleserebbe illegittimo il provvedimento che neghi l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di una sala giochi basato unicamente sul presupposto della preesistenza di analoghi esercizi (cfr. T.A.R. Bologna, Sez. I, 24.10.1997, n. 691). Nondimeno, Il Tar Bolzano, con sentenza n. 272 depositata il 30 settembre 2010 ha affermato che il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza non può non coordinarsi con altre esigenze che possono giustificare la previsione di limiti e prescrizioni a tutela del pubblico interesse, quali, ad esempio, “lo stato dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare o pedonale che in essi si svolge, con immediati riflessi sulla incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi si trovano a transitare ” o la prossimità a luoghi di interesse pubblico, quali gli istituti scolastici, i luoghi di cura, le chiese, etc. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.10.2002, n. 5658; Sez. IV, 10.3.1992, n. 263; Sez. IV, 26.6.1990, n. 528). L’eventuale diniego, conclude il collegio, presuppone, evidentemente, l’esistenza e l’accertamento, mediante idonea istruttoria, del prioritario interesse pubblico da tutelare.


La semplificazione per le imprese.
Sono stati pubblicati in GU di venerdì 30 settembre i due decreti relativi allo SUAP e le Agenzie per le imprese. Di rilievo il fatto che, in base all’articolo 3, comma 2, sono salvaguardati i portali già realizzati dagli enti locali. Va rilevato, comunque, che per ora tutto rimane come prima. Infatti è prevista l’entrata in vigore differenziata che, prevedibilmente, sarà prorogata, in forza del fatto che difficilmente Stato-regioni riusciranno a dialogare in tempo per il raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 3 dell’articolo 12.

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