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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Abuso di posizione dominante e sconti fedeltà
News inviata il 30 settembre 2010
Lo sconto fedeltà che è concesso in contropartita di un impegno del cliente di
approvvigionarsi esclusivamente o quasi esclusivamente presso un'impresa in
posizione dominante è in contrasto con l'art. 82 CE in quanto mira ad impedire,
mediante la concessione di un vantaggio finanziario, che i clienti si
riforniscano presso produttori concorrenti. E’ stato il Tribunale dell’Unione
europea a decidere in tal senso con la
sentenza del 9 settembre scorso, Causa
T-155/06.
Paga i danni la paninoteca che causa rumore
Va riconosciuto il danno biologico, subito dalle persone a seguito dei
rumori emessi da un locale sottostante l’abitazione dei danneggiati, quale
lesione dell’inviolabile diritto della persona alla salute. Tuttavia non
rappresenta una situazione tale da richiedere la chiusura anticipata del locale
essendo sufficiente limitare e ridurre i rumori e gli schiamazzi notturni. La
questione è stata trattata dalla Cassazione civile con la sentenza 19851
depositata il 20 settembre e disponibile per la Comunità di pratica nella
sezione gestione
documenti.
Stop ai gratta e vinci (e problemi connessi)
Il Governo e il Parlamento dovranno tornare ad occuparsi del bando che ha
assegnato a Lottomatica, o per meglio dire al Consorzio Lotterie Nazionali, i
servizi per la raccolta di gioco attraverso lotterie nazionali e lotterie
istantanee. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha infatti provveduto a segnalare la procedura di selezione
per l'affidamento in concessione dei servizi per il Grattaevinci al Governo e al
Parlamento ritenendo si possa trattare di fenomeno particolarmente grave di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici.
La notizia è di Jamma e spalanca la finestra su
di una problematica, complessa, che vede coinvolti un po’ tutti i comuni a
fronte di inusitate richieste di licenza avanzate per la distribuzione dei
gratta e vinci.
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Le decisioni del Consiglio di Stato: Inter partes, ma solo fino ad un certo punto.
News inviata il 27 settembre 2010
Nel
discorso di insediamento, il presidente del
Consiglio di Stato Pasquale De Lise ha affermato che “Le nostre sentenze hanno
infatti una naturale attitudine a porsi come regola generale per i casi futuri,
nei quali, in situazioni analoghe, il potere amministrativo dovrà essere
esercitato. È allora evidente il compito - o meglio il fine - della giustizia
nei riguardi della pubblica amministrazione: la tutela del singolo cittadino ma,
al contempo, la garanzia del corretto funzionamento dell’amministrazione, nel
suo stesso interesse, anche quando le viene “dato torto”. Perché la rimozione di
un atto illegittimo deve aiutare a rendere legittimi gli atti successivi.” Ben
pro ne venga ……
La sala giochi, aperta a tutti, proprio non in ci va in zona industriale
Interessantissima
motivazione emessa dalla sez. III Tar Veneto, con l’ordinanza sospensiva: Anche le sale giochi devono rispettare la conformità urbanistica e, quindi, se la zona è destinata ad accogliere soltanto attrezzature ricreative destinate ai lavoratori degli stabilimenti non è legittimo l’insediamento di una sala giochi aperta indiscriminatamente a tutti.
Il Ministero dello sviluppo economico scioglie i dubbi di comuni ed associazioni di categoria
DURC, requisiti, sanzioni e tanto altro.
Il MISE mette on line i pareri degli ultimi tre mesi (con qualche riproposta) e recupera il ruolo che aveva prima che la riforma del Titolo V della Costituzione affidasse alle regioni la disciplina per l’esercizio delle attività economiche. Insomma, nel bene e nel male la Quarta Divisione “Promozione della concorrenza” della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del dipartimento per l’Impresa e l’internazionalizzazione qualche volta c’azzecca e diventa “fonte”. Marilisa Bombi riepiloga (con alcune osservazioni) per la rivista telematica PL.COM le risoluzioni del Mise e il
contributo, su gentile concessione dell’editore EDK
è reso disponibile per la Comunità di pratica.
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Il Sindaco devia il traffico e gli affari calano.
News inviata il 22 settembre 2010
E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che devia il traffico in occasione della messa in opera di un collettore fognario e il supermercato che ricade proprio lungo il tratto di strada interessato dalla richiamata ordinanza, non può lamentare i danni subiti per le difficoltà che l’utenza ha incontrato nell’accedere alla struttura commerciale. E’ quanto afferma la
decisione del Consiglio di Stato, sez. V n. 6966 del 17 settembre 2010.
Concessioni senza segreti per i Consiglieri comunali
Nessun limite può essere opposto ai consiglieri comunali che vogliono vederci chiaro in merito, tra l'altro, alle concessioni di suolo demaniali per le attività di lidi – stabilimenti balneari, parco giochi divertimenti e giostre. Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, (da ultimo C.d.S., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264), i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V con la
decisione depositata il 17 settembre 2010, n. 6963.
La “vicinitas” è variabile e cambia quindi il titolare del diritto ad impugnare il provvedimento.
La legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta agli esercenti la medesima attività nello stesso «territorio comunale», se non, addirittura, nella stessa «zona». Ma la c.d. “vicinitas”, per i titolari di strutture di vendita, ha subito una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza amministrativa (V. la decisione sezione IV
2 settembre 2007, n. 4821), evidenziandosi che essa è suscettibile di una
molteplicità di contenuti correlati a situazioni soggettive, ex se sufficienti a
conferire la legittimazione al ricorso, tenuto conto che quest'ultimo
costituisce strumento di tutela delle esistenti proprietà o attività
imprenditoriali di fronte ad opere o attività che ne turbino, in concreto,
l'ordinato sviluppo. Il principio è contenuto nella
decisione del Consiglio di Stato 6951 del 17 settembre 2010.
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Pubblicate nuove risoluzioni del Mise
News inviata il 20 settembre 2010
Sono state messe on line le
risoluzioni emesse dal Ministero dello sviluppo
economico nel periodo dal 4 marzo al 6 agosto di quest’anno. La parte del leone,
ovviamente, la fa il decreto legislativo 59/2010 che – come ben si poteva
prevedere – sta creando non pochi problemi interpretativi e quindi, applicativi.
Tenuto conto della competenza esclusiva delle regioni in materia di professioni,
particolarmente interessante sono quelle relative ai requisiti morali e
professionali anche se, a tale proposito, qualche considerazione sarà
prossimamente svolta. Per intanto, c’è di buono che un parere su cui fare
affidamento c’è e, in futuro, si vedrà.
VLT: vietate nei bar, consentite solo nei locali dotati di ingresso
indipendente e non comunicante
L’agenzia Jamma, anticipa i contenuti di una
circolare dell’Amministrazione dei monopoli che
fa il punto della situazione per quanto riguarda bar e sale giochi. Nella
circolare che i Comuni avrebbero dovuto ricevere prima di tutti gli altri
destinatari, perché è l’ente ai quali il cittadino si rivolge in prima istanza,
sono finalmente affrontate questioni come la sala giochi all’interno dei bar ed
il contingentamento.
Se manca il prezzo originario la pubblicità è ingannevole
Lo sconto, per essere tale, deve essere sempre accompagnato dall’indicazione
chiara ed esplicita della grandezza base cui la riduzione si riferisce.
L’informazione omessa, dunque, è tale da limitare significativamente la portata
delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle
effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell’offerta
pubblicizzata”. Peraltro, il messaggio pubblicitario è ingannevole non soltanto
quando induce il consumatore all’acquisto della merce pubblicizzata, ma anche,
più in generale, allorché questi, per effetto di un falso convincimento, viene
disposto all’acquisto e, dunque, a relazionarsi con il professionista. Infatti,
il Codice del Consumo ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione
del consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto
pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di
completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.
Per questa ragione, nessuna efficacia scusante può essere attribuita alla
circostanza che il pubblico è posto nella condizione di apprendere le relative
informazioni in un momento immediatamente successivo”. Un tanto afferma la
sentenza del Tar Lazio, sezione I, con la
sentenza 32200 del 9 settembre 2010.
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La Scia e le questioni connesse al Tulps con l’esempio delle sale giochi
News inviata il 13 settembre 2010
La novella dell’art. 19 della L. 241/1990, che alla Dichiarazione di inizio
attività ha sostituito la Scia, ovvero la Segnalazione certificata di inizio
attività, non introduce alcun elemento di differenziazione ai procedimenti
disciplinati dal Tulps. In pratica, tutto rimane come prima, perché le attività
disciplinate dal Tulps sono soggette ad autorizzazione, senza che la P.A. possa,
autonomamente, decidere di assoggettare il procedimento a Scia. Ciò in quanto
nessuna legge di semplificazione potrà mai trasferire al privato la valutazione
discrezionale che è potere tipico della P.A. Marilisa Bombi per la rivista
PL.COM ha approfondito la problematica. Su gentile concessione dell’editore EDK
il contributo è reso disponibile per la Comunità di pratica
a questo indirizzo.
Il direttore del mercato non sempre è dirigente
Non c'è alcun obbligo dei comuni di attribuire la qualifica apicale ai
direttori di mercato delle città capoluogo di provincia e di quegli altri
riconosciuti di particolare importanza economica. Ciò in quanto l’accordo
nazionale di lavoro del personale degli enti locali, di cui al d.P.R. n. 347 del
1983, colloca le mansioni del direttore del mercato ortofrutticolo nella 8^
qualifica funzionale. In sostanza, il d.m. 10 aprile 1970, recante il
regolamento tipo dei mercati comunali all’ingrosso, nella parte in cui dispone
che il trattamento economico dei direttori di mercato nella città capoluogo di
provincia deve essere pari a quello dei dipendenti comunali appartenenti alla
carriera direttiva e preposti ad un'unità amministrativa, va coordinato con le
regole d'inquadramento del personale degli enti locali di cui al d.P.R. 25
giugno 1983 n. 347, atto-fonte equiparato al primo, per cui al direttore del
mercato spetta la qualifica dirigenziale solo se la relativa responsabilità
attribuitagli sia riconosciuta tale in base alla declaratoria delle qualifiche e
dell'organico dell'ente datore di lavoro in applicazione del d.P.R. n. 347 del
1983. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, con la
decisione n. 6501 dell’8 settembre 2010.
Gli approfondimenti di Piero Nuciari: il commercio da parte delle Onlus e
il pesce contraffatto
Riprende, a pieno ritmo, l’attività editoriale di Piero Nuciari che, sul suo
blog, approfondisce di volta in volta le problematiche connesse a particolari
tipi di attività. Oggi è la volta dell’attività di vendita effettuata dagli
organismi senza fine di lucro, che nulla ha a che vedere con l’attività di
somministrazione da parte dei circoli privati, e la vendita del pesce non
proprio di qualità. Si tratta, in ambedue i casi di un’analisi articolata delle
tematiche conseguenti alle diverse fattispecie che consentono di conoscere
altrettante realtà molto spesso ignorate.
http://pieronuciari.it/2010/09/10/il-commercio-e-la-somministrazione-di-alimenti-da-parte-delle-onlus/
http://pieronuciari.it/2010/09/05/il-pesce-contraffatto/
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