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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Abuso di posizione dominante e sconti fedeltà
News inviata il 30 settembre 2010

Lo sconto fedeltà che è concesso in contropartita di un impegno del cliente di approvvigionarsi esclusivamente o quasi esclusivamente presso un'impresa in posizione dominante è in contrasto con l'art. 82 CE in quanto mira ad impedire, mediante la concessione di un vantaggio finanziario, che i clienti si riforniscano presso produttori concorrenti. E’ stato il Tribunale dell’Unione europea a decidere in tal senso con la sentenza del 9 settembre scorso, Causa T-155/06.

Paga i danni la paninoteca che causa rumore
Va riconosciuto il danno biologico, subito dalle persone a seguito dei rumori emessi da un locale sottostante l’abitazione dei danneggiati, quale lesione dell’inviolabile diritto della persona alla salute. Tuttavia non rappresenta una situazione tale da richiedere la chiusura anticipata del locale essendo sufficiente limitare e ridurre i rumori e gli schiamazzi notturni. La questione è stata trattata dalla Cassazione civile con la sentenza 19851 depositata il 20 settembre e disponibile per la Comunità di pratica nella sezione gestione documenti.

Stop ai gratta e vinci (e problemi connessi)
Il Governo e il Parlamento dovranno tornare ad occuparsi del bando che ha assegnato a Lottomatica, o per meglio dire al Consorzio Lotterie Nazionali, i servizi per la raccolta di gioco attraverso lotterie nazionali e lotterie istantanee. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha infatti provveduto a segnalare la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dei servizi per il Grattaevinci al Governo e al Parlamento ritenendo si possa trattare di fenomeno particolarmente grave di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici. La notizia è di Jamma e spalanca la finestra su di una problematica, complessa, che vede coinvolti un po’ tutti i comuni a fronte di inusitate richieste di licenza avanzate per la distribuzione dei gratta e vinci.


Le decisioni del Consiglio di Stato: Inter partes, ma solo fino ad un certo punto.
News inviata il 27 settembre 2010

Nel discorso di insediamento, il presidente del Consiglio di Stato Pasquale De Lise ha affermato che “Le nostre sentenze hanno infatti una naturale attitudine a porsi come regola generale per i casi futuri, nei quali, in situazioni analoghe, il potere amministrativo dovrà essere esercitato. È allora evidente il compito - o meglio il fine - della giustizia nei riguardi della pubblica amministrazione: la tutela del singolo cittadino ma, al contempo, la garanzia del corretto funzionamento dell’amministrazione, nel suo stesso interesse, anche quando le viene “dato torto”. Perché la rimozione di un atto illegittimo deve aiutare a rendere legittimi gli atti successivi.” Ben pro ne venga ……

La sala giochi, aperta a tutti, proprio non in ci va in zona industriale
Interessantissima motivazione emessa dalla sez. III Tar Veneto, con l’ordinanza sospensiva: Anche le sale giochi devono rispettare la conformità urbanistica e, quindi, se la zona è destinata ad accogliere soltanto attrezzature ricreative destinate ai lavoratori degli stabilimenti non è legittimo l’insediamento di una sala giochi aperta indiscriminatamente a tutti.

Il Ministero dello sviluppo economico scioglie i dubbi di comuni ed associazioni di categoria DURC, requisiti, sanzioni e tanto altro.
Il MISE mette on line i pareri degli ultimi tre mesi (con qualche riproposta) e recupera il ruolo che aveva prima che la riforma del Titolo V della Costituzione affidasse alle regioni la disciplina per l’esercizio delle attività economiche. Insomma, nel bene e nel male la Quarta Divisione “Promozione della concorrenza” della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del dipartimento per l’Impresa e l’internazionalizzazione qualche volta c’azzecca e diventa “fonte”. Marilisa Bombi riepiloga (con alcune osservazioni) per la rivista telematica PL.COM le risoluzioni del Mise e il contributo, su gentile concessione dell’editore EDK è reso disponibile per la Comunità di pratica.


Il Sindaco devia il traffico e gli affari calano.
News inviata il 22 settembre 2010

E’ legittima l’ordinanza del Sindaco che devia il traffico in occasione della messa in opera di un collettore fognario e il supermercato che ricade proprio lungo il tratto di strada interessato dalla richiamata ordinanza, non può lamentare i danni subiti per le difficoltà che l’utenza ha incontrato nell’accedere alla struttura commerciale. E’ quanto afferma la decisione del Consiglio di Stato, sez. V n. 6966 del 17 settembre 2010.

Concessioni senza segreti per i Consiglieri comunali
Nessun limite può essere opposto ai consiglieri comunali che vogliono vederci chiaro in merito, tra l'altro, alle concessioni di suolo demaniali per le attività di lidi – stabilimenti balneari, parco giochi divertimenti e giostre. Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, (da ultimo C.d.S., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264), i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V con la decisione depositata il 17 settembre 2010, n. 6963.

La “vicinitas” è variabile e cambia quindi il titolare del diritto ad impugnare il provvedimento.
La legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta agli esercenti la medesima attività nello stesso «territorio comunale», se non, addirittura, nella stessa «zona». Ma la c.d. “vicinitas”, per i titolari di strutture di vendita, ha subito una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza amministrativa (V. la decisione sezione IV 2 settembre 2007, n. 4821), evidenziandosi che essa è suscettibile di una molteplicità di contenuti correlati a situazioni soggettive, ex se sufficienti a conferire la legittimazione al ricorso, tenuto conto che quest'ultimo costituisce strumento di tutela delle esistenti proprietà o attività imprenditoriali di fronte ad opere o attività che ne turbino, in concreto, l'ordinato sviluppo. Il principio è contenuto nella decisione del Consiglio di Stato 6951 del 17 settembre 2010.


Pubblicate nuove risoluzioni del Mise
News inviata il 20 settembre 2010

Sono state messe on line le risoluzioni emesse dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo dal 4 marzo al 6 agosto di quest’anno. La parte del leone, ovviamente, la fa il decreto legislativo 59/2010 che – come ben si poteva prevedere – sta creando non pochi problemi interpretativi e quindi, applicativi. Tenuto conto della competenza esclusiva delle regioni in materia di professioni, particolarmente interessante sono quelle relative ai requisiti morali e professionali anche se, a tale proposito, qualche considerazione sarà prossimamente svolta. Per intanto, c’è di buono che un parere su cui fare affidamento c’è e, in futuro, si vedrà.

VLT: vietate nei bar, consentite solo nei locali dotati di ingresso indipendente e non comunicante
L’agenzia Jamma, anticipa i contenuti di una circolare dell’Amministrazione dei monopoli che fa il punto della situazione per quanto riguarda bar e sale giochi. Nella circolare che i Comuni avrebbero dovuto ricevere prima di tutti gli altri destinatari, perché è l’ente ai quali il cittadino si rivolge in prima istanza, sono finalmente affrontate questioni come la sala giochi all’interno dei bar ed il contingentamento.

Se manca il prezzo originario la pubblicità è ingannevole
Lo sconto, per essere tale, deve essere sempre accompagnato dall’indicazione chiara ed esplicita della grandezza base cui la riduzione si riferisce. L’informazione omessa, dunque, è tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata”. Peraltro, il messaggio pubblicitario è ingannevole non soltanto quando induce il consumatore all’acquisto della merce pubblicizzata, ma anche, più in generale, allorché questi, per effetto di un falso convincimento, viene disposto all’acquisto e, dunque, a relazionarsi con il professionista. Infatti, il Codice del Consumo ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa. Per questa ragione, nessuna efficacia scusante può essere attribuita alla circostanza che il pubblico è posto nella condizione di apprendere le relative informazioni in un momento immediatamente successivo”. Un tanto afferma la sentenza del Tar Lazio, sezione I, con la sentenza 32200 del 9 settembre 2010.


La Scia e le questioni connesse al Tulps con l’esempio delle sale giochi
News inviata il 13 settembre 2010

La novella dell’art. 19 della L. 241/1990, che alla Dichiarazione di inizio attività ha sostituito la Scia, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attività, non introduce alcun elemento di differenziazione ai procedimenti disciplinati dal Tulps. In pratica, tutto rimane come prima, perché le attività disciplinate dal Tulps sono soggette ad autorizzazione, senza che la P.A. possa, autonomamente, decidere di assoggettare il procedimento a Scia. Ciò in quanto nessuna legge di semplificazione potrà mai trasferire al privato la valutazione discrezionale che è potere tipico della P.A. Marilisa Bombi per la rivista PL.COM ha approfondito la problematica. Su gentile concessione dell’editore EDK il contributo è reso disponibile per la Comunità di pratica a questo indirizzo.

Il direttore del mercato non sempre è dirigente
Non c'è alcun obbligo dei comuni di attribuire la qualifica apicale ai direttori di mercato delle città capoluogo di provincia e di quegli altri riconosciuti di particolare importanza economica. Ciò in quanto l’accordo nazionale di lavoro del personale degli enti locali, di cui al d.P.R. n. 347 del 1983, colloca le mansioni del direttore del mercato ortofrutticolo nella 8^ qualifica funzionale. In sostanza, il d.m. 10 aprile 1970, recante il regolamento tipo dei mercati comunali all’ingrosso, nella parte in cui dispone che il trattamento economico dei direttori di mercato nella città capoluogo di provincia deve essere pari a quello dei dipendenti comunali appartenenti alla carriera direttiva e preposti ad un'unità amministrativa, va coordinato con le regole d'inquadramento del personale degli enti locali di cui al d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, atto-fonte equiparato al primo, per cui al direttore del mercato spetta la qualifica dirigenziale solo se la relativa responsabilità attribuitagli sia riconosciuta tale in base alla declaratoria delle qualifiche e dell'organico dell'ente datore di lavoro in applicazione del d.P.R. n. 347 del 1983. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione n. 6501 dell’8 settembre 2010.

Gli approfondimenti di Piero Nuciari: il commercio da parte delle Onlus e il pesce contraffatto
Riprende, a pieno ritmo, l’attività editoriale di Piero Nuciari che, sul suo blog, approfondisce di volta in volta le problematiche connesse a particolari tipi di attività. Oggi è la volta dell’attività di vendita effettuata dagli organismi senza fine di lucro, che nulla ha a che vedere con l’attività di somministrazione da parte dei circoli privati, e la vendita del pesce non proprio di qualità. Si tratta, in ambedue i casi di un’analisi articolata delle tematiche conseguenti alle diverse fattispecie che consentono di conoscere altrettante realtà molto spesso ignorate.
http://pieronuciari.it/2010/09/10/il-commercio-e-la-somministrazione-di-alimenti-da-parte-delle-onlus/
http://pieronuciari.it/2010/09/05/il-pesce-contraffatto/

pag:  138 139 140 141 142 143 144 145 146  (di 346)


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