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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Via libera alla legge di conversione del dl anticrisi
News inviata il 21 maggio 2010

Posta l’ennesima fiducia, il Senato ha licenziato la legge di conversione del dl 40/2010. Rispetto al testo del decreto legge che aveva previsto l’emanazione dei criteri uniformi per l’attività di taxi e noleggio con conducente, (e che non ha subito modifiche) in sede di conversione sono state introdotte (qualcuno si stupisce?) nuove norme in materia di giochi. Tra le altre, degna di nota è quella contenuta al comma due quater dell’articolo 2, la quale dispone che. “La licenza di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni.” Disposizione analoga era contenuta del dm relativo alle VLT pubblicato in GU il 9 febbraio scorso ma, evidentemente, qualcuno si è accorto in tempo che per istituire un obbligo di tal tipo c’era la necessità di una disposizione di rango primario.
A questo indirizzo è possibile consultare le modifiche al testo originario del dl e le modifiche introdotte in sede di conversione.


Incostituzionale la legge regionale Emilia Romagna in materia di concessioni.
La Corte costituzionale mette ko il tentativo della Regione Emilia Romagna di rinnovare le concessioni. In sostanza, il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della legge 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Secondo la Corte la norma regionale viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, perché prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.
Leggi la sentenza.


In rosticceria niente bibite gratis
Rientra, infatti, nella nozione di commercio al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), la cessione diretta al consumatore finale di bibite in lattina e di acqua in bottiglia quando essa - ancorchè avvenuta a titolo gratuito, senza un diretto pagamento di una somma di danaro -non sia dettata da spirito di liberalità, ma sia diretta a perseguire un obiettivo di natura promozionale e di fidelizzazione della clientela, volta ad incrementare i profitti aziendali derivanti dalla vendita dei prodotti (pollo allo spiedo ed altro) preparati e cucinati dal cedente. In tal senso la sentenza della Cassazione civile, Sez. II, n. 10411 del 29 aprile 2010


I limiti commerciali per i circoli.
Sì al trattamento fiscale di favore per i circoli sportivi gestiti dalle associazioni dilettantistiche, ma ai fini dell’agevolazione non basta l’appartenenza alla categoria agevolata o la conformità dello statuto alle disposizioni di legge: è necessario che poi le prestazioni offerte ai soci siano realmente erogate nelle modalità prescritte. È quanto emerge dalla sentenza 11456/10, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.


Karaoke e diritto d'autore sui testi delle canzoni.
Il rilascio da parte del titolare dei diritti su un brano musicale dell’autorizzazione alla esecuzione e radiodiffusione dell’opera non include anche quella alla riproduzione in tutto o in parte del solo testo letterario. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza 10 maggio 2010 n.11300, l’articolo 13 art. 13 della legge sul diritto di autore, in piena rispondenza con quanto previsto dalla Convenzione di Berna, stabilisce che il diritto esclusivo di riproduzione ha ad oggetto la moltiplicazione in copia dell’opera in qualunque modo e forma, sicché non può dubitarsi che il far scorrere su uno schermo televisivo il testo di una canzone implichi necessariamente la riproduzione del testo stesso al fine di permetterne la radiodiffusione, non essendo in alcun modo rilevante se l’atto di riproduzione avvenga contestualmente alla radiodiffusione. Trattandosi di diritti separati non può ritenersi che, nel rilascio da parte del titolare dei diritti sul brano musicale dell’autorizzazione alla esecuzione e radiodiffusione dell’opera, sia inclusa anche quella alla riproduzione in tutto o in parte del solo testo letterario, perché mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall’autore del testo.


Tutte le citate sentenze sono disponibili nella sezione gestione documenti della Comunità di pratica, all’indirizzo www.albopretorio.it/gd


Legittimo il vincolo di 5 anni per i bandi taxi
News inviata il 18 maggio 2010

La licenza che si consegue a mezzo di concorso è, con ogni evidenza, licenza gratuita. E sia la norma che consente il trasferimento di licenza a condizione che chi la trasferisce ne sia già titolare da almeno cinque anni (art. 9, comma 1, lett,a l. 21/92) che quella che condiziona la possibilità di nuovi trasferimenti in favore di chi era già stato titolare di licenza ad un intervallo di cinque anni dal trasferimento della prima licenza (art. 9, comma 3) vanno lette quali espressioni della volontà del legislatore di disarticolare la stessa possibilità di un indebito “commercio” delle licenze. In questa logica significato precipuo assume, allora, la disposizione secondo cui chi ha trasferito la propria licenza non può aspirare a conseguirne gratuitamente, a mezzo del concorso, un’altra, quale che sia il lasso di tempo trascorso dal trasferimento. Il legislatore vuole, in altri termini, che il concorso sia lo strumento per immettere in questo specifico settore di attività nuovi soggetti, atteso che come non può essere attribuita la licenza a chi ha in precedenza trasferito quello di cui era già titolare così, verrebbe da dire a maggior ragione, quella di origine concorsuale non può esser conferita a chi risulta in atto essere titolare di licenza. In tal senso la sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II, 6 maggio 2010 n. 9955, disponibile a questo indirizzo.

A che punto è il SUAP?
Gli uffici della Camera fanno le pulci allo schema di Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive che deve andare all’esame della preposta Commissione.
Leggi il dossier.

AAMS dà le dritte sul gioco on-line
Pubblicato sul sito di AAMS il viatico per le "prossime mosse" dell’Amministrazione, in materia di gioco on-line, secondo logiche di regolazione, controllo e tutela del consumatore. "Mosse" costituite anche dagli adempimenti del "decreto legge Abruzzo' e della "legge comunitaria", che realizzano un continuum coerente e programmato con il recente passato (decreto 25 giugno 2007), il "presente" passato (circolare 3 maggio 2010 in materia di totem) ed il presente (sentenza del Consiglio di Stato 12 maggio 20 1 O). Il testo integrale del documento è disponibile a questo indirizzo.


Spettacolo viaggiante: diritti o pretese?
News inviata il 17 maggio 2010

Diritti tecnici da corrispondere per una prestazione o un’ingiusta pretesa del Comune? Diritti e pretese, quindi, non è un gioco di parole ma il senso dell´argomento trattato, che vede in primo piano la questione connessa ai "diritti" il cui pagamento viene richiesto agli operatori dello spettacolo viaggiante per le operazioni di registrazione delle attrazioni prevista dal decreto del Ministero dell’Interno del maggio 2007. Una pretesa, questa, non scontata. Marilisa Bombi affronta la questione in un contributo pubblicato sulla rivista telematica PL.COM.
Il contributo è disponibile per la Comunità di pratica, su gentile concessione dell’Editore a questo indirizzo.

Vincoli limitati al bar/sala giochi
Secondo il Tar Sicilia, Catania, sezione IV, sentenza 13 maggio 2010 n. 1426, è immotivato ed illogico il provvedimento con il quale al titolare di un esercizio pubblico bar, sala giochi, è accordato il prolungamento di orario solo per il sabato notte e solo fino alle ore 24, anziché per tutti i giorni della settimana e sino alle ore 2,00 come già consentito a tutti gli altri pubblici ritrovi insistenti nella medesima zona. Secondo il Tribunale il diniego di prolungamento dell’orario di chiusura collegato alla necessità di garantire l’ordine pubblico; è ragionamento che appare assistito da scarsa logica, atteso che non si comprende come il prolungamento d’orario possa in qualche modo compromettere l’ordine pubblico, considerato che tutti gli altri locali osservano l’orario prolungato fino alle ore 2.00.
La sentenza è disponibile a questo indirizzo.

Uova: la UE inventiva il mini allevamento e la vendita porta a porta
E’ stato pubblicato nella GU n. 111 del 14 maggio 2010 il decreto 11 dicembre 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali “Modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. (10A05620)”.
Leggi il provvedimento.

FVG, Turismo: nuovi standard per la classificazione delle strutture alberghiere
Con il DPreg 29 aprile 2010 n. 82/Pres. entrato in vigore il 13 maggio scorso, sono stati approvati i nuovi requisiti minimi per la classificazione di alberghi, motel, villaggi albergo, dipendenze di alberghi e residenze turistico-alberghiere. La Regione, in seguito a richiesta dell'ASCOM-Federalberghi FVG di Udine, ha ritenuto di aggiornare i requisiti che erano già stati modificati nel corso 2009 per alberghi, motel e villaggi albergo; sono stati inoltre adeguati anche i requisiti minimi qualitativi previsti per le residenze turistico-alberghiere. Per queste ultime l'adeguamento ai nuovi standard minimi dovrà avvenire entro il 30 giugno 2011 con la presentazione ai comuni della apposita scheda di denuncia, come per gli alberghi, i motel e i villaggi albergo classificati prima del 1 ottobre 2009. I Comuni dovranno provvedere alla riclassificazione delle strutture entro il 31 dicembre 2011. (o.d.).
Leggi il decreto.
Vai alle schede di denuncia.


Il Garante antitrust a difesa del settore NCC
News inviata il 14 maggio 2010

Sul bollettino del 10 maggio è stata pubblicata la nota inviata dall’Autorità alla Presidenza della camera, del senato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Garante richiama le disposizioni vincolistiche a suo tempo introdotte a svantaggio della categoria dei noleggiatori NCC raccomandando siano eliminati i vincoli amministrativi previsti per l’attività di noleggio con conducente ed a preservare l’attuale normativa nazionale in materia.
Leggi la relazione del Garante.

Il Senato licenza la Comunitaria 2009: ancora l’alcol in primo piano
Solo un paio di giorni fa è stata anticipata la novità che riguarda obblighi e divieti in materia di alcol introdotti nel contesto della riforma del codice della strada, che un altro tassello arricchisce il già complesso quadro normativo in materia di lotta all’alcolismo. Questa volta tocca al comma 2 dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.125, il cui testo viene ad essere sostituito ad opera dell’art. 34 della legge Comunitaria 2009 approvata definitivamente dal Senato mercoledì scorso ed in attesa della pubblicazione in GU. La nuova disposizione va a modificare il testo licenziato soltanto un anno fa e che tanto scalpore aveva suscitato a fronte del divieto alla vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche. In sostanza, ciò che oggi cambia è che il divieto viene rimosso per la vendita che viene effettuata nell’ambito dei mercati o in occasione di manifestazioni, con la conseguenza che il divieto, invece, permane per la vendita su aree pubbliche al di fuori delle aree mercatali, itineranti compresi. Forse qualcuno ricorderà che era sceso in campo anche il Sindaco di Firenze a difesa delle tradizioni locali che vogliono veder accompagnare il prodotto tipico da strada con un buon bicchiere di vino.
Questa la norma approvata:
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».
A questo indirizzo, il testo derfinitivo della legge in corso di pubblicazione.


L'interpretazione delle regioni sul d.lgs 59/2010
News inviata il 13 maggio 2010

Inizia la Regione Piemonte a mettere i puntini sulle "i" dei numerosi problemi interpretativi sorti a seguito dell'entrata in vigore, sabato 8 maggio, del d.lgs 59/2010. Le considerazioni sono messe a disposizione della Comunità di pratica, grazie alla collaborazione della collega Cinzia di Canelli che, così, accompagna la nota: "A seguito dell'entrata in vigore della direttiva servizi sono emersi subito numerosi dubbi su come agire in merito alle varie fattispecie interessate, già disciplinate da normativa regionale con previsioni diverse. La Direzione del Commercio della Regione Piemonte, chiarisce alcuni punti in merito al commercio su aree pubbliche, in particolar modo per quanto riguarda la competenza al rilascio delle autorizzazioni itineranti di tipo B. Il funzionario regionale ha fatto presente che è in corso di predisposizione una nota esplicativa che verrà trasmessa ai comuni dopo essere passata al vaglio degli Affari Istituzionali. In merito all'applicazione della DIA differita nel caso di trasferimento di esercizio di somministrazione alimenti e bevande in luogo della richiesta di autorizzazione, viene evidenziato come sia possibile, per la Regione Piemonte, mantenere la differenza tra le due fattispecie: la scelta è ampiamente motivata sulla base dei contenuti della nuova programmazione del comparto che, nel conformarsi ai nuovi principi della direttiva servizi, fonda la possibilità di attivare e di trasferire gli esercizi all’esigenza di tutela, anzitutto, dell’ambiente di impatto. Nel caso specifico occorre peraltro rilevare che la contraddizione è più formale che sostanziale. Infatti ai sensi della direttiva servizi e dell’art. 8 c. 1 lett. f) del decreto legislativo, anche la DIA ad efficacia differita è considerata autorizzazione, a differenza della Dia ad efficacia immediata.
Leggi la direttiva.

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