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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Solo con bando di concorso le licenze per l’attività di NCC
News inviata il 28 gennaio 2010
E’ abuso d’ufficio liberalizzare il settore NCC. Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza n. 3288 depositata il 26 gennaio 2010. D’altra parte, afferma la sentenza, il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non dì linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, sicchè la previsione di una procedura di concorso per il rilascio dell’autorizzazione a soggetti che abbiano determinati requisiti appare del tutto compatibile con i principi di concorrenza stabiliti dalla normativa comunitaria, anzi assicura una maggiore trasparenza nella gestione delle licenze e nel trattamento paritario dei soggetti richiedenti, conciliando le esigenze della concorrenza con quelle del soddisfacimento del pubblico interesse.
La sentenza integrale è disponibile, per la Comunità di pratica, nella sezione gestione documenti all’indirizzo
www.albopretorio.it/gd.
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Non più di quattro apparecchi da intrattenimento nei circoli
News inviata il 27 gennaio 2010
Non più di quattro apparecchi da intrattenimento nei circoli Con ordinanza del
16 dicembre 2009 n. 499, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
ha affermato che, in base all’art. 2, comma 8 del D.I. 495/2003, sul punto non
modificato dal D.I. 50/2007, nei circoli privati non possono essere installati
più di 4 apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lett. b) del T.U.L.P.S.
Marilisa Bombi per la rivista telematica PL.COM ha approfondito la problematica.
Su gentile concessione dell’editore, il contributo è messo a disposizione della
Comunità di pratica
a questo indirizzo.
Le circolari ministeriali
Tutte le risoluzioni e le circolari del Ministero dello sviluppo economico
dal 1998 al 2009: Marilisa Bombi ha raccolto in un volume digitale più di 300
risoluzioni e circolari, ovvero tutto ciò che c’è da sapere per quanto riguarda
l’interpretazione delle norme in materia di attività economiche, il tutto di
facile consultazione grazie ad un accurato indice analitico. Il libro, fornito
su supporto elettronico, è disponibile al prezzo di euro 60,00 (iva compresa).
Per informazioni e per l’acquisto
scaricare la scheda.
Alle stesse condizioni, è disponibile anche il volume con le risoluzioni del
FVG. Per informazioni scrivere a
info@asso-online.it.
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Le ultime novità dalle regioni
News inviata il 26 gennaio 2010
Piemonte: per i PE negare la licenza non sarà facile
Il Comune di Arona, in materia di programmazione per i PE, obbliga la
Regione a prendere posizione dopo la ben nota decisione del Consiglio di Stato
2808/2009. Per la Regione, tutto va rivisto anche alla luce della direttiva
Servizi: “le compressioni del diritto, di norma vietate, sono consentite
soltanto per motivi imperativi di interesse generale, quali le ragioni di salute
pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale ed in tal caso devono rispondere
rigorosamente ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.”.
Leggi il parere della Regione Piemonte.
……. E se a qualcuno fosse sfuggito: tante novità nella legge di
assestamento del bilancio 2009 del Piemonte
E' stata emanata la legge regionale del Piemonte n. 30 del 4 dicembre 2009
(Legge di assestamento del bilancio 2009) pubblicata sul Suppl. ordinario n. 2
del 7 dicembre 2009 B.U. N. 48. Tale legge ha consentito l'approvazione di
alcune modifiche alla L.R. 28/99 (Disciplina di sviluppo e incentivazione del
commercio in Piemonte) e alla L.R. 38/06 (Disciplina dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande).
Leggi l’approfondimento di Monica Rondoni.
Lombardia: niente Durc per gli operatori su area pubblica – basta
l’attestazione allegata alla “carta di esercizio”
Meno di 40 giorni (dal 7 dicembre 2009 al 13 gennaio) per capire che il Durc può
anche non servire e può essere sostituito da un medesimo adempimento, già
previsto nella ultima formulazione della L.R. 15/00: l’attestazione di
assolvimento obblighi amministrativi, fiscali, assistenziali e previdenziali di
cui all’articolo 2, commi 3-bis e 6-ter.
Significativa è, diciamo così, una delle “giustificazioni” che accompagnano,
nelle premesse, la nuova d.g.r. 8/11003 per giustificare tale abrogazione.
Testualmente:
“Dato atto che, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere,
Regione Lombardia con la legge 15/2000 (articolo 2, comma 3 bis)ha già previsto,
in capo a tutti gli operatori ambulanti, l'assolvimento degli obblighi
previdenziali e assistenziali mediante apposita attestazione.....Considerato che
tale attestazione assolve alla finalità sottesa dalla normativa statale sopra
citata e che, pertanto non si ritiene necessario introdurre in capo agli
operatori ambulanti l'adempimento previsto dalla legge 191/09”.
Con la d.g.r. 8/11003, datata 1301.2010, Regione Lombardia ha parificato la
attestazione prevista dalla Legge regionale in materia di commercio su aree
pubbliche al D.U.R.C., non richiedendo quindi anche la contestuale presentazione
dello stesso che diventava, in pratica, un doppione del primo documento.
Lavoro vano (e tempo perso) è quindi stata l'attività che, in questi giorni, si
erano fatti carico taluni uffici commercio e attività produttive della Regione
Lombardia in risposte agli operatori, con circolari e quant’altro..... Si pensi
a chi, con solerzia, aveva già distribuito avvisi agli operatori in previsione
dell’imminente scadenza di obbligo di presentazione del D.U.R.C., che,
ricordiamo, era fissata per il 31 gennaio... Ora, doppio lavoro... avvisare di
nuovo tutti che il D.U.R.C. non occorre più. Con l’aggravante di chi – magari
non usuale a consultare giornalmente i vari siti internet – ancora non sapeva
nulla della nuova d.g.r. che si stava per emanare; la pubblicazione è infatti
avvenuta solo ieri, 25 gennaio 2010 sul Supplemento Ordinario n. 4 (la d.g.r.,
come ricordato, è la n. 8/11003 del 13.01.2010 ed è pubblicata a pag. 348).
Da ora quindi sarà sufficiente solo l’attestazione allegata alla carta di
esercizio e.... anche in questo caso il legislatore regionale si è accorto che i
tempi erano troppo ristretti... (al 7 dicembre sembravano sufficienti... bah...)
non più 31 gennaio di ogni anno (vedi par. 3, comma 7 della d.g.r. 8/10615) ma
31 ottobre. Rimane fissata al 7 dicembre (un anno dalla pubblicazione della
d.g.r. 8/10615) la data per poter applicare le sanzioni di cui all’articolo 8
comma 4 della L.R. (Paolo Ravelli).
E’ possibile scaricare la delibera
da questo indirizzo.
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Speciale SUAP
News inviata il 25 gennaio 2010
Lo sportello unico sotto la lente della Corte costituzionale
L’istituzione e il funzionamento dello Sportello unico non rientra nel
coacervo, peraltro indeterminato, di materie afferenti a industria, commercio,
agricoltura, artigianato, turismo etc., complessivamente compendiato dalla
Regione sotto la generica denominazione di “attività produttive”, ma in quella,
affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, del «coordinamento
informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale,
regionale e locale». Insomma, dello Sportello unico se ne deve occupare lo Stato
e, quindi, chi vivrà vedrà. Così ha deciso la Corte costituzionale con la
sentenza n. 15 depositata il 21 gennaio 2009.
Leggi la sentenza.
SUAP e comunicazione unica: alcuni problemi che andranno risolti
Marco Valente ha approfondito per la rivista telematica diritto.it la
questione dell'ormai imminente istituzione dello SUAP anche se - ci ha
dichiarato – lo sportello unico e la comunicazione unica rappresenta uno dei
nodi più delicati dell’intera riforma in atto. Leggendo il “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive” si dovrebbe ritenere che “il SUAP è l’unico soggetto
pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti”, quindi oltre che
per l’AVVIO anche per l’esercizio delle attività produttive. L’allegato
Modalita' telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il suap e i
soggetti coinvolti nel procedimento al citato regolamento prevede “Ai sensi
dell'articolo 5, commi da 1 a 4, del regolamento è prevista la presentazione di
DIA contestuale alla comunicazione unica”. Inoltre, viene chiarito che: 1) Il
modello previsto per la comunicazione unica è integrato con la possibilità di
allegazione dei documenti della DIA e della indicazione del SUAP destinatario
della pratica; 2) La DIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica
sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC o,
nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella PEC
individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale. Infine, il portale
www.impresainungiorno.it dovrà garantire lo scambio di informazioni tra il
registro imprese l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA con il SUAP.
In merito alla presentazione della Comunicazione Unica dal 1° aprile sarà
esclusivamente possibile effettuarla per via telematica, quindi teoricamente il
riferimento fisico (Ufficio SUAP o Ufficio della locale CCIAA) non dovrebbe
avere più senso”.
Leggi il contributo in materia di SUAP di Marco
Valente.
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Occupazione suolo pubblico: chi prima arriva meglio alloggia
News inviata il 20 gennaio 2010
Difficile sfrattare il commerciante che da 26 anni occupa il suolo pubblico, perché pur non essendo il rinnovo strettamente vincolato, l’esercizio – necessariamente motivato - della classica discrezionalità amministrativa è ricollegato dalla norma alla sola ipotesi di una "diversa valutazione" dell’affermata "priorità" delle domande di rinnovo rispetto alle richieste di nuova occupazione. Secondo il Consiglio di Stato, la norma di un regolamento comunale secondo cui le domande di rinnovo della concessione per l’occupazione di suolo pubblico "hanno in linea di massima priorità rispetto alle richieste di nuova occupazione della medesima area, salvo diversa valutazione, da parte del Funzionario Responsabile, sentita la Civica Amministrazione, tenuto conto delle effettive necessità ed esigenze di altri richiedenti", va interpretata nel senso che essa, pur non prevedendo una priorità "assoluta" delle domande di rinnovo, accorda tuttavia una preferenza al rinnovo; pertanto, solo ove il funzionario responsabile ritenga di ravvisare elementi che gli consentano di orientarsi diversamente avrà, sentita la "Civica Amministrazione", l’obbligo di procedere ad una valutazione comparativa dei contrapposti interessi (privati), sottostanti le rispettive necessità ed esigenze, e dell’interesse pubblico. Consiglio di Stato, Sez. V - decisione 18 dicembre 2009 n. 8387.
Le ultime novità per la Comunità di Pratica
Le circolari ministeriali
Tutte le risoluzioni e le circolari del Ministero dello sviluppo economico
dal 1998 al 2009: Marilisa Bombi ha raccolto in un volume digitale più di 300
risoluzioni e circolari, ovvero tutto ciò che c’è da sapere per quanto riguarda
l’interpretazione delle norme in materia di attività economiche, il tutto di
facile consultazione grazie ad un accurato indice analitico. Il libro, fornito
su supporto elettronico, è disponibile per la Comunità di pratica e per gli
abbonati allo Zibaldone al prezzo di euro 60,00 (iva compresa). Per gli altri
interessati il costo è euro 96,00.
Per informazioni e per l’acquisto
scaricare la scheda.
Lo Zibaldone
E’ in distribuzione lo Zibaldone di Marilisa Bombi n. 1/2010 relativo a
tutte le novità, i pareri e gli approfondimenti relativi al mese di dicembre
2009.
Per informazioni sull’abbonamento
scaricare la scheda.
La formazione per la PA
Dopo la pausa festiva riprende l’attività formativa di ASSO sas. Si segnala,
in particolare:
- il corso previsto per il giorno 3 febbraio su: il lavoro pubblico dopo la
riforma Brunetta. Docente Luigi Oliveri, Dirigente della Provincia di Verona
e da sempre attento alle problematiche sul lavoro pubblico.
Maggiori informazioni sono disponibili
a questo indirizzo.
- il corso previsto per il giorno 10 febbraio su: l'immigrazione dopo il
pacchetto sicurezza. Docente Riccardo Sommariva, Dirigente dell’Ufficio
Immigrazione della Questura di Venezia, qualificato esperto in materia che ha
già sviluppato questi argomenti per la polizia locale della regione Veneto.
Maggiori informazioni sono disponibili
a questo indirizzo.
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