Il Garante antitrust contesta l'Intesa in mteria di aree pubbliche
News inviata il 20 dicembre 2016
(da ItaliaOggi) Il prevedere una durata della concessione per i mercati ambulanti eccessivamente lunga e accordare preferenza agli operatori già presenti valorizzando in maniera eccessiva e prioritaria i requisiti di anzianità, è in contrasto con l’articolo12 della direttiva Servizi, cosiddetta Bolkestein (2006/123/CE) e con l’articolo 16 del d.lgs 59/2010 con il quale è stata recepita in Italia la direttiva questione. E’ necessario, pertanto, che l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata nel 2012 ed il Documento delle regioni dell’anno successivo, siano modificati, in coerenza con le disposizioni comunitarie. Il diktat è dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che con nota 78725 del 15 dicembre ha formalmente invitato la Conferenza delle regioni, la Conferenza unificata (Stato, regioni e autonomie locali) ed il Ministero dello sviluppo economico a provvedere nei termini richiesti. La questione non è di poco conto, in relazione al fatto che, sulla base delle direttive della Conferenza delle regioni con il documento 16/94CR08/C11 del 4 agosto 2016, i comuni dovrebbero aver già avviato le procedure per le concessioni dei nuovi posteggi, con l’approvazione dei relativi regolamenti e bandi. Il documento dello scorso agosto, con il quale la suddetta Conferenza delle regioni ha ritenuto opportuno fornire ai comuni e agli operatori di commercio su aree pubbliche linee interpretative e applicative partiva dal fatto che alcuni contenuti dell’Intesa del 2012 presentavano particolari criticità. Da ciò l’individuazione di steps atti a garantire il rispetto della tempistica del prossimo maggio; data in cui per effetto della fase transitoria stabilita nel 2012, tutte le concessioni dei posteggi oggi previste decadranno. In sostanza, le indicazioni fornite dalle regioni ai comuni prevedevano, tra il 1 ottobre e il 31 dicembre la pubblicazione del bando mentre tra il 1 novembre ed il 31 gennaio 2017 la presentazione delle domande. Sta di fatto che l’Autorità antitrust, nell’invitare i soggetti preposti a modificare i documenti adottati perché non terrebbero conto dei vincoli comunitari, ha anche espresso l’auspicio che “le amministrazioni locali esercitino la propria potestà sull’individuazione della durata delle concessioni e dei criteri di selezione in maniera coerente con i principi” comunitari. In altri termini, se le regioni non si adeguano alla richiesta di modificare le decisioni assunte, spetta ai comuni farlo, disapplicando le intese a suo tempo raggiunte.
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