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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Circoli privati e compatibilità urbanistica
News inviata il 27 settembre 2008

Il Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia affronta, in un articolato parere dell'11 settembre, la questione della compatibilità della disciplina statale con quella regionale, in materia di somministrazione all'interno dei circoli privati ed anche la questione connessa alla conformità della destinazione d'uso urbanistica prevista dalla l.r. 29/2005 (ma riproposta anche da altre regioni). A tale riguardo, in attesa di approfondire la problematica, si accenna al fatto che la Regione FVG per sostenere la necessità di tale conformità urbanistica, cita la sentenza TAR Campania sez. III 21 giugno 2006 n. 7107. Tuttavia, alla Comunità di Pratica è noto che, con due recentissime sentenze, è stato sostenuto che nessun vincolo urbanistico è dovuto per i cosiddetti circoli privati, neppure se somministrano alimenti e bevande ai propri soci. Lo stesso giorno, infatti, il 5 giugno 2008, il Tar Veneto e il Tar Puglia, hanno depositato due sentenze sullo stesso argomento. Si tratta, rispettivamente, della sentenza 1661 del Tar Veneto e n. 1653 del Tar leccese. La motivazione, in ambedue i ricorsi, è costruita sulla previsione dell'articolo dell'art. 32 della legge n. 383 del 2000, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale, il cui comma 4 così recita: "La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica".


L'obbligo delle tabelle anti-alcool si applica anche alle sagre?
News inviata il 26 settembre 2008

E' l'interrogativo, legittimo, che i comuni si pongono dopo l'entrata in vigore, il 23 settembre scorso, del decreto ministeriale che ne fissa i contenuti. Le pro loco e le varie associazioni di volontariato che in tutta Italia, da nord a sud, si rimboccano le maniche per organizzare feste patronali, chiedono lumi. Le cosiddette tabelle anti-alcool sono state previste dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, riconvertito poi, dalla legge 160/2007. Con queste, si è ritenuto porre freno al progressivo aumento degli incidenti stradali causati dall'abuso di bevande alcoliche, introducendo obblighi che, appena entrati in vigore, dimostrano già i loro limiti.
Leggi le considerazioni di Marilisa Bombi.


Tabelle anti-alcol: pubblicata in GU (225 del 25 settembre) la rettifica
News inviata il 25 settembre 2008

Comunicato relativo al decreto 30 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, riguardante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione». (GU n. 225 del 25-9-2008) "Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 2008, nella tabella riprodotta nell'allegato n. 2, nella sezione denominata «Uomini», nell'ambito della colonna riferita alla condizione «Stomaco vuoto», nella riga relativa alla bevanda «birra analcolica», con riferimento al peso corporeo di kg 90, dove e' scritto «0,02», quale livello teorico di alcolemia, leggasi «0,01»."


Alcol, Fipe: precisazioni sulle tabelle
News inviata il 24 settembre 2008

Contrariamente a quanto riportato da alcuni mezzi di informazione, Fipe-Confcommercio precisa che l’obbligo di esporre le tabelle con le indicazioni dei tassi alcolemici riguarda esclusivamente i locali ‘ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche’, come espressamente richiamato dall’articolo 6 della legge 160 del 2 ottobre 2007. “La confusione è tale – ci ha dichiarato Marcello Fiore, direttore dell'ufficio legislativo della federazione- che lo stesso Scafato, Direttore Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, ha confermato durante un’intervista radiofonica che ad esporre le tabelle devono essere solo i locali che effettuano intrattenimento”. Fipe-Confcommercio ha reso disponibili le tabelle presso i suoi uffici.
Il materiale può essere scaricato da www.fipe.it.
Fipe ha chiesto più volte al ministero del Welfare anche la riformulazione del contenuto delle tabelle apparse da subito troppo confuse e prive delle informazioni basilari. Per esempio non esistono indicazioni per le bevande alla spina o per i cocktail alcolici o poco alcolici di gran moda fra i giovani. Si considerano trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi tutti quelli per i quali deve essere rilasciata la licenza prevista dal coordinato disposto dell’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 con l’articolo 124 del regolamento di attuazione del Testo Unico, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 che impone il rilascio di tale licenza per qualsiasi specie di spettacoli organizzato nei pubblici esercizi. Pertanto, precisa la Fipe, sono soggetti a dotarsi delle tabelle, a mettere a disposizione degli avventori l’alcol test, a cessare la somministrazione di alcolici dopo le due di notte tutti i locali dove si effettuano attività per le quali deve essere richiesta la licenza del citato articolo 69 ( concertini, audizioni, spettacoli e trattenimenti vari ). Non è soggetto al rilascio di tale licenza la detenzione di apparecchi televisivi, radiofonici , di filodiffusione, di intrattenimento quali i videogiochi, i biliardi , nonché riproduttori di cd non serviti da un DJ. Riguardo ai televisori si precisa che occorre la licenza prevista dagli articoli 68 o 69 del TULPS solo nel caso in cui le sedie del locale siano disposte a platea e si richieda un prezzo per assistere allo spettacolo.


E' sbagliata la tabella anti-alcol
News inviata il 23 settembre 2008

C'è un errore materiale nelle tabelle approvate con il decreto pubblicato in GU dell'8 settembre, che i gestori dei locali pubblici devono esporre già da oggi. L'errore, prontamente segnalato dal Ministero della Sanità, e che dovrà essere quanto prima pubblicato in GU non fa venire meno i vincoli.
Leggi l'approfondimento di Marilisa Bombi.

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