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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Circoli privati e compatibilità urbanistica
News inviata il 27 settembre 2008
Il Servizio per gli affari istituzionali e il sistema
delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia
affronta, in un articolato parere dell'11 settembre, la
questione della compatibilità della disciplina statale con
quella regionale, in materia di somministrazione
all'interno dei circoli privati ed anche la questione
connessa alla conformità della destinazione d'uso
urbanistica prevista dalla l.r. 29/2005 (ma riproposta
anche da altre regioni). A tale riguardo, in attesa di
approfondire la problematica, si accenna al fatto che la
Regione FVG per sostenere la necessità di tale conformità
urbanistica, cita la sentenza TAR Campania sez. III 21
giugno 2006 n. 7107. Tuttavia, alla Comunità di Pratica è
noto che, con due recentissime sentenze, è stato sostenuto
che nessun vincolo urbanistico è dovuto per i cosiddetti
circoli privati, neppure se somministrano alimenti e
bevande ai propri soci. Lo stesso giorno, infatti, il 5
giugno 2008, il Tar Veneto e il Tar Puglia, hanno
depositato due sentenze sullo stesso argomento. Si tratta,
rispettivamente, della sentenza 1661 del Tar Veneto e n.
1653 del Tar leccese. La motivazione, in ambedue i
ricorsi, è costruita sulla previsione dell'articolo
dell'art. 32 della legge n. 383 del 2000, recante
disciplina delle associazioni di promozione sociale, il
cui comma 4 così recita: "La sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le
relative attività sono compatibili con tutte le
destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica".
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L'obbligo delle tabelle anti-alcool si applica anche alle sagre?
News inviata il 26 settembre 2008
E' l'interrogativo, legittimo, che i comuni si pongono
dopo l'entrata in vigore, il 23 settembre scorso, del
decreto ministeriale che ne fissa i contenuti. Le pro loco
e le varie associazioni di volontariato che in tutta
Italia, da nord a sud, si rimboccano le maniche per
organizzare feste patronali, chiedono lumi. Le cosiddette
tabelle anti-alcool sono state previste dal decreto legge
3 agosto 2007, n. 117, riconvertito poi, dalla legge
160/2007. Con queste, si è ritenuto porre freno al
progressivo aumento degli incidenti stradali causati
dall'abuso di bevande alcoliche, introducendo obblighi
che, appena entrati in vigore, dimostrano già i loro
limiti.
Leggi le considerazioni di Marilisa Bombi.
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Tabelle anti-alcol: pubblicata in GU (225 del 25 settembre) la rettifica
News inviata il 25 settembre 2008
Comunicato relativo al decreto 30 luglio 2008 del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, riguardante «Disposizioni urgenti modificative
del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione». (GU n. 225 del 25-9-2008) "Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 2008,
nella tabella riprodotta nell'allegato n. 2, nella sezione
denominata «Uomini», nell'ambito della colonna riferita
alla condizione «Stomaco vuoto», nella riga relativa alla
bevanda «birra analcolica», con riferimento al peso
corporeo di kg 90, dove e' scritto «0,02», quale livello
teorico di alcolemia, leggasi «0,01»."
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Alcol, Fipe: precisazioni sulle tabelle
News inviata il 24 settembre 2008
Contrariamente a quanto riportato da alcuni mezzi di informazione,
Fipe-Confcommercio precisa che l’obbligo di esporre le tabelle con le
indicazioni dei tassi alcolemici riguarda esclusivamente i locali ‘ove
si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o
altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di
somministrazione di bevande alcoliche’, come espressamente richiamato
dall’articolo 6 della legge 160 del 2 ottobre 2007. “La confusione è
tale – ci ha dichiarato Marcello Fiore, direttore dell'ufficio
legislativo della federazione- che lo stesso Scafato, Direttore
Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di Sanità, ha
confermato durante un’intervista radiofonica che ad esporre le tabelle
devono essere solo i locali che effettuano intrattenimento”.
Fipe-Confcommercio ha reso disponibili le tabelle presso i suoi uffici.
Il materiale può essere scaricato da www.fipe.it.
Fipe ha chiesto più volte al ministero del Welfare anche la
riformulazione del contenuto delle tabelle apparse da subito troppo
confuse e prive delle informazioni basilari. Per esempio non esistono
indicazioni per le bevande alla spina o per i cocktail alcolici o poco
alcolici di gran moda fra i giovani. Si considerano trattenimenti
effettuati nei pubblici esercizi tutti quelli per i quali deve essere
rilasciata la licenza prevista dal coordinato disposto dell’articolo 69
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , approvato con Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 con l’articolo 124 del regolamento di
attuazione del Testo Unico, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940,
n. 635 che impone il rilascio di tale licenza per qualsiasi specie di
spettacoli organizzato nei pubblici esercizi.
Pertanto, precisa la Fipe, sono soggetti a dotarsi delle tabelle, a
mettere a disposizione degli avventori l’alcol test, a cessare la
somministrazione di alcolici dopo le due di notte tutti i locali dove si
effettuano attività per le quali deve essere richiesta la licenza del
citato articolo 69 ( concertini, audizioni, spettacoli e trattenimenti
vari ). Non è soggetto al rilascio di tale licenza la detenzione di
apparecchi televisivi, radiofonici , di filodiffusione, di
intrattenimento quali i videogiochi, i biliardi , nonché riproduttori di
cd non serviti da un DJ. Riguardo ai televisori si precisa che occorre
la licenza prevista dagli articoli 68 o 69 del TULPS solo nel caso in
cui le sedie del locale siano disposte a platea e si richieda un prezzo
per assistere allo spettacolo.
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E' sbagliata la tabella anti-alcol
News inviata il 23 settembre 2008
C'è un errore
materiale nelle tabelle approvate con il decreto
pubblicato in GU dell'8 settembre, che i gestori dei
locali pubblici devono esporre già da oggi. L'errore,
prontamente segnalato dal Ministero della Sanità, e che
dovrà essere quanto prima pubblicato in GU non fa venire
meno i vincoli.
Leggi l'approfondimento di Marilisa
Bombi.
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