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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Il Tar del Friuli Venezia Giulia e gli effetti delle riforme Bersani nell'ordinamento comunale
News inviata il 14 febbraio 2008

Ha sbagliato il Comune che ha applicato il TU del commercio nella parte in cui non tiene totalmente conto delle lenzuolate del Ministro Bersani. Lo ha deciso Il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 786 del 13 dicembre scorso. In particolare, riguardo gli effetti della disciplina statale in materia di tutela della concorrenza, nella disciplina regionale, rileva il Tar: "....la locuzione "adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni" sta, chiaramente, a significare che questi enti debbono conformare, con norme di adattamento, la propria vigente normativa alla legge n. 248 del 2006, fermo restando, ovviamente, l'effetto abrogativo di quest'ultima sulle disposizioni regionali incompatibili con essa. Proprio questo effetto impone alle Regioni l'"adeguamento" e, nel caso in cui non avessero legiferato in materia, sono tenute ad introdurre disposizioni tali da conformarsi alla sopravvenuta normativa statale, armonizzando nel contempo le pregresse disposizioni direttamente od indirettamente correlate alle disposizioni stesse."
Un commento alla sentenza è disponibile a questo indirizzo.


E' on line RASSEGNA
News inviata il 12 febbraio 2008

La rivista di Astrid, l'associazione presieduta da Franco Bassanini pubblica sul numero dell'11 febbraio, l'intervento di Filippo Patroni Griffi al Convegno internazionale - Il sistema amministrativo a dieci anni dalla "riforma Bassanini" che si è svolto all' Università di Roma Tre, a fine gennaio. Un resoconto utile per capire lo stato della situazione, conoscerne i motivi ispiratori e gli scenari futuri.
Leggi l'intervento.


Impugnata dal Governo la legge sui phone center della Regione Veneto
News inviata il 10 febbraio 2008

La legge 30 novembre 2007 n.32 della regione Veneto, che reca norme in materia di attività dei centri di telefonia, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'art.8 e per questo motivo è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte Costuzionale. La norma contestata prevede che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia e definiscano la disciplina urbanistica cui è subordinato il loro insediamento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale e stabilendo il divieto di apertura di nuove attività fino a tale individuazione e comunque non oltre il 1°gennaio 2010. Secondo il Governo, ai sensi dell' articolo 3 del d. lgs. 1° 9.2003, n. 259 ( codice delle comunicazioni elettroniche), la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica - nell'ambito della quale rientra l'attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa - è libera, e di preminente interesse generale ed è suscettibile di essere limitata solo per esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. Secondo il Governo la norma regionale introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell'offerta e nella imposizione di limiti quantitativi all'apertura di nuove strutture commerciali nella regione e, quindi, contrasta con esigenze di salvaguardia della concorrenza.


E’ quello del Veneto il Tar più attento in materia di orari dei pubblici esercizi
News inviata il 7 febbraio 2008

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Ultim'ora:
seminario ad Adria (RO) il 21 febbraio su phone center e farmers'markets condotto da Marilisa Bombi
Leggi il programma e scarica il modulo di adesione
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Il Sindaco deve giustificare bene l’esercizio del potere extra ordinem. Con sentenza n. 217 del 2008 del 4 febbraio il Tar veneto, sezione terza, ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di esercenti di Venezia contro l’ordinanza del Sindaco che, in occasione del carnevale del 2006, aveva imposto una serie di prescrizioni all’esercizio dell’attività. L’illegittimità dell’ordinanza, secondo i ricorrenti, andava ricercata nella violazione degli articoli 50 e 54 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali. Ha condiviso l’eccezione il tar Veneto, affermando che, in applicazione dei principi generali in materia, il potere extra ordinem previsto dalle disposizioni che assegnano al Sindaco la possibilità di intervenire per motivi di ordine pubblico, presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, in presenza di situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, che non possano essere fronteggiati con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento. Non erano eccezionali, secondo il tribunale veneto, i festeggiamenti del Carnevale, i cui episodi critici possono essere possibili e temuti ma incerti e tali, quindi, da non giustificare un provvedimento con tingibile ed urgente. In sostanza, precisa il tar, il richiamo all’art. 54 comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000 “costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per il ricorso al potere ordinatorio, laddove non sussistano gli ulteriori particolari dell’urgenza e dell'imprevedibilità della situazione di pericolo per la pubblica incolumità.” Secondo il tar, l’attuale ordinamento individua sempre nell’articolo 50, ma nel comma 7, lo strumento più idoneo al perseguimento del medesimo fine, qual è un provvedimento di disciplina degli orari di attività degli esercizi commerciali riferito al periodo del carnevale, ma concordato con le associazioni di categoria. In sostanza, il tar ha concordato con la tesi dei ricorrenti, i quali ritenevano che un accordo con le categorie economiche avrebbe consentito di definire con i gestori degli esercizi le modalità di vendita più opportune e di organizzare un servizio di vigilanza adeguato al carattere delle manifestazioni.


Le risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico
News inviata il 6 febbraio 2008

Sono complessivamente otto, quattro relativi al 2007 e quattro del gennaio di quest’anno, i pareri espressi dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicati ieri (5 febbraio) sul sito istituzionale. Dopo la riformulazione dell’articolo 117 della costituzione e l’attribuzione, quindi, della competenza in materia di attività economiche alle regioni, lo Stato è sempre meno interessato ad esprimere il proprio orientamento. Lo ha fatto, questa volta, venendo incontro a quelle regioni che non si sono ancora dotate di una autonoma normativa. Una per anno le risoluzioni più interessanti che riguardano questioni di carattere generale. Nella prima, del 6 dicembre 2007, il Ministero ribadisce la differenza tra la comunicazione prevista dal decreto 114 del 1998 che ha riformato il sistema autorizzatorio per il commercio, e la denuncia di inizio attività prevista dall’articolo 19 della legge 241 del 1990. E’ una precisazione doverosa, quella del Ministero, in quanto è frequente trovare, all’interno della pubblica amministrazione, interpretazioni non corrette che considerano uguali le fattispecie. La seconda, altrettanto interessante, è datata 30 gennaio 2008 e tratta la questione della presenza, all’interno di un’unica unità immobiliare, di due attività distinte, una commerciale ed una di pubblico esercizio. Né la disciplina nazionale vigente in materia di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande né quella relativa alla distribuzione commerciale, precisa il Ministero, contengono disposizioni che vietano la coesistenza in un medesimo locale di più attività, intestate a soggetti diversi. Le restanti risoluzioni riguardano, principalmente, i requisiti professionali per la vendita dei prodotti alimentari.
Leggi le risoluzioni del 2007
Leggi le risoluzioni del 2008

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