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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Parte dai comuni il recupero della credibilità delle istituzioni
News inviata il 4 febbraio 2008

Prendendo lo spunto della recente notizia che il Ministero dell'Interno avrebbe ritenuto indispensabile l'autorizzazione delle Prefetture per tutti i sistemi di controllo fotografici delle infrazioni al codice della strada, Marilisa Bombi accenna ad alcune criticità dell'attuale sistema che regola l'attività della pubblica amministrazione, individuando nella trasparenza il sistema migliore per ridare fiducia al cittadino.
Leggi l'articolo.


La somministrazione fuori dai locali non è vietata
News inviata il 31 gennaio 2008

Il circolo privato che allestisce, in un giardino esterno, tavoli e sedie per la somministrazione, non viola le disposizioni previste dal decreto sulla sorvegliabilità n. 534/94 che pone, a carico dei circoli, particolari prescrizioni. Lo ha deciso il Tar Emilia Romagna con la sentenza n. 77 del 22 gennaio 2008 accogliendo il ricorso di un circolo che aveva ricevuto dal Comune di Bologna il divieto ad esercitare l'attività di somministrazione nell'area attrezzata all'eserno del locale.


Se il marito è stato condannato per gioco d’azzardo, la moglie non può gestire una sala giochi
News inviata il 30 gennaio 2008

Lo sostiene il tribunale amministrativo per la Puglia, sezione prima di Lecce che ha esaminato un ricorso presentato avverso la revoca di una licenza disposta dal Comune di Lizzanello, in provincia di Lecce. Il Comune, competente ad autorizzare le aperture di sale giochi fin dalla fine degli anni 70, prima la competenza era delle questure, deve sottostare alla vigilanza del Prefetto che ha il potere di intervenire chiedendo di procedere alla chiusura dell’attività quando ritiene sussistano motivi di pubblica sicurezza. E’ quanto è successo al Comune di Lizzanello, il cui dirigente competente non poteva far altro che eseguire l’ordine del Prefetto in quanto, in casi come questo, in capo al comune non sussiste alcuna discrezionalità. L’attività di pubblica sicurezza, ha precisato il tar leccese è intesa come funzione di prevenzione delle turbative all’ordine pubblico ed allora l’assioma, se la disciplina e le sanzioni relative al gioco d’azzardo sono anche a tutela dell’ordine pubblico, precedenti condanne per gioco d’azzardo giustificano, per ragioni di pubblica sicurezza, l’inibizione all’esercizio dell’attività. A nulla è valso il fatto, motivato nel ricorso, che la titolare della sala giochi da anni fosse separata dal marito, in quanto anche la disciplina in materia antimafia, secondo il tar, prevede la decadenza automatica delle licenze non soltanto di colui che è sottoposto a misure di prevenzione, ma anche dei suoi conviventi, confermando la presunzione di interferenza e gestione, o cogestione, indiretta delle attività intestate a persone ontologicamente di fiducia, quali non possono essere che il coniuge ed i conviventi. La sentenza n. 47 del 9 gennaio 2008 è disponibile nel sito internet www.giustizia-amministrativa.it.


Il principio di legalità e i vizi formali dell’atto amministrativo
News inviata il 29 gennaio 2008

E' uscito il nuovo numero di ASTRID Rassegna. E' quindi disponibile on line il contributo dottrinale di Domenico Sorace, professore ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Firenze, sulla patologia dell'atto che la modifica alla legge 241 introdotta dalla legge 15 del 2005 ha positivizzato.
Leggi il contributo.


Il Sindaco che voleva bene ai lavoratori
News inviata il 26 gennaio 2008

Si dice che giornalisticamente non fa notizia il cane che morde l’uomo, ma l'uomo che morde il cane. Questa di oggi è, quindi, LA NOTIZIA, anche se va letta tra le righe ma, come si suol dire: chi vuole intendere intenda. Il sottotitolo potrebbe essere: “La tranquillità dei cittadini, innanzitutto” e non essere nulla di più di una delle tante news conseguenti all’esame della più recente giurisprudenza. Insomma, anche a Bologna il Tar dà ragione al Sindaco che con apposita ordinanza ha anticipato all’una del mattino la chiusura dei locali pubblici, a meno che il singolo titolare assuma, previa sottoscrizione di apposito accordo, l’impegno a rispettare determinate condizioni. L’accordo proposto dal Comune di Bologna ai commercianti locali, dopo una fitta consultazione con le associazioni di categoria e, quindi, l’approvazione il 28 novembre del 2006 di uno specifico regolamento da parte del Consiglio comunale, è stato finalizzato a coniugare il fine economico delle imprese con quello della pubblica amministrazione che deve tendere a tutelare gli altri interessi pubblici. Per fare ciò, il Comune di Bologna ha ritenuto di fissare alcuni paletti che vengono fatti propri da coloro i quali aderiscono alla proposta mediante la sottoscrizione di una lettera d’intenti: la protrazione dell’orario dall’una alle tre è consentita a coloro che si impegnano a svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcolici, anche mediante l’affissione di cartelli, la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione. L’altro impegno da sottoscrivere è tutto rivolto alla tutela del lavoro con la disponibilità ad esibire agli organi di vigilanza, i documenti relativi al rapporto di lavoro del personale dipendente, per accertare che siano state rispettate le normative in materia di contribuzione previdenziale assicurativa ed assistenziale. Infine, i titolari dei locali pubblici, per poter tenere aperto il locale fino alle tre del mattino devono impegnarsi perché l’afflusso della clientela non costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all’accesso alle attività circostanti nonché al traffico veicolare. Non ci sono stati a queste imposizioni una quarantina di titolari di locali pubblici che, capeggiati da Confesercenti, il sindacato di categoria di sinistra, hanno impugnato l’ordinanza del sindaco, presentando ricorso al tar della regione Emilia Romagna che, con sentenza numero 53 del 17 gennaio 2008, ha dato, totalmente ragione a Cofferati contestando, punto per punto, i motivi del ricorso che lamentava, tra l’altro, il mancato rispetto delle prerogative del consiglio comunale previsto dal testo unico degli enti locali.. L’iniziativa del Comune di Bologna era stata originata dalle numerose proteste e segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica, causato da affollamento e resse in ore notturne all’esterno di diversi esercizi pubblici. Il Comune e il Sindaco, ha sentenziato il Tar, hanno agito correttamente in base alla disciplina vigente. In pratica, ha precisato il Tar, il contemperamento delle esigenze commerciali con quelle attinenti alla salute e alla quiete pubblica è previsto in generale dall’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, e dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 114/98 per il commercio, e discende dalla necessità che il libero svolgimento delle attività imprenditoriali (art. 41 cost.) trovi un limite nella tutela dei diritti che sono anch’essi costituzionalmente garantiti, come appunto il diritto alla salute dei residenti nelle vicinanze dei pubblici esercizi.
La sentenza n. 53 del 17 gennaio è disponibile nel sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it.
Il testo dell'ordinanza del Comune di Bologna, come pure la lettera di intenti, è disponibile cliccando qui.

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