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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Anche i PE vanno liberalizzati!
News inviata il 19 giugno 2007
E' quanto sostiene l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
che in una segnalazione inviata al Ministro Bersani e alle Regioni
Veneto e Sicilia e a due comuni. Alcune Regioni stanno interpretando in
maniera restrittiva la legge Bersani del luglio 2006, escludendo dalla
liberalizzazione l’apertura di bar e ristoranti.
Lo scrive, in una
segnalazione approvata il 7 giugno 2007, l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Secondo l’Antitrust, l’orientamento delle
Regioni è stato supportato anche dalle indicazioni contenute in una
risoluzione ministeriale del 10 ottobre 2006.
In particolare, precisa il Garante, le Regioni Veneto e Sicilia
(quest’ultima anche in relazione all’apertura di negozi di ottica) hanno
circoscritto l’ambito di applicazione dei principi di liberalizzazione
introdotti dall’art. 3, comma 1, della legge Bersani, per mantenere in
vigore meccanismi restrittivi di programmazione locale relativamente ad
alcuni settori di attività commerciali, dopo aver investito della
questione lo stesso ministero.
La risoluzione emanata per rispondere ai dubbi interpretativi di alcune
regioni sembra escludere dall’applicazione dell’art. 3, comma 1, lett.
d) della legge Bersani la determinazione dei parametri numerici previsti
per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
Nella segnalazione l’Autorità ribadisce che, sotto un profilo
concorrenziale, l’esclusione delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande, come bar e ristoranti, dall’applicazione dei
principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani non può in
alcun modo ritenersi giustificato da esigenze di interesse generale e
costituisce un ostacolo normativo ad un corretto funzionamento del
mercato. Il mantenimento di meccanismi di programmazione di bar e
ristoranti basati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi
favorisce infatti la cristallizzazione degli assetti esistenti,
arrestando in modo artificioso l’evoluzione dell’offerta. Per l’Autorità
inoltre non è accettabile che in sede interpretativa si proceda a
circoscrivere la portata di una legge nazionale. Per questo auspica un
intervento tempestivo del Ministero dello Sviluppo Economico a favore di
una lettura della disposizione normativa in questione coerente con la
lettera e con lo spirito della legge Bersani. ’Autorità infine, chiede
alle Regioni di riesaminare le discipline relative all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande e di ottica alla luce dei
principi di concorrenza di cui alla legge n. 287/90 e dei principi di
liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani.
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Spettacoli viaggianti: emanate dal Mininterno le nuove disposizioni in materia di sicurezza
News inviata il 19 giugno 2007
Con il regolamento del 18 maggio 2007, che entrerà in vigore l'11
dicembre 2007, sono stati fissati i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita'
dello spettacolo viaggiante normate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
Nulla muta con riferimento alla prevenzione incendi, nel senso che
rimane in vigore il decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive
modifiche ed integrazioni per le attivita' dello spettacolo viaggiante
allestite nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Leggi
il decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 che è stato pubblicato
sulla G.U. del 14 giugno 2007, n. 136
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Semplificazione: avanti tutta!
News inviata il 18 giugno 2007
Previa relazione del Ministro Luigi Nicolais, il Consiglio ha approvato
il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della
regolazione, che sarà trasmesso alle Camere. Il Piano, sul quale il
Consiglio di Stato ha espresso un articolato parere favorevole, ha come
finalità principale quella di realizzare una strategia unitaria di
semplificazione per superare la logica degli interventi episodici e
ricondurre le singole azioni di miglioramento della regolazione
nell’ambito di una policy più sistematica e attenta ai profili
economici, oltre che a quelli giuridici. Il Piano si allinea alle
iniziative adottate a livello internazionale, con particolare attenzione
all’ambito comunitario, e intende realizzare, entro il 2012, l’obiettivo
di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi per le imprese
derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale. Si prevede anche il
diretto coinvolgimento delle parti sociali, nelle fasi di definizione
dell’agenda delle priorità, di predisposizione del Piano, della sua
attuazione e del monitoraggio dei risultati raggiunti. L’iniziativa è
stata realizzata perseguendo una politica di semplificazione
multilivello, assicurando il raccordo e la collaborazione tra Governo,
regioni e enti locali.Il Piano è articolato in sette macro aree,
suddivise in specifiche azioni, per ciascuna delle sono individuati
l’obiettivo, il termine di conseguimento, l’amministrazione responsabile
e le altre amministrazioni coinvolte. In particolare sono previsti
interventi finalizzati a consentire, anche attraverso la misurazione dei
costi amministrativi sostenuti da cittadini e imprese, la riduzione di
oneri e adempimenti burocratici e dei tempi procedimentali, nonché
meccanismi per il rafforzamento della semplificazione normativa e per
una più efficace analisi d’impatto della regolazione, anche a livello di
regioni ed enti locali.
Leggi il parere del Consiglio di Stato
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La d.i.a. è immediatamente impugnabile da terzi
News inviata il 16 giugno 2007
Secondo il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza del 5 aprile 2007, n. 1550, è ammessa la diretta impugnazione della d.i.a. in quanto tale possibilità è stata fornita dal legislatore, che ha modificato l’art. 19 della legge n. 241/90 (con l’art. 3 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80), prevedendo in relazione alla d.i.a.. il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Se è ammesso l’annullamento di ufficio, rileva il Consiglio, parimenti, e tanto più, deve essere consentita l’azione di annullamento
davanti al giudice amministrativo. La liberalizzazione di determinate attività economiche è cosa diversa, sottolinea inoltre l'Organo di appello, e presuppone che non sia necessaria la formazione di un titolo abilitativo. Il riferimento è chiaramente
relativo ai procedimenti per i quali è previsto l'invio della "comunicazione". La sentenza è disponibile nel sito istituzionale
www.giustizia-amministrativa.it.
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La conferenza dei servizi: un istituto innovativo ma sottoutilizzato
News inviata il 15 giugno 2007
La legge 241 del 1990 che ormai si sta avviando verso i
vent'anni, aveva introdotto nell'ordinamento giuridico
l'istituto della conferenza dei servizi, quale strumento
alternativo rispetto al più oneroso sistema della
commissione e quale strumento di confronto e di
valutazione dei diversi interessi pubblici coinvolti. La
pubblica amministrazione, nonostante il legislatore
nazionale ne abbia via via potenziato gli strumenti di
funzionalità, non ha ancora sufficientemente esteso l'uso.
L'analisi di Gianluca Segueo, pubblicata sulla
rivista telematica Diritto e Diritti diventa, quindi,
un'utile occasione per riprenderne in considerazione gli
elementi caratterizzanti.
Leggi il documento.
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