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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Pubblicato sul bollettino della Regione FVG il nuovo regolamento per le medie e grandi strutture di vendita
News inviata il 12 aprile 2007

E' stato pubblicato sul bollettino della Regione n. 15 dell'11 aprile, il Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres. Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita. Approvazione.
Il bollettino è disponibile a questo indirizzo.


La modifica della l.r. 29/2005
News inviata il 11 aprile 2007

Sarà pubblicata sul bollettino della Regione n. 16 del 18 aprile il ddl 232 approvato dal Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia che modifica la l.r. 29/2005 in quanto recepisce alcune disposizioni contenute nella prima lenzuolata del Governo.
Leggi il documento.


Il termine inderogabile del silenzio assenso
News inviata il 9 aprile 2007

Il Comune non può negare l'autorizzazione quando è ormai scaduto il termine che ha consentito il formarsi del silenzio assenso. Può soltanto agire in autotutela. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1339 del 20 marzo 2007. La sentenza di primo grado aveva ritenuto legittimo il provvedimento di diniego all’esercizio di una determinata attività, in quanto il provvedimento tacito non poteva ritenersi venuto in essere in mancanza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accoglimento dell’istanza. Diversa è l'opinione del Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza accogliendo la tesi dell'appellante secondo cui il silenzio assenso, una volta formatosi può essere oggetto di interventi amministrativi in via di autotutela, ma, in mancanza dei detti interventi, non può ritenersi inesistente o disapplicato per ragioni attinenti al difetto di condizioni per lo svolgimento della specifica attività.Tale interpretazione, sottolinea il Consiglio di Stato, è ora avvalorata dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990, così come riformulato dall’art. 3, comma 6-/ter/, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80. Il comma 3 dell’art. 20 cit. esplicitamente accoglie ora il principio, secondo cui il silenzio assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall’inoltro dell’istanza, non può essere considerato dall’amministrazione /tamquam non esset/, ma può formare oggetto di provvedimenti caducatori in via di autotutela.
La sentenza è disponibile nel sito www.giustizia-amministrativa.it.


E’ la legge n. 40 la lenzuolata bis di Bersani
News inviata il 7 aprile 2007

Per la Comunità di pratica, in anteprima, il testo della Legge 2 aprile 2007, n. 40 (decreto Bersani-bis) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.
In corsivo le modifiche apportate in sede di conversione.
Scarica la legge


La revoca e la decadenza non sono mai automatiche
News inviata il 6 aprile 2007

E' illegittimo il provvedimento con il quale il Questore ha revocato la licenza di porto di fucile, nel caso in cui, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, non sia stato dato preventivo avviso all'interessato dell'avvio del procedimento. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione VI con sentenza del 22 marzo 2007 n. 1347. L'organo statale preposto ad adottare l'atto di revoca, ha precisato il Consiglio, deve pur sempre svolgere un'autonoma valutazione del presupposto e dare contezza dei fatti integranti l'abuso. Ciò comporta la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato.

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