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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Pubblicato sul bollettino della Regione FVG il nuovo regolamento per le medie e grandi strutture di vendita
News inviata il 12 aprile 2007
E' stato pubblicato sul bollettino della Regione n.
15 dell'11 aprile, il Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n.
069/Pres. Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3,
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica
commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita.
Approvazione.
Il bollettino è disponibile a
questo indirizzo.
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La modifica della l.r. 29/2005
News inviata il 11 aprile 2007
Sarà pubblicata sul bollettino della Regione n. 16 del 18
aprile il ddl 232 approvato dal Consiglio regionale della
Regione Friuli Venezia Giulia che modifica la l.r. 29/2005
in quanto recepisce alcune disposizioni contenute nella
prima lenzuolata del Governo.
Leggi il documento.
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Il termine inderogabile del silenzio assenso
News inviata il 9 aprile 2007
Il Comune non può negare l'autorizzazione quando è ormai scaduto il termine che ha consentito il formarsi del silenzio assenso. Può soltanto agire in autotutela. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1339 del 20 marzo 2007. La sentenza di primo grado aveva ritenuto legittimo il provvedimento di diniego all’esercizio di una determinata attività, in quanto il provvedimento tacito non poteva ritenersi venuto in essere in mancanza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accoglimento dell’istanza. Diversa è l'opinione del Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza accogliendo la tesi dell'appellante secondo cui il silenzio assenso, una volta formatosi può essere oggetto di interventi amministrativi in via di autotutela, ma, in mancanza dei detti interventi, non può ritenersi inesistente o disapplicato per ragioni attinenti al difetto di condizioni per lo svolgimento della specifica attività.Tale interpretazione, sottolinea il Consiglio di Stato, è ora avvalorata dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990, così come riformulato dall’art. 3, comma 6-/ter/, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80. Il comma 3 dell’art. 20 cit. esplicitamente accoglie ora il principio, secondo cui il silenzio assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall’inoltro dell’istanza, non può essere considerato dall’amministrazione /tamquam non esset/, ma può formare oggetto di provvedimenti caducatori in via di autotutela.
La sentenza è disponibile nel sito www.giustizia-amministrativa.it.
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E’ la legge n. 40 la lenzuolata bis di Bersani
News inviata il 7 aprile 2007
Per la Comunità di pratica, in anteprima, il testo della Legge 2 aprile
2007, n. 40 (decreto Bersani-bis) - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.
In
corsivo le modifiche apportate in sede di conversione.
Scarica la legge
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La revoca e la decadenza non sono mai automatiche
News inviata il 6 aprile 2007
E' illegittimo il provvedimento con il quale il Questore
ha revocato la licenza di porto di fucile, nel caso in
cui, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del
1990, non sia stato dato preventivo avviso all'interessato
dell'avvio del procedimento. Così si è espresso il
Consiglio di Stato, sezione VI con sentenza del 22 marzo
2007 n. 1347. L'organo statale preposto ad adottare l'atto
di revoca, ha precisato il Consiglio, deve pur sempre
svolgere un'autonoma valutazione del presupposto e dare
contezza dei fatti integranti l'abuso. Ciò comporta la
necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento
all'interessato.
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