Antitrust: il messaggio pubblicitario è ingannevole se è errata l'indicazione del prezzo
News inviata il 28 marzo 2007
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha giudicato
pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20, e 21, comma 1,
lettera b), del Codice del consumo, il messaggio di promozione della
vendita di una autovettura recante un prezzo inferiore di circa 4000
Euro rispetto quello reale. Secondo l'Antitrust "il giudizio sulla
portata ingannevole di un messaggio pubblicitario, non presuppone una
valutazione riferibile allo stato soggettivo dell'operatore, (aveva
sbagliato l'agenzia pubblicitaria) ma postula una valutazione oggettiva
che attiene unicamente al contenuto della comunicazione" . L'Antitrust
riguardo l'agenzia, ha rilevato il committente "avrebbe dovuto
verificare la correttezza delle indicazioni relative al prezzo in
occasione della prima pubblicazione del messaggio oggetto di
contestazione e porre in essere un comportamento idoneo a sospendere la
diffusione del messaggio errato" La pubblicità ingannevole ha comportato
la sanzione di 2100 euro. Il provvedimento dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato del 6 febbraio 2007, n.16467 è pubblicato nel
bollettino n. 6/2007 nella sezione "Pubblicità ingannevole".
Nel sito www.agcm.it è disponibile anche la
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