LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
 

Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Eliminare dal d.l. in materia di agricoltura l'obbligo di riserva per i prodotti regionali
News inviata il 25 ottobre 2005

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella riunione del 19 ottobre 2005, ha deciso di inviare un parere alla Camera e al Governo con il quale auspica che venga eliminato dal decreto legge n.182/2005 l'obbligo di riserva obbligatoria di spazi commerciali a favore dei prodotti agricoli regionali. La norma, introdotta con un emendamento approvato il 12 ottobre dalla 13ª Commissione Agricoltura della Camera, prevede la fissazione, da parte delle Regioni, di una percentuale minima della superficie di vendita delle grandi strutture commerciali da destinare esclusivamente alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali. La percentuale è fissata in via provvisoria al 20 per cento. Il parere è disponibile nel sito del garante all'indirizzo www.agcm.it


La posizione del consumatore in caso di violazione della legge 287/90
News inviata il 24 ottobre 2005

Su filodiritto.com, all'indirizzo http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/posizioneconsumatoreconcorrenzacaforio.htm, Cosimo Gabriele Caforio tratta la legittimazione del consumatore all'azione civile per il pregiudizio conseguente alla lesione derivante dalla violazione della legge antitrust nazionale in quanto limitato nella possibilità di operare nel mercato scelte economiche più efficienti. L'Autore, nel soffermarsi sul rapporto tra Autorità Garante della concorrenza e Giudice ordinario, evidenzia come dalla legge 287/90 scaturisce un vero diritto soggettivo in capo al consumatore finale, tutelato per mezzo dell'art. 33, 2, comma della legge antitrust.


Il Map definisce le caratteristiche delle piccole medie imprese
News inviata il 17 ottobre 2005

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2005, il decreto 18 aprile 2005 con il quale il Ministero delle attività produttive, in conformità alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, fornisce le indicazioni necessarie per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi. In particolare, la categoria delle micro, delle piccole e delle medie imprese (definite Pmi) è costituita da imprese che: hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce, infine, microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. In tutti i casi, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, ossia devono sussistere entrambi.


L'autorità antitrust contro la pubblicità ingannevole
News inviata il 12 ottobre 2005

Se il 23 ottobre p.v. entrerà in vigore il Codice del consumo, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (in G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2005 - Suppl. Ord. n. 162, l'autorità antitrust continua la sua attività di verifica anche a seguito delle segnalazioni di privati che alla stessa pervengono. Nell'ultimo bollettino, del 21 settembre, è stata pubblicata la decisione che ha visto condannare una ditta per la pubblicità ingannevole della frase: IL PREZZO MIGLIORE A PROVA DI INDAGINE. La modulistica per le segnalazioni, come tutte le decisioni e la disciplina sono contenute nel sito www.agcm.it


La finanziaria 2006 e le nuove regole per il gioco lecito
News inviata il 10 ottobre 2005

Com'era prevedibile, la finanziaria 2006, introduce modifiche alla disciplina del gioco lecito. Ancora una volta il legislatore è intervenuto modificando gli articoli 86 e 110 del TULPS. Si tratta di modifiche sostanziali anche in relazione alla generalizzata estensione della possibilità di installare gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS in qualsiasi locale. Le modifiche sono contenute nell'art. 66 del disegno di legge che consta di ben 29 commi e che, come nel passato, affronta sia le questioni di carattere erariale sia quelle autorizzatorie.
Scarica il file con le modifiche (.pdf)

pag:  283 284 285 286 287 288 289 290 291  (di 346)


© è vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - è comunque possibile linkare pagine interne del sito