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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Requisiti specifici per le guide turistiche dei luoghi di pregio
News inviata il 2 marzo 2016
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il Decreto 11 dicembre 2015, recante “Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione”.
Cin questo decreto vengono fissati i requisiti necessari ad ottenere la specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica in determinati siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, che verranno individuati con un apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata.
I siti verranno divisi per Regione. Ogni Regione, per i siti individuati dal decreto, rilascerà una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica.
L’abilitazione potrà essere ottenuta mediante il superamento di un esame di abilitazione (artt. 3 e 5). Le Regioni e le Province autonome, mediante bando con cadenza almeno biennale, pubblicato con avviso pubblico e sul proprio sito istituzionale, dovranno organizzare sessioni d'esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati sul proprio territorio regionale (art. 4).
Superata la prova d'esame, il candidato consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova.
Tale abilitazione consente l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L'elenco nazionale sarà tenuto dalla Direzione Generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in formato elettronico e sarà alimentato dalle banche dati regionali.
Le Regioni dovranno provvedere a fornire ai soggetti abilitati un apposito tesserino comprovante il possesso della specifica abilitazione (art. 7). (da tuttocamere.it)
leggi il provvedimento
Il Mise fa il punto della situazione su:
Il parere del 10 febbraio 2016 al Comune di Sanremo forisce chiarimenti agli estetisti su possibilità e condizioni per due imprese di condividere lo stesso locale.
leggi il parere
Il parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39365) fornisce chiarimenti alla Camera di commercio di Ancona su Società a responsabilità limitata semplificate, possibilità di cessione di quote a soggetti differenti dalle persone fisiche dopo la costituzione ed iscrizione: effetti, Modifiche dell’atto costitutivo: obbligo deposito dello statuto.
leggi il parere
Il parere del 15 febbraio 2016 (prot. 39343) a notaio e alla Camera di commercio di Brindisi fornisce chiarimenti sull'ammissibilità della costituzione (tramite trasformazione regressiva) di una società tra professionisti costituita da fisioterapisti.leggi il parere
B & B - Possibile in condominio solo se non crea un danno ai condomini
Non c’è ragione per impedire, in via d’urgenza, l’attività di Bed and Breakfast (B&B) all’interno di un condominio se gli altri proprietari non danno una concreta ed effettiva prova di un pregiudizio ad essi derivante da tale attività.
È quanto chiarito dal Tribunale di Milano con una recente ordinanza (Sez. XIII Civile, Ordinanza del 10 febbraio 2016).
Di recente, la questione dei B&B all’interno degli edifici destinati ad uso residenziale è stata oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile - Sentenza n. 109/2016 del 1° dicembre 2015, depositata il 7 gennaio 2016), la quale ha rivisitato, in senso più restrittivo, il proprio precedente orientamento (espresso con la sentenza 24707 del 20 novembre 2014). Secondo la Corte, la presenza di un esplicito divieto, contenuto nel regolamento di condominio di tipo contrattuale (quello cioè approvato all’unanimità o con la stipula del rogito notarile, in sede di acquisto dalla ditta costruttrice), impedisce al singolo condomino di adibire il proprio appartamento ad attività di affittacamere. Ciò perché, se il regolamento vieta destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, allora non c’è spazio né per i B&B, né per l’attività alberghiera.
È chiaro, però, che se tale divieto non è esplicitato nel regolamento, quello che succede nelle quattro mura del singolo appartamento non può riguardare il condominio, né esso può stabilire l’uso che il proprietario debba fare della propria abitazione. Salvo che ciò costituisca un danno per l’intero edificio. Danno che - sottolinea la sentenza in commento - deve essere dimostrato concretamente.
In altre parole, l’amministratore di condominio, che agisce per conto di tutti gli altri condomini, ha sempre l’obbligo di dimostrare il grave pericolo che giustifica l’emissione di un provvedimento d’urgenza volto a bloccare l’attività di B&B.
Qualora non venga soddisfatto tale onere, la richiesta non potrà che essere rigettata.
La posizione del Tribunale di Milano, dunque, rispetto alla recente giurisprudenza, è certamente più favorevole al proprietario, ammettendo la possibilità di uno stop all’attività di Bed and Breakfast, ma solo dietro rigorosa prova di un danno imminente alla tranquillità e alla sicurezza di tutti gli altri proprietari.(tuttocamere.it)
L'ordinanza del Tribunale di Milano, è in calce a questo link
La sentenza della Cassazione è disponibile a questa pagina
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Conflitto di interessi nei provvedimenti autorizzatori
News inviata il 27 febbraio 2016
"Non v’è dubbio che la previsione del coinvolgimento delle parti sociali (cfr rappresentanti di categoria) riguardi i soli procedimenti generali, dato che le disposizioni impugnate si riferiscono all’attività dei Comuni volte a definire «le condizioni, le procedure e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni» (art. 11) ovvero «i criteri e le modalità per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento dell’esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica» (art. 17, comma 1). In nessun modo la legge regionale prefigura la possibilità che i soggetti indicati possano interferire, invece, con le determinazioni spettanti alle autorità competenti in ordine alle singole domande di autorizzazione; ciò che sarebbe vietato dall’art. 14, numero 6), della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE. "
In tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza 39 del 25 febbraio 2016 disponibile all'indirizzo Sentenza Corte costituzionale e rappresenta un punto fermo a proposito di quella particolare disposizione prevista anche nel d.lgs 59/2010.
Nuove risoluzioni del Mise
Sono state pubblicate dal Mise le seguenti nuove risoluzioni:
La risoluzione n. 11667 del 19 gennaio 2016, che risponde al quesito formulato da una società operante nell’ambito della rilevazione dei prezzi negli esercizi di grande distribuzione, alla quale è stato opposto il diniego da parte di alcuni operatori.
Leggi la risoluzione
La risoluzione n. 3064 del 12 gennaio 2016, reca chiarimenti sul regime di orari di apertura e di chiusura nel caso di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.Leggi la risoluzione
La risoluzione n. 233114 del 13 novembre 2015,Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) in merito alla qualificazione professionale per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio alimentare e per la somm Leggi la risoluzione
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Gazebo su area pubblica ed edilizia privata
News inviata il 18 febbraio 2016
Ogni trasformazione edilizia del territorio necessita di essere previamente assentita dal Comune. Anche quando è quest'ultima proprietaria del suolo ovvero della costruzione oggetto di ristrutturazione, ma l'iniziativa dell'intervento fa capo al gestore del chiosco-bar cui è destinato l'immobile oggetto di intervento. In tal senso Cons. di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 498. Un approfondimento sul Quotidiano PA delle leggi d'Italia
Spiagge: aperto tavolo con Governo sulla Bolkestein
Aste per le nuove concessioni, proroga almeno trentennale per le vecchie, in attesa della imminente sentenza della Corte di Giustizia europea. Sono alcuni dei temi caldi sulla questione del rinnovo per le spiagge delle concessioni demaniali. Leggi tutta la notizia di regioni.it
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Il punto di vista di Cassese su SUAP e altro
News inviata il 17 febbraio 2016
Una interessante analisi della situazione economica in Italia, ovvero perchè l'economia è in stagnazione. Con riferimento al SUAP, andrebbe preso in considerazione il fatto che il reale problema è la successione delle norme contraddittorie tra di loro, più che l'informatizzazione del SUAP che, difatto, c'è. Le preoccupazioni emergono sopratutto dopo la lettura dello schema di decreto legislativo relativo alla SCIA che, se approvato, creerà non pochi problemi interpretativi ed applicativi.
https://lookaside.fbsbx.com/file/aspen_tavola-rotonda_11_02_16.pdf?token=AWySpfzuXIcxK3IN2obV6OeazUqU4LqK3NseOcjyq64I60a_63ucxk4erKx7mGsq0HJ2x_PbC-KvF3AYM6vmmG65eIKbanbnm1qbc4PC57zu_g
Incostituzionale la legge della regione Piemonte che pone vincoli all'attività di NCC autocorriere
La Corte cost. ha affermato che "essendosi assunto il legislatore statale il compito di conciliare la libertà di iniziativa economica con l’esigenza di sicurezza dei viaggiatori (art. 1), le regioni sono abilitate a regolare gli oggetti indicati dalla stessa legge statale (art. 4) e, in generale, la gestione del servizio (sentenze n. 30 del 1998 e n. 135 del 1997), ma non possono introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che, lungi dal rispettare i «criteri di tutela della libertà di concorrenza» fissati nella legge statale (art. 4, comma 1), penalizzerebbero gli operatori “interni”, data l’assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni (art. 5, comma 3)." In tal senso la sentenza n. 30 del 17 febbraio 2016.
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0030s-16.html
In Lombardia si contrasta il gioco con vincita in denaro
Dal mio libro sui giochi, FAG Editore di tanti anni fa: (In allegato le ultime novità dalla Regione Lombardia. Mi secca ammetterlo, ma all'epoca, solo la Lega Nord cercò di contrastare l'introduzione delle slot) "Porta la firma dei deputati Gasparri, Rositani, La Russa, D’Onofrio, Cardiello, Mascone, Tagini, Del Noce e Pezzoli, la proposta di legge presentata il 15 aprile 1994 che attraverso la modifica, ancora una volta, dell’art. 110 del Tulps ha rivoluzionato il concetto stesso del trattenimento. Gli intenti potevano essere lodevoli. Come risulta dai lavori parlamentari: “scopo delle modifiche è di rendere giustizia ad un settore troppo dimenticato e di consentire che, oltre alla tipologia universalmente riconosciuta di apparecchi da trattenimento (videogiochi, flipper, elettrogrammofoni) il settore possa finalmente accedere all’utilizzo di questi apparecchi che consentano, come di fatto già consentono nei luna park e nei parchi attrezzati (nda vedi legge 18 marzo 1968 n. 337 e decreto interministeriale 23 aprile 1969), la vincita di piccoli premi. Se ne ricaverebbe, continua la relazione alla proposta di legge, un beneficio enorme sotto il profilo morale: le modestissime vincite in natura scoraggerebbero la pratica del gioco d’azzardo in quanto la gratificazione viene raggiunta appunto mediante il premio consentito; premio in natura che certamente devierebbe dal premio in denaro, con beneficio sia dei gestori che dei fruitori. La vincita, in sostanza, appaga; quando essa rimane circoscritta nel modo da noi indicato, non è socialmente pericolosa ma soddisfa semplicemente quella parte di vanità che è in ogni essere umano”.
Il disegno di legge, nella seduta dell’11 luglio 1995, venne approvato all’unanimità dalla X Commissione della Camera dei Deputati. Il 2 agosto dello stesso anno, il testo licenziato fu preso in esame dalla corrispondente Commissione del Senato che dopo la pausa estiva lo approvò nella seduta del 13 settembre 1995 non senza aver attentamente valutato i rischi che avrebbero potuto conseguire alla diffusione di questi apparecchi da trattenimento. Alcuni componenti della Commissione del Senato, in pratica, manifestarono preoccupazione per la facilità con la quale gli apparecchi da trattenimento potevano essere trasformati da leciti in illeciti consentendo il gioco d’azzardo e il rischio dell’infiltrazione della criminalità organizzata in questo bussines. Ma furono inascoltati con le conseguenze che oggi sono davanti agli occhi di tutti.
A questo indirizzo la nota della regione diretta ai comuni con le novità in materia di prescrizioni per i PE. https://lookaside.fbsbx.com/file/infocomuni%20da%20regione%20lombardia%20no%20slot.pdf?token=AWw0TIFing2wKGtyK9UiHgnh3e0SYCu8d6UQ2_rPLDCbHFwHDL3ZWBvdILbcf5sSQsX-nEwjZw8vJKOUG3Ext2wt0RhZeZNpDdo0jYcqVwsBWw
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La vendita da parte degli imprenditori agricoli
News inviata il 15 febbraio 2016
Se ad un’azienda florovivaistica deve essere permessa la vendita dei propri prodotti e dei beni strettamente riconducibili alla sua attività, ciò non può comportare che la medesima si renda attiva nella vendita di prodotti che solamente in senso estremamente lato possono avvicinarsi al giardinaggio; dai barbecue carrellati ai vasi in ceramica, dalle padelle alle graticole, dai tavoli e sedie in vimini o in plastica alle case in legno prefabbricate ad uso deposito da giardino. In tal caso, infatti, deve prioritariamente presentare al Comune la Scia di ampliamento se l'originaria comunicazione limitava a 20 mq lo spazio utilizzato per il commercio. (E diciamo noi, dovrebbe rispettare le prescrizioni urbanistiche.) Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 131 del 18 gennaio 2016. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=7AFHUN3RKC6SY2JCDOVH5BH2CQ&q=
Affitto di poltrona: come la vede il Mise
Con due nuovi pareri - il primo del 8 febbraio 2016, Prot. 32215 e il secondo del 10 febbraio 2016, Prot. 35008 – il Ministero dello Sviluppo Economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due Comuni, torna sull’argomento dell’attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all’interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina».
Nel primo parere vengono affrontate più questioni:
a) il problema della possibilità di ricorrere all’istituto dell’ “affitto di cabina” anche nei casi in cui l’attività esercitata dal cedente sia attività diversa da quella che intende intraprendere il concessionario;
b) se il cedente debba essere in possesso, personalmente o attraverso la figura del responsabile tecnico, dei requisiti richiesti per l’attività oggetto dell’affitto di cabina/poltrona;
c) se il cedente, qualora fosse necessaria la nomina del responsabile tecnico per l’attività che intende svolgere il concessionario, debba presentare una SCIA per la stessa da cui si evinca il direttore nominato;
d) se due diverse attività possano coesistere nel medesimo locale, pur essendo intestate a due titolari diversi;
e) se è possibile estendere la fattispecie del c.d. “affitto di poltrona” ad attività artigianali diverse da quella di acconciatore ed estetista, con espresso riferimento alle «attività artigianali di onicotecnico e di tatuatore e piercing».
Nel secondo parere viene affrontato il problema della regolarità dello svolgimento dell’attività di estetista per la quale, da soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in medesimo locale.
Lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome è da ritenersi possibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell’attività medesima.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. La news è di tuttocamere.it
I pareri sono disponibili all'indirizzo: http://www.tuttocamere.it/files/artigianato/2016_32215_Nota_MSE.pdf e http://www.tuttocamere.it/files/artigianato/2016_35008_Nota_MSE.pdf
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