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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Regolamentata la navetta turistica: ma non è il trenino elettrico, che aveva necessità, invece, di regolamentazione
News inviata il 13 dicembre 2015
La “navetta turistica” e' considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si definisce «navetta turistica» il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.
La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada.
La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h.
Ai fini della circolazione sulla strada, per condurre le navette turistiche è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso. La news è di tuttocamere.it Il testo del decreto è disponibile a questo indirizzo http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=rWIbnW37O+iCcPJwxwWieA__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-04&atto.codiceRedazionale=15G00206&elenco30giorni=true
Variazioni nei PE: le regole in Emilia Romagna
La Regione Emilia Romagna ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale, 2 novembre 2015, N. 1651 la modulistica per le modifiche ai PE. A prescindere dai dubbi che sussistono a proposito della sua legittimità, in relazione al fatto che la disciplina di settore non prevede alcun onere a proposito, leggi il testo della delibera, che è stata pubblicata sul BUR Num. 320 dell' 11 dicembre 2015. http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2015/1779
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Niente sanzioni per la Scia viziata da irregolarità
News inviata il 1 dicembre 2015
Niente più sanzioni per coloro che presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) irregolare, in quanto incompleta di un dato essenziale. Ciò in quanto l'intervenuta abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge 241/1990 disposta dalla legge Madia fa venir meno tutte le altre disposizioni sanzionatorie previste nelle discipline di settore, ed anche quelle delle leggi regionali. Lo ha chiarito l'Anci rispondendo ad uno specifico quesito posto da un comune veneto con una nota del 16 novembre.https://www.facebook.com/download/1721122488120408/scia_124.pdf
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Esercizio di attività commerciale: i requisiti morali richiesti vanno interpretati tassativamente
News inviata il 30 novembre 2015
L'art. 71, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 59 del 2010 prevede alcune ipotesi interdittive rispetto all'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione. Tale fattispecie non è suscettibile di interpretazione estensiva nei confronti di altre ipotesi analoghe ma non riconducibili a quelle contemplate dalla norma. Lo ha stabilito il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sent., 9 novembre 2015, n. 978 dopo aver dato conto dei due opposto orientamenti emersi in giurisprudenza in materia di confisca allargata e confisca di prevenzione, la scelta è caduta sull'interpretazione tassativa delle ipotesi interdittive, in ossequio al principio di libertà di iniziativa economica privata. In tal senso, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 9 novembre 2015, n. 978. La news è del Quotidiano PA delle leggi d'Italia.
Sale gioco, il Tar stoppa gli interventi anti-ludopatia dei sindaci
In materia di contrasto alla ludopatia, i Comuni non possono impiegare la propria potestà di pianificazione e regolamentazione edilizia per introdurre nuovi divieti basati sulla distanza per i centri di raccolta di scommesse o estenderli ai locali dotati di slot machine o videolottery, forzando l’interpretazione della normativa statale o regionale in materia di contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Leggi tutto l'articolo di Mauro Calabrese pubblicato sul quotidiano giuridico del Sole24ore. http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-11-25/non-spetta-comuni-imporre-nuovi-limiti-insediamento-sale-gioco-rispetto-luoghi-sensibili-113544.php?uuid=ABHPNqy
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La vendita itinerante di frutta e verdura
News inviata il 26 novembre 2015
Anche l'attività di vendita esercitata dagli imprenditori agricoli deve essere svolta ed autorizzata in base alle regole generali che regolamentano le attività commerciali. Lo sostiene il Ministero dello sviluppo economico nel parere n. 174892 del 29 settembre 2015, il quale non tiene conto né del fatto che la giurisprudenza afferma tutt'altro né che il Ministero delle politiche agricole, solo pochi mesi fa, ha avocato la propria esclusiva competenza.
Un mio approfondimento sul quotidiano PA delle leggi d'Italia all'indirizzo https://www.facebook.com/download/1173188869375619/vendita%20prodotti%20agricoli_mise.pdf
Orari: tutto resta come sta (e c'era da immaginarlo)
Tornata nuovamente nel dimenticatoio al Senato, la proposta di legge sugli orari dei negozi, approvata dalla Camera a settembre dello scorso anno, rischia di essere archiviata definitivamente. Sul testo infatti, già alla Camera ma in particolare nell'iniziale passaggio al Senato, sono emerse fratture all'interno della maggioranza, con Scelta civica e Ncd che si sono dette contrarie alla riforma, che di fatto supera le liberalizzazioni nel commercio volute da Mario Monti. Per saperne di più: http://www.publicpolicy.it/proposta-legge-orari-negozi-54106.html
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Spazi ristretti, niente luce e acqua: condizioni deprecabili per i volatili. Sanzionato il commerciante
News inviata il 18 novembre 2015
Due news (interessanti) riportate dal quotidiano giuridico dirittoegiustizia Giuffrè editore:
Spazi ristretti, niente luce e acqua: condizioni deprecabili per i volatili. Sanzionato il commerciante.
Cade l’accusa di “maltrattamento di animali”. Ciò nonostante, è da censurare la condotta dell’uomo che vendeva al mercato dieci cardellini e tre passeri, tenendoli in una gabbia piccola, coperta da una stoffa e senza acqua. Possibile contestare l’ipotesi di “abbandono di animali”.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45691/15; depositata il 18 novembre)
ed, inoltre,
Prodotti pericolosi: per l’immissione sul mercato basta la detenzione in disponibilità per la clientela
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 112, comma 2, d.l.gs. n. 206/2005 l’immissione sul mercato di un prodotto pericoloso comprende non solo la messa in circolazione dello stesso, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata, dal momento che secondo la disciplina dell’Unione Europea l’immissione sul mercato si realizza quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito sul mercato comunitario.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45635/15; depositata il 17 novembre)
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pag: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 (di 346)
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