Concorso per assegnazione di sede farmaceutica: l’attività svolta dal farmacista socio di società di persone va equiparata a quella del titolare di farmacia
News inviata il 9 agosto 2017
In sede di concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, è illegittima la parificazione, nell’assegnare il punteggio ai titoli posseduti dal candidato, dell’attività svolta dal farmacista socio di società di persone a quella del collaboratore, atteso che la prima coincide con l’attività svolta dal titolare dell’esercizio farmaceutico.
Ha affermato il Tar Trento, con la sentenza 3 agosto 2017 n. 249, che nell’ambito della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile alcuna discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, nei limiti delle tipologie ammesse, al cui interno la direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi. Ha aggiunto il Tribunale che nelle società di persone (ad eccezione delle società in accomandita semplice), come tali sfornite di personalità giuridica, sussiste la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, il che comporta, per ciascun socio, in termini giuridici di dover rispondere dell’adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 cod. civ.), ed in termini economici di sopportare un rischio di impresa non limitato al denaro o ai beni conferiti, a ciò corrispondendo l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 cod. civ.) del potere di amministrazione e di concorrere nella direzione dell’impresa sociale. Dunque anche per un profilo civilistico non sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone ed in particolare di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio sia compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico.
Leggi la sentenza.
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