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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Riforma enti locali in FVG. La LR 26/2014 e la nuova governance necessaria
News inviata il 11 marzo 2015
Quando di tratta di erogare servizi non sempre "piccolo è bello". La necessità di collaborare, pertanto, tra più enti al fine di offrire a cittadini ed imprese professionalità altrimenti impossibili, consiglia di "utilizzare" al meglio le possibilità previste dalla nuova legge regionale. Leggi l'articolo di Marilisa Bombi http://piazzatraunikgorizia.blogspot.it/2015/03/la-lr-262014-e-la-nuova-governance.html
Giochi e vincoli regionali
Illegittima la licenza rilasciata dalla Questura che non tiene conto delle previsioni in punto di prevenzione della ludopatia dettate dalla legge regionale, la quale non può ritenersi applicabile solo alle autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. e non anche alle autorizzazioni ex art. 88, in quanto contrasterebbe con la ratio della legge la sua applicazione alle prime, in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività, invece che alle seconde, relative ad esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio della ludopatia è certamente maggiore. TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. II, 19 FEBBRAIO 2015. La news è di www.lexgiochi.it (segue approfondimento)
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I diritti del Suap
News inviata il 8 marzo 2015
Chi ha ragione? Marilisa Bombi che per PL.COM aveva affrontato la questione connessa ai diritti SUAP nell'approfonfimento dal titolo "Diritti o pretese", giungendo alla conclusione che i diritti pretesi dai comuni sono illegittimi perchè nessuna norma di legge li prevede o ha ragione il Mise il quale sostiene che i diritti sono legittimi?
http://www.suapanorma.it/cgi-bin/pagine/MISE%20diritti%20istruttori%20SUAP.pdf
L'approfondimento di Marilisa, viene reso disponibile attraverso la pagina Facebook della Comunità di pratica https://www.facebook.com/groups/comunitadipratica/
Individuazione delle aree di pertinenza delle nuove farmacie da parte dei Comuni: inammissibile la questione di legittimità costituzionale
La vigente disciplina in materia di piante organiche delle farmacie affida ai comuni un potere in contrasto con diversi principi costituzionali, tra i quali quello del conflitto di interessi. La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale posta dal Tar Veneto in quanto attraverso l'impostazione adottata dal Giudice amministrativo si veniva a proporre un giudizio di costituzionalità in via diretta non ammesso dall'ordinamento. Leggi l'pprofondimento di Marilisa Bombi pubblicato sul Quotidiano per la PA delle Leggi d'Italia:
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#primapag=PKQT0000131614,NOTXT=1
Nuovi pareri del Mise pubblicati online
Sono stati pubblicati online diversi pareri del Mise alla cui lettura si rimanda e, come di consueto, non tutti condivisibili. Ma ormai, criticarli, è come sparare sulla croce rossa. Come di consueto, ci si riserva di commentare i più interessanti. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/concorrenza-e-commercio/risposte-ai-quesiti/tutte-le-risposte
Speciale Friuli Venezia Giulia
Martedì 10 marzo al centro Bratuz di viale XX settembre, alle 18.30 si svolgerà un incontro di approfondimento della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.” L’illustrazione dei contenuti della legge è stata affidata al prof. Leopoldo Coen, vicedirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine e docente di diritto amministrativo. E ciò anche in relazione al fatto che il prof. Coen è stato componente della Commissione paritetica regionale. L’incontro si propone di approfondire le questioni connesse all’entrata in vigore della nuova legge che, in forza della autonomia statutaria nel Friuli Venezia Giulia nella materia di ordinamento delle autonomie locali, anticipa, di fatto, la riforma nazionale ed il cui obiettivo dovrebbe essere quello di trasformare l’attuale complesso ordinamentale.
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La decadenza è un atto dovuto
News inviata il 5 marzo 2015
L’art. 4, l. n. 287/1991, configura un’ipotesi di decadenza ex lege. Infatti, benché impropriamente definita come revoca, si tratta di un effetto giuridico che si determina al verificarsi delle condizioni di non esercizio indicate dalla detta norma e che comporta, da parte dell'autorità competente, l'adozione del provvedimento conseguente che si pone alla stregua di un atto dovuto di natura ricognitiva - dichiarativa, salvo che non intervenga una proroga rilasciata a seguito di apposita motivata richiesta, tuttavia, prima del decorso del termine assegnato dalla legge. Ne consegue che, qualora tale proroga non risulti rilasciata ed il titolare della detta autorizzazione non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio, si è in presenza di un'ipotesi di decadenza dell'autorizzazione precedente. In tal senso il Consiglio di Stato, sezione V con la sentenza 852 depositata il 23 febbraio 2015.
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Il gestore del bar non è responsabile degli schiamazzi esterni al locale
Se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell’esercizio pubblico avviene all’esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario fornire elementi atti ad evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell’evento. Per cui, il titolare del locale che si è attivato con cartelli rivolti ai clienti per chiedere di evitare rumori molesti non può esser considerato responsabile per gli schiamazzi fatti all’esterno. In tal senso Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9633/15; depositata il 5 marzo.
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Il responsabile in lavanderia
News inviata il 4 marzo 2015
Regione Piemonte: ai sensi dell'art. 39 c. 4 della L.R. 8 del 7 maggio 2013 le tinto lavanderie già in esercizio all' entrata in vigore della suddetta, devono provvedere ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015 a nominare il responsabile tecnico . In caso contrario non possono proseguire l'attività. (Monica Rondoni)
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PEC e riproduzione dei documenti illeggibili
News inviata il 3 marzo 2015
Se la documentazione trasmessa alla PA, via PEC, non è leggibile, è dovere del responsabile del procedimento richiedere un nuovo invio dei file. Ciò in quanto, secondo il Tar del Friuli Venezia Giulia, in tal caso non si può parlare di integrazione documentale, che la legge non ammette, bensì di riproduzione degli stessi.
E’ illegittimo il divieto disposto dal Comune di prosecuzione dell’attività iniziata a seguito della presentazione di una di SCIA, soltanto in quanto uno dei file digitali contenenti la documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività non risulta apribile e dunque visionabile. Ciò in quanto, a fronte di una SCIA presentata in via telematica l’Amministrazione procedente è tenuta al rispetto delle regole che ordinariamente dovrebbero regolamentare i rapporti con i privati, e, prima di tutte, quella del principio di leale collaborazione.
Sta cdi fato che il Tar per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 610 depositata il 3 dicembre 2014 ha respinto la tesi del Comune, il quale aveva sostenuto che l’incompletezza documentale comportava di fatto l’inefficacia della SCIA: Legittimando, con ciò l’esercizio dei poteri inibitori dell’attività, ritenendo che non incombesse sulla Amministrazione alcun obbligo di domandare l’integrazione della documentazione incompleta o illeggibile.
Ma n on ha condiviso questo punto di vista il Giudice amministrativo, il quale ha affermato che la PEC, quale tecnologia telematica, equivale a notificazione a mezzo posta ed è strumento con il quale i privati possono relazionarsi con la pubblica amministrazione. Con la conseguenza che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina, di fatto, una presunzione di conoscenza da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 del codice civile. Spetta al destinatario, pertanto, in un’ottica collaborativa, rendere edotto il mittente del fatto che il file è illeggibile, in quanto incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione. Difficoltà di conoscenza legata all’utilizzo dello strumento telematico. Era dovere del Comune, in pratica, fissare un termine per ovviare al problema, con l’avvertimento che soltanto il mancato tempestivo adempimento avrebbe determinato l’esercizio dei poteri inibitori. In sostanza, ha chiarito il Collegio, l’impossibile lettura dei file non comporta la necessità di chiedere un’integrazione documentale, in quanto il documento era stato inviato. In questi casi ci si trova dinnanzi alla necessità soltanto di sollecitare, nell’interesse del soggetto che ha trasmesso la PEC, una riproduzione della documentazione medesima in un formato che può essere visionato dall’Amministrazione.
La sentenza è disponibile all'indirizzo:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GCV64DGZWWSX5M4FBR7VKZKVPU&q=
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pag: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 (di 346)
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