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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


No alle concessioni del Comune per nuovi dehors a causa dell'innalzarsi dell'inquinamento acustico
News inviata il 17 febbraio 2015

La concessione di suolo pubblico a bar e ristoranti va motivata. E non è certamente sufficiente richiamarsi ad un ipotetico piano di riqualificazione urbana se, allo stato dei fatti, non c'è in atto nulla di concreto. Al contrario il Tar ha ritenuto preminenti i pareri (obbligatori) del Quartiere, che ponevano l'accento sulla vocazione residenziale della strada, sulla scarsità di parcheggi, sulla conformazione della stessa, con particolare riferimento ai portici, che amplificano i rumori esterni provenienti dai passanti e soprattutto dagli avventori dei numerosi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande presenti nella strada. Tali concessioni avrebbero prodotto l'ulteriore aggravarsi della già grave situazione di inquinamento acustico della strada, in quanto l'installazione dei nuovi "dehors", avrebbe costituito ulteriore attrattiva a sostare e consumare -all'aperto- - negli esercizi che ne avessero fatto espressa domanda al Comune.
Leggi l'articolo di Marilisa Bombi, pubblicato sul Quotidiano enti locali delle Leggi d'Italia.
http://qel.leggiditalia.it/#primapag=34CS1000130334,from=QEL


Vecchie regole per nuove tendenze
News inviata il 16 febbraio 2015

Con la recente Sentenza n. 20 del 14 gennaio 2015, il T.A.R. Sardegna ha ritenuto illegittimo un regolamento comunale che vietava agli esercizi di vendita l’uso di strutture precarie, quali ad esempio gazebo e dehors, per lo stazionamento dei clienti che scelgono di consumare sul posto, magari di fronte al negozio, i prodotti alimentari acquistati un attimo prima. “Non si spiega – a detta del T.A.R. – la limitazione posta dall’impugnato regolamento in relazione all’attività di mera vendita, che può essere esercitata anche in locali privi di quei particolari requisiti richiesti per la somministrazione”. Al di là del caso singolo, la tendenza al consumo immediato dei prodotti alimentari presso gli esercizi di vendita, è un fenomeno relativamente recente ma già piuttosto diffuso nelle città italiane, in linea con l’affermarsi di nuove abitudini di acquisto che vedono il consumatore sempre più esigente in termini di qualità di prodotti e servizi, oltre che di flessibilità degli orari. A fronte di questa nuova filosofia di consumo, spesso incentrata sulla valorizzazione della componente emozionale, si è sviluppata una risposta in termini di offerta tesa a trasformare l’atto dell’acquisto in un’esperienza sensoriale a tutto tondo, il cui scopo è soddisfare una serie di aspettative della persona che solo in minima parte sono riconducibili al bisogno di alimentarsi.
La notizia è di www.infocommercio.it


Occasionalmente estetista e acconciatore lavorano assieme
News inviata il 13 febbraio 2015

Si ritiene possibile l’esercizio dell’ attività di estetista da parte del professionista che si rechi ad operare presso altra sede in cui sia già legittimamente esercita l’attività di acconciatore (così come il caso inverso) , purché esso sia preceduto dall’ adeguamento dei locali e da apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico - sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge. Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il parere 19468 dell’11 febbraio 2015. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/2015_Attivita_temporanea_di_acconciatore_ed_estetista.pdf


Scia con allegato non visionabile: illegittimo il provvedimento comunale di divieto prosecuzione attivita'
News inviata il 12 febbraio 2015

E' stato giudicato fondato da parte del TAR di Trieste il ricorso avanzato da Telecom Italia avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione attività disposto dal Comune di Pocenia a seguito di presentazione di Scia attraverso pec, per modifica impianto fisso di telefonia mobile esistente. Il provvedimento comunale poggiava le sue motivazioni su un duplice ordine di ragioni; quella che viene in rilievo ai fini della presente nota è il fatto che uno dei file digitali contenenti la documentazione allegata alla segnalazione, non risultava apribile e dunque visionabile. Il Collegio, con sentenza semplificata del 3 dicembre 2014, n. 610, ha stabilito l'illegittimità del provvedimento comunale in quanto nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall’articolo 1335 Cod. civ. Nel caso in discussione non si trattava di richiedere un'integrazione documentale, bensì di sollecitare la riproduzione dello stesso in un formato visionabile dall'amministrazione. Era quindi dovere del comune, in un'ottica collaborativa, rappresentare agli interessati la circostanza, fissando un termine per ovviare al problema, con l’avvertimento che il mancato tempestivo adempimento avrebbe determinato l’esercizio dei poteri inibitori.
Leggi la sentenza:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GCV64DGZWWSX5M4FBR7VKZKVPU&q=

Slot-machine senza nullaosta, la pena può anche essere solo amministrativa
In tema di giochi d’azzardo, è in linea di principio lecito l’apparecchio elettronico in cui, insieme all'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere la propria strategia, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro (ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro). La mancanza del relativo nullaosta è punibile non ai sensi dell’art. 718 c.p. (esercizio dei giochi d’azzardo), ma in via amministrativa. In tal senso Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6183/15; depositata l’11 febbraio. www.dirittoegiustizia.it


Rischia la revoca della licenza il tabaccaio che si assenti dalla rivendita anche per breve tempo
News inviata il 11 febbraio 2015

Una normativa che risale a circa 70 fa, impone al titolare di una rivendita di tabacchi di non assentarsi nemmeno un attimo, a meno che non venga prioritariamente autorizzato ad avvalersi di un assistente. Leggi il commento di Marilisa Bombi pubblicato sul Quotidiano enti locali delle Leggi d'Italia, a proposito della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Quarta, depositata il 29 gennaio 2015. http://qel.leggiditalia.it/#primapag=34CS1000129966,from=QEL

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