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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Bollo virtuale, relativi accessori, interessi e sanzioni - Versamenti con il modello F24
News inviata il 9 febbraio 2015

A partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, dovranno essere effettuati mediante il modello F24.
Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati al bollo virtuale, fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme di cui sopra potranno essere effettuati anche utilizzando il modello “F23”. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 3 febbraio 2015, n. 14261/2015.
In un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.
Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate prevede l’estensione di tali modalità di versamento anche alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
In pari data, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha fatto seguito la pubblicazione della Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015, con la quale, per consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE - RATA”;
- “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE - ACCONTO”;
- “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE - Sanzioni”;
- “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE - Interessi”.
I suddetti codici tributo sono utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello “F24 Enti pubblici”.
La news è di www.tuttocamere.it
Leggi la cicolare integrale
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Risoluzioni/Archivio+risoluzioni/Risoluzioni+2015/Febbraio+2015+Risoluzioni/Risoluzione+n+12E+del+03+febbraio+2015/3+2+2015-+risoluzione+estensione+f24+bollo+virtuale.pdf


Il Comune punisce il bar che serve snack caldi
News inviata il 7 febbraio 2015

Violare le prescrizioni sanitarie comporta violazione degli articoli 9 e 10 del TULPS, con ciò rendendo legittima la sospensione dell’attività disposta dal Comune. Lo ha stabilito il T.A.R. Lombardia, Sezione I, con la sentenza n. 309 depositata il 29 gennaio 2015. Leggi l'approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato sul uotidiano enti locali delle leggi d'Italia.
http://qel.leggiditalia.it/#primapag=34CS1000129679,from=QEL


Modello Scia: la proposta della Regione Toscana. Di Monica Rondoni
News inviata il 5 febbraio 2015

Ma comuni e regioni hanno acquisito il concetto che tra la Dia e la Scia c’è un baratro e che, di conseguenza, i contenuti della Scia non possono essere i medesimi che venivano necessariamente richiesti per la Dia? Soprattutto nel periodo in cui la stessa, dopo il dl 35/2005, ha avuto efficacia autorizzatoria, seppur differita.
E’ in forza di tale fatto che la tendenza dei SUAP è comunque quella di predisporre modelli piuttosto lunghi (tali modelli solitamente sono validati dalle Regioni competenti). Il modello della Regione Toscana recentemente approvato dalla Giunta è uno di questi. E c’è da sperare che non ne venga neanche proposta l’estensione a livello nazionale. Ciò in quanto, oltre che lungo è poco intellegibile. Del resto, un modello unico per le Scia commerciali/produttive (anche se previsto da legge) sarà di difficile realizzazione, a meno che non si decida di cambiare approccio e considerare la Scia ciò che dovrebbe essere: ovvero una comunicazione che, essendo corredata dalle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e dalle certificazioni tecniche (o asseverazioni che dir si voglia) attentanti il rispetto dei requisiti oggettivi (o presupposti) legittima l’esercizio dell’attività in quanto rispetta i parametri previsti dalla disciplina di riferimento.
Ogni tipologia di attività ha le sue peculiarità, dovute alle diverse normative nazionali e regionali che le disciplinano e ogni attività, pertanto, deve avere una sua agibilità distinta. L’interrogativo, pertanto è d’obbligo: come si può avere una modulistica unificata se non lo è la normativa? L’unica cosa che accomuna le diverse tipologie di attività è l’art. 19 della L. 241/90 che disciplina le SCIA.
Ma la SCIA altro non è che un adempimento attraverso il quale l’interessato trasmette al SUAP le certificazioni prescritte dalla disciplina di settore. Con un modello unico (anche qualora questo preveda una sezione specifica con un quadro variabile) si rischia di richiedere all’interessato documentazioni e dichiarazioni eccessive per le tipologie di attività più semplici e di omettere dichiarazioni o documentazioni per attività invece più complesse.
Relativamente al modello elaborato dalla Regione Toscana d’intesa con l’Anci regionale, si possono sviluppare, a primo acchito, le seguenti osservazioni, calate a livello nazionale.

Osservazione 1: Il modello contiene moltissime specifiche dichiarazioni tecniche relative al fabbricato e ai locali di natura urbanistica/edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza impianti, di sicurezza lavoratori che nella maggioranza dei casi non sono nemmeno previste da legge.

Osservazione 2: In merito alle autocertificazioni è il caso di ricordare che il privato:
a) Può autocertificare con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (Es. :residenza, nascita, titolo di studio, assenza di condanne penali, ecc.);
b) autocertificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art 47 – D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.) altri stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato o che risultino da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso
c) L’interessato, pertanto, non puo' autocertificare requisiti di natura tecnica (anche se questi risultano da certificazioni, autorizzazioni o altri documenti rilasciati da soggetti titolari di funzioni pubbliche in suo possesso). In questo ultimo caso, infatti, o li allegherà o dovrà ricorrere ad attestazioni o asseverazioni di tecnici abilitati (art. 19 – legge n. 241/1990 s.m.i.), ovvero a dichiarazione di conformità resa dall’«Agenzia delle Imprese» di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Osservazione 3: Nel modello della Regione Toscana è previsto che l’interessato nell’autocertificazione sottoscriva obbligatoriamente un sacco di dichiarazioni tecniche con il rischio che lo stesso incorra in false dichiarazioni. Tali dichiarazioni dovrebbero essere rese invece, se previsto da normativa specifiche di settore, da professionista.
Lo sforzo elaborativo della Regione Toscana mette in luce, oggi quanto mai prima d’ora, la necessità che il Governo revisioni i procedimenti, così come previsto dal dl 1 e 5/2012. E’ inderogabile la predisposizione di un elenco ragionato delle attività soggette a SCIA con la specifica di quali sono i requisiti tecnici prescritti che devono essere oggetto di specifica asseverazione/certificazione tecnica.

Osservazione 4: nel modello ci si limita a prevedere la segnalazione di inizio attività di […] lasciando all’iniziativa del compilatore specificare l’attività che si va ad avviare con la SCIA. Sarebbe auspicabile l’inserimento di un elenco delle attività soggette a SCIA. Non si trova poi nel modulo una sezione dedicata a specificare se trattasi di nuova attività, acquisto d’azienda, trasferimento o quant’altro. (Anche se questo aspetto è irrilevante consentirebbe di gestire con maggiore efficacia il procedimento.)

Osservazione 5: Essendo un modello unico i requisiti professionali non sono elencati esplicitamente per ogni tipo di attività. Senza un elenco specifico dei requisiti idonei si rischiano dichiarazioni improprie con la conseguente apertura dell’attività in assenza di requisiti.

Gennaio 2015


Luna park nella Lista del patrimonio immateriale UNESCO: Una sfida da cogliere
News inviata il 4 febbraio 2015

Il luna park nella Lista del patrimonio immateriale dell’umanità dell’ UNESCO. Con questo obiettivo è stata predisposta la complessa documentazione da presentare ad un’apposita commissione. Leggi tutta la notizia di Maurizio Crisanti, direttore dell’ANESV, l'Associazione degli operatori dello spettacolo viaggiante. Ma cosa sono i patrimoni culturali immateriali? L’art.2 della Convenzione UNESCO definisce così i patrimoni culturali immateriali: “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”. Leggi tutto l'articolo. http://mauriziocrisanti.it/2015/02/luna-park-unesco/


La giornata di apertura di un pubblico esercizio
News inviata il 3 febbraio 2015

Sbagliano i carabinieri a ritenere che la “giornata di apertura” di un bar vada fatta con riferimento al giorno solare e, quindi, da mezzanotte a mezzanotte. Ciò in quanto le corrette modalità di calcolo vanno fatte con riferimento all’orario effettivo praticato dal bar; con la conseguenza che se l’orario del PE va dalle cinque di mattina all’una del giorno dopo, non viola l’ordinanza obbligatoria di chiusura l’esercente che rispetta l’orario prefissato. Leggi l’approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato sul Quotidiano enti locali delle Leggi d’Italia a proposito di una recente sentenza Tar Lombardia. http://qel.leggiditalia.it/#primapag=34CS1000129210,from=QEL

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