|
Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Il commercio è stato liberalizzato, ma quello dei sepolcri non è consentito
News inviata il 14 ottobre 2014
Ciò in quanto il manufatto viene realizzato su suolo demaniale e consentito soltanto in forza di una concessione. Lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un «diritto affievolito» in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico. In tal senso Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4841/14; depositata il 26 settembre 2014. Da www.dirittoegiustizia.it
Gli schiamazzi che superano i limiti di normale tollerabilità disturbando il riposo delle persone vanno puniti
Gli schiamazzi prodotti all'esterno del bar dagli avventori, che superano i limiti della normale tollerabilità e che non sono strettamente connessi all'esercizio dell'attività del bar, integrano la fattispecie di reato, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, prevista dal comma 1 dell'art. 659 c.p.. In tal senso, Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 41992/14; depositata il 9 ottobre. www.dirittoegiustizia.it
A proposito delle risoluzioni del Mise. (Prima parte)
Imperativo obbligatorio: diffidare dai pareri del Mise perché non ci può essere alcuna credibilità nei confronti di soluzioni che non tengono conto né della dottrina né della giurisprudenza. Marilisa Bombi, per PL.COM, con una serie di articoli esamina le ultime risoluzioni ministeriali, rilevando gli elementi di criticità.
L’abito non fa il monaco, ma la confezione fa l’alimento
La condotta criminosa del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione si identifica nella violazione delle modalità di conservazione, a prescindere dall’eventuale destinazione a terzi degli alimenti stessi. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 41383/14; depositata il 6 ottobre
www.dirittoegiustizia.it
L'attività di controllo delle DIA (e delle SCIA) prima e dopo l'agosto 2011
La modifica di destinazione d'uso da negozio a ristorante con installazione di canna fumaria non può essere assoggettata a DIA quando l'intervento è realizzato in zona di centro storico per la quale lo strumento urbanistico presuppone il necessario ed ovviamente conforme parere della soprintendenza. Ente che, peraltro, si è successivamente pronunciato negativamente vista la necessità di conservare il decoro dell'immobile anche se lo stesso non era stato “vincolato”. In tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4962/14; depositata il 3 ottobre 2014.
Sigarette elettroniche con nicotina, divieto di vendita ai minori
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2014 l'ordinanza ministeriale 2 settembre 2014 sul divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina.
Il provvedimento proroga quanto già disposto nella precedente ordinanza del 26 giugno 2013, in attesa che diventi legge il divieto contenuto del Ddl Lorenzin, all'esame del Senato.
L'ordinanza prevede, all'articolo 1, il divieto di vendita ai minori minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.
Funghi extracomunitari ma confezionati in Italia: consumatore buggerato col ‘tricolore’ sulla busta
Evidente la concretezza delle accuse mosse nei confronti del legale rappresentante della società, resasi protagonista della discutibile operazione. Consequenziale, e legittimo, il provvedimento di sequestro non solo dei prodotti, ma anche dei macchinari utilizzati per il confezionamento. In Tal senso (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 42874/14; depositata il 14 ottobre) www.diritttoegiustizia.it
|
Fumo: la tutela della salute, innanzitutto
News inviata il 5 ottobre 2014
La più recente disciplina in materia di libertà di iniziativa economica non attiene alla vendita dei generi di monopolio. Con la conseguenza che i principi della libera concorrenza e le recenti novità legislative con finalità liberalizzatrice delle attività economiche (art. 3, comma 7, d.l. n. 138/2011; art. 34, comma 3, d.l. n. 201/2011), non sono estensibili alla vendita dei tabacchi. In tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24 giugno – 25 settembre 2014, n. 4811. Leggi l’approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato dal quotidiano giuridico Giuffrè editore.
I più furbi d’Italia
Molti comuni hanno ricevuto le centinaia di PEC per i cartelloni pubblicitari, come ne abbiamo già parlato con la news del 29 settembre. E, a questo proposito, c’è chi ha deciso di raccontre al pubblico la propria esperienza. Leggi da pagina 42.
I requisiti professionali in base ai pareri del Mise
Monica Rondoni, da Arona, ha aggiornato la tabella relativa ai requisiti professionali prescritti dall’articoli 71 del d.lgs 59/2010. Un utilissimo strumento di consultazione, soprattutto per i nuovi addetti al servizio e che, quindi, non hanno la memoria storica dei pareri che, periodicamente, il Mise diffonde.
Il marmista al cimitero. E’ illegittimo il regolamento comunale di polizia mortuaria il quale non lascia al libero mercato la fornitura delle lastre di marmo anche se per fini di uniformità estetica. Marilisa Bombi, per il Quotidiano enti locali delle Leggi d’Italia, ha analizzato i contenuti della recentissima sentenza n. 2378 del 24 settembre del tar Lombardia.
|
Le novità per il turismo nel decreto legge 133/2014 (Cantieri)
News inviata il 30 settembre 2014
Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri. Definite le condizioni di esercizio dei “Condhotel”
Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con un apposito decreto, saranno definite le condizioni di esercizio dei “Condhotel”.
Si tratta di esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale. In ogni caso, il vincolo di destinazione potrà essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. Questo è quanto viene previsto all’art. 31 del D.L. n. 113/2014 (c.d. “Sblocca Italia”), attraverso il quale vengono così recuperate le misure per la promozione dei "condhotel", già previste nel D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014 (c.d. “Decreto Competitività”), ma poi cancellate. Si tratta di strutture ricettive che uniscono il servizio degli alberghi alla tipologia degli alloggi residenziali. Questo consentirà ai proprietari di “hotellerie” che utilizzano normali appartamenti nei centri cittadini, di rimuovere il vincolo che gli imponeva la destinazione alberghiera agli immobili che così potranno entrare nel mercato immobiliare residenziale. Unico vincolo: che gli appartamenti in questioni non superino i 40 metri quadrati. La news è di tuttocamere.it
“Marina Resort” equiparate alle strutture ricettive all’aria aperta
Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. Questo è quanto viene previsto all’art. 32 del D.L. n. 113/2014 (c.d. “Sblocca Italia”).
Nelle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle proprie unità all’ormeggio potrà così essere applicata l’IVA ridotta al 10%, da sempre vigente per tutti gli altri segmenti del turismo.
Per la nautica da diporto è un importante passo avanti verso il riconoscimento del turismo nautico.
Tale norma è valida per il solo 2014, in attesa di trovare, con la prossima Legge di Stabilità, le risorse necessarie per renderla stabile. Allo stato attuale, i porti sono le uniche strutture ricettive turistiche che la legge italiana non riconosce come tali, pur offrendo spazi dove gli utenti possono pernottare, come avviene (fatte le debite proporzioni) nei campeggi. Basterebbe riconoscere il semplice principio per cui un posto barca utilizzato a fini diportistici, dal punto di vista giuridico, è da equiparare a una camera d’albergo o a una piazzola in campeggio o a qualsiasi altra struttura ricettiva turistica.
Ad oggi sono solo tre le Regioni che hanno legiferato in materia, riconoscendo i “Marina Resort” quali strutture ricettive allestite dentro stalli ad hoc nei porticcioli turistici per fornire alle imbarcazioni servizi di tipo alberghiero: Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 2/2002, artt. 67 e 68), Emilia Romagna (legge comunitaria 7/2014, art. 66) e Liguria (legge approvata dalla Giunta regionale). Disegni di legge sono in discussione anche presso le Regioni Sicilia e Sardegna. Segnaliamo, infine, che al Senato è stato presentato, il 4 aprile 2014, un disegno di legge (n. 1443), d’iniziativa del senatore Di Biagio, che prevede modifiche al D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA turistica, prevedendo anche per il settore nautico l’IVA del 10% (anziché di quella attuale del 22%). News di www.tuttocamere.it
Sicurezza antincendio nei campeggi
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con Circolare del 12 settembre 2014, Prot. n. 11002, ha fornito indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.).
Le indicazioni del Ministero riguardano il decreto ministeriale 28 febbraio 2014 con cui è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entrata in vigore il 13 aprile 2014. da www.tuttocamere.it
|
Invio massivo di istanze tramite PEC
News inviata il 29 settembre 2014
A volte la ferocia lotta alla burocrazia avviata dallo Stato ha risvolti pericolosi per la P.A. .
Alla luce del “decreto del fare” qualcuno ha pensato bene di sfruttare in modo fraudolento l’ennesima normativa mal formulata per far cassa a prescindere dall’effettiva efficienza o inerzia degli enti. Questa volta non è il cittadino a doversi districare dalla ragnatela burocratica ma è la stessa P.A. ad essere caduta in trappola. Leggi l'approfondimento di Monica Rondoni.
|
Nuova “Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali”
News inviata il 26 settembre 2014
La Camera ha approvato, ieri 25 settembre, la nuova disciplina relativa agli esercizi di vendita. Si ritorna indietro! Basta aperture 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. Il testo del provvedimento così come approvato dalla Camera, andrà adesso, all’approvazione del Senato.
Commercio senza vincoli urbanistici, ma con oneri se cambia la destinazione d'uso. Se cambia la destinazione d’uso, anche senza opere, da artigianale a commerciale (commercio al minuto e all’ingrosso) è comunque dovuto il pagamento degli oneri concessori. Ciò in quanto, evidentemente, cambia il carico urbanistico. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione 4483 depositata il 3 settembre 2014. Leggi l’articolo di Marilisa Bombi, pubblicato su PL.COM.
Il Mise ci dice come la pensa. Pubblicate sul sito istituzionale un nuovo pacchetto di risoluzioni che coprono il periodo dal 27 maggio al 23 giugno e che, come di consueto, trattano un po’ di tutto:
|
pag: 54 55 56 57 58 59 60 61 62 (di 346)
|
| |