Potere limitato per le ordinanze del Sindaco
News inviata il 5 marzo 2014
Il Sindaco non ha alcuna competenza circa la messa in sicurezza del solaio antistante l’attività commerciale di un bar, se non è precisata la concreta situazione di grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana ed inoltre non pare sussistano le condizioni contingibili ed urgenti, peraltro in alcun modo individuabili nella motivazione del provvedimento. Insomma, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), con la sentenza 378 del 10 febbraio 2014 rileva che per verificare la consistenza e la regolarità della struttura del porticato, l’amministrazione comunale avrebbe potuto ricorrere agli ordinari strumenti di accertamento tecnico-strutturale di cui dispone, in applicazione della vigente normativa edilizia (d.p.r. 380/2001)
Vendita prodotti agricoli al distributore: perché no?
Se il piccolo imprenditore agricolo vuole vendere al minuto su area pubblica i propri prodotti, è irrilevante il fatto che non abbia superato il limite di fatturato che rende obbligatoria l’iscrizione in camera di commercio. Ciò in quanto la minuta vendita è consentita, in base all’art. 4 del d.lgs 228/2001, soltanto a coloro i quali sono iscritti al registro imprese. Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Divisione IV, promozione della concorrenza, con la risoluzione 8698 del 20 gennaio scorso. Sulla questione della vendita dei frutti della terra, peraltro, il Mise è intervenuto nuovamente con un successivo parere (12 febbraio 2014 n. 23488) a proposito della possibilità di commercio all’interno delle aree di pertinenza dei distributori di carburante. Sull’edizione odierna di ItaliaOggi una nota di Marilisa Bombi
Aggiornamento obbligatorio per le attività produttive!
Leggi generali, giurisprudenza, circolari: il sempre più caotico quadro d’insieme del diritto che regola l’esercizio delle attività economiche rende indispensabile un’approfondimento delle più recenti novità elaborate della giurisprudenza a proposito di un quadro normativo a dir poco caotico, che i dl che si sono succeduti in questi ultimi anni (201/2011, 1 e 5 del 2012) non hanno fatto altro che accentuare. Inoltre, è necessario un approfondimento delle risoluzioni del Mise che non sempre colpiscono il bersaglio. Tutt’altro! La giornata formativa organizzata dal Centro studi Alta Padovana, il prossimo 22 maggio a Treviso ha lo scopo di prendere per mano l’operatore PA nella giungla inestricabile dell’ordinamento per cercare la giusta via di uscita. Leggi il programma.
Da www.tuttocamere.it, su gentile concessione dell’Editore
Certificati del Registro imprese
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Parere 25 febbraio 2014, Prot. 32555, con il quale, in risposta ad un quesito posto da Unioncamere in materia di integrazione delle certificazioni rese dal Registro delle imprese, in particolare, con i dati ambientali, ma più in generale con tutti quei dati di titolarità di altre Amministrazioni e soggetti accreditati.
La complessa serie di disposizioni normative emanate negli ultimi anni, in tema di arricchimento delle notizie possedute dal Registro delle imprese/REA (art. 9, comma 4, della legge 180 del 2011, recante lo “Statuto delle imprese”; art. 4, comma 9, del D.P.R. n. 160 del 2010, in materia di SUAP e art. 11 dell’allegato tecnico; art. 43-bis del DPR 445 del 2000) è chiaramente indirizzata alla massima integrazione dei dati e concentrazione degli stessi nel cd. “fascicolo d’impresa”, istituito presso il REA.
Al fine di semplificare i principali adempimenti amministrativi in relazione allo svolgimento delle attività produttive da parte dell’impresa, è stato infatti previsto che venga assicurato il costante interscambio informativo tra il SUAP e il Registro delle Imprese/REA.
Il legislatore ha così fissato due diverse strade di alimentazione del fascicolo di impresa: quella d’ufficio, per gli atti e i fatti provenienti dallo Sportello unico (SUAP) e su “comunicazione” di parte dell’impresa per tutti gli altri atti, fatti e notizie. Fermo restando il principio fissato al comma 3 dell’art. 43bis, del D.P.R. n. 445/200, secondo cui le Amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti che sono già in possesso della Pubblica Amministrazione.
Il Ministero, nel citato parere, arriva alla conclusione che “per i fatti, atti e notizie, differenti da quelli provenienti dal SUAP è ben ammissibile un’acquisizione d’ufficio da parte della Camera, in particolar modo ove, grazie ai protocolli stabiliti con le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi, sia possibile un’alimentazione costante e uniforme”. Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca sul link.
Le novità nel “Milleproroghe”
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014, la legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
La legge, in vigore dal 1° marzo 2014, ha introdotto delle novità rispetto al testo proposto nel D.L. n. 150/2013, che riguardano: i pagamenti elettronici per commercianti e professionisti; l’iscrizione nel Registro dei revisori legali; il Codice della strada; le disposizioni di prevenzione incendi in alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013 si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO
Pagamenti elettronici per commercianti e professionisti: tutto slitta al 30 giugno 2014
Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
E’ quanto stabilisce il comma 15-bis, dell’art. 9, della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Pertanto, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti ad accettare, anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, a decorrere dal 30 giugno 2014.
Si ricorda che l’obbligo scatta per tutti i commercianti al minuto, ma anche per i prestatori di opere e servizi come pubblici esercizi, meccanici, saloni di bellezza, società di servizi, e gli studi professionali quali notai, avvocati, geometri, ingegneri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili.
Dunque, dal 30 giugno 2014, i commercianti e i professionisti non potranno rifiutarsi di accettare dal cliente il pagamento delle proprie prestazioni, anche professionali, attraverso carte di debito (circuito bancomat o altri circuiti quali Maestro e V-pay) e dovranno pertanto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico (POS = Point of sale, per bancomat e similari).
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