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Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica
Se AAMS sbaglia spesso …..
News inviata il 14 febbraio 2014
E’ illegittimo ed anche irrazionale prevedere che colui il quale decide di installare nel suo pubblico esercizio i giochi dell’art. 110 Tulps non deve aver subito non solo una condanna, il che avrebbe ragionevole, ma nemmeno un rinvio a giudizio. Lo ha stabilito il Tar Lazio, Sez. II, con la sentenza 1702 depositata il 12 febbraio scorso.
Anche il Mise non fa meglio ….
Sono state pubblicate on-line le nuove risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico. Sulle questioni più interessanti approfondimenti nei prossimi giorni. Si anticipa, comunque che, al di là delle solite questioni trite e ritrite dei requisiti, degne di nota (in negativo) sono le risoluzioni relative al commercio su aree pubbliche laddove il Mise sostiene l’immeditata applicabilità dell’intesa raggiunta in sede di conferenza, all’attività di pizzeria svolta dal circolo privato e ancora alle problematiche connesse alla vendita dei prodotti agricoli. Su questa specifica questione, nella sezione gestione documenti il dietrofront di Anci per quanto riguarda la comunicazione per la vendita all’aperto. Si ringrazia Ornella Donat per la disponibilità profusa al fine di venire a capo della questione.
CD contraffatti e reato informatico
Cd masterizzati e inseriti in custodie simili alle originali: bastano meri indici rilevatori per desumere l’illecita finalità commerciale. La condotta di detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE è penalmente rilevante solo se commessa successivamente all’entrata in vigore del d.P.C.M. n. 31/2009 che ha dato concreta applicazione alla norme incriminatrici in materia di tutela dei diritti d’autore. In tal senso Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6988/14; depositata il 13 febbraio. www.dirittoegiustizia.it
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Negozi e non centro commerciale
News inviata il 13 febbraio 2014
Non può essere considerata un’unica struttura di vendita (e quindi un centro commerciale) il fatto che le due imprese titolari degli esercizi commerciali adiacenti facciano parte di un medesimo gruppo societario, non avvalorato da alcuna pratica commerciale comune (ad esempio, pubblicitaria) né da elementi materiali di collegamento a fini commerciali (quali la presenza di gallerie, di ingressi o di altre infrastrutture comuni), né da una gestione unitaria mirante ad economie di scala (ad esempio, nell’assunzione di personale o nella gestione comune di ordinativi, di contratti di somministrazione o di fornitura, di servizi di qualunque genere) da cui desumere un collegamento funzionale tra le due strutture. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 451 depositata il 29 gennaio.
L’interesse in solitudine non dà scampo al farmacista
Il titolare della farmacia, quale persona fisica, non ha e non può avere un interesse attuale a contestare l’esercizio della prelazione da parte del Comune sulla nuova farmacia, al fine di concorrere alla sua assegnazione. Ciò in quanto un medesimo soggetto non può essere titolare di due farmacie e, per la circostanza, inoppugnabile, che egli non ha costituito alcuna società che gli consenta, in ipotesi, di ottenere la titolarità della nuova farmacia, senza dover rinunciare a quella da lui già gestita. Né certo egli può, in violazione del principio generale dell’art. 81 c.p.c., far valere in nome proprio un interesse di altro soggetto giuridico, una pretesa società in accomandita semplice o di altro genere previsto dall’art. 7, comma 4-bis, della l. 362/1991. In tal senso Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 454 depositata il 29 gennaio 2014.
Vacanza in faro
.... Semprechè il Comune conceda la modifica della destinazione d’uso. Ma se il diniego non è adeguatamente, ovvero soltanto genericamente motivato, il conto è salato. E’ stato risarcito con 50 mila euro, infatti, l’imprenditore che si era aggiudicato la concessione di locazione di un faro dal Demanio per svolgervi attività ricettiva e relative pertinenze in quanto erano state frustrate le sue aspettative ad una tempestiva e concreta utilizzazione del bene per i fini turistico-ricettivi dando luogo ad un detrimento patrimoniale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 450 depositata il 29 gennaio 2014.
Gli ortaggi per strada? È un reato
Responsabilità penale per il fruttivendolo che espone gli ortaggi in cassette sul marciapiede davanti alla bottega: ai fini dell'ammenda, infatti, non è necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, laddove a integrare la contravvenzione risulta sufficiente l'esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell'aria, a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito. È quanto emerge dalla sentenza 6108/14, pubblicata il 10 febbraio della terza sezione penale della Cassazione. Leggi tutta la notizia pubblicata da Italiaoggi.
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Subingresso: la rivoluzione è compiuta
News inviata il 11 febbraio 2014
Il Comune non può pretendere la presentazione di una Scia per “subingresso”se il cedente non era in possesso di alcuna autorizzazione. Ciò in quanto “il subingresso è ontologicamente un titolo derivato che richiede, come tale, la necessaria esistenza e legittimità di un titolo originario in cui poter, giustappunto, subentrare. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 411 del 27 gennaio scorso, con ciò gettando a mare procedure e consuetudini che soltanto il sistema autorizzatorio, originariamente previsto per le diverse attività economiche, avevano motivo di esistere.
Comune prepotente
L’area in cui il Comune vuole organizzare il mercato bisettimanale è dello IACP che nei pressi ha realizzato alcuni interventi di edilizia popolare. Ma lo spazio deve essere restituito se la procedura di acquisizione non è quella prevista dalla legge. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione IV con la sentenza 456 depositata il 29 gennaio 2014.
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Chi tutela gli agricoltori?
News inviata il 7 febbraio 2014
All’imprenditore agricolo sono concesse diverse agevolazioni per la vendita al minuto dei propri prodotti, ma con la legge di conversione del decreto”Fare” del 2013, qualche novità peggiorativa è sfuggita al controllo del legislatore avveduto. Anche se l’ANCI pare non essersene accorta, tenuto conto che delle novità introdotte nell’ordinamento dà una quadro complessivamente positivo. Marilisa Bombi, per il quotidiano enti locali delle Leggi d’Italia, di oggi, 7 febbraio, ha analizzato le novità, proprio nel momento in cui ANCITEL ha risposto ad uno specifico interrogativo posto da Ornella, confermando le novità peggiorative introdotte. La risposta è disponibile, per la Comunità di pratica, nella sezione gestione documenti.
La tutela della concorrenza e la libertà di iniziativa privata
Il Tar Lazio fa il punto sulla tutela della concorrenza e tutela della salute, partendo dalla programmazione che in molte regioni permane con riferimento alle strutture sanitarie private. Una sentenza tutta da leggere perché chiarisce in maniera chiara ed esaustiva, il limite alla programmazione stabilito dal dl 1/2012. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Bis), sentenza n. 455 depositata il 14 gennaio 2014.
Linguaggio giuridico e linguaggio atecnico
Non va confusa la diffida e la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della licemza di taxista. Ciò in quanto i due istituti perseguono finalità diverse. Ciò in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza pone l’interessato in condizione solo di dedurre e giustificare i propri comportamenti, diversamente la diffida, per la sua natura, consente al destinatario, essendo a ciò finalizzata, di regolarizzare la propria posizione, rimuovendo l’incompatibilità esistente tra l’attività di tassista e quella contemporanea di dipendente di un’azienda privata. Attenzione, quindi, alla terminologia utilizzata nei regolamenti! In tal senso il Consiglio di Stato, Sezione, V con la sentenza 182 depositata il 17 gennaio 2014.
Pensando all’estate
Approdi e pontili sono due cose ben distinte. Pertanto, la localizzazione dei pontili è una scelta tecnico-discrezionale che rientra nel perimetro delle attribuzioni proprie dell’ente comunale, che avrà ben titolo a prescrivere nell’atto abilitativo finale - ove mai un tale provvedimento fosse in concreto adottato - prescrizioni conformative sulla corretta localizzazione dei pontili (salvo, evidentemente, l’onere della puntuale motivazione dell’atto, segnatamente ove lo stesso si discosti dalle indicazioni progettuali rinvenibili nella domanda della parte privata). Così il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 385 depositata il 27 gennaio 2014.
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Giurisprudenza e circolari
News inviata il 6 febbraio 2014
La chiusura della scuola guida
Non può dubitarsi che qualsiasi elemento di fatto è astrattamente suscettibile di autonoma valutazione da parte dell’amministrazione in ordine alla sussistenza e alla permanenza in capo al titolare dell’autoscuola dei requisiti morali e, a maggior ragione, possono (anzi, devono) essere presi in esame quegli elementi di fatto provenienti da fonti per così dire “qualificate”, tra cui può annoverarsi il decreto di citazione a giudizio, in ragione della specificità dei fatti indicati ed imputati al soggetto, accompagnati anche dall’indicazione delle fonti di prova.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 414 depositata il 27 gennaio 2014.
Il Mise e le sedi
Non c’è problema alcuno perché più imprese o più operatori agiscano contemporaneamente all’interno della medesima sede. Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con la circolare 3667/C del 5 febbraio scorso, la quale è entrata nel merito, specificatamente, degli agenti e rappresentanti di commercio.
L’affitto di poltrona secondo il Mise
Tenuto conto che i quesiti fioccano ed il parlamento non è ancora intervenuto in merito, il Mise ha diramato a fine gennaio la circolare 13631 il cui oggetto è specificatamente, “Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista. Sulla questione specifica c’erano stati già interventi chiarificatori da parte delle associazioni di categoria, ma si può certamente affermare che, adesso, nessuno può ostacolare l’iniziativa.
Gli orari per i taxi
Poiché le restrizioni estranee al numerus clausus del comma 9, art. 3 del d.l. n. 138/2011 restano operanti per i settori liberalizzati, le stesse dovranno a maggior ragione rimanere vigenti per i taxi, settore almeno parzialmente sottratto alla liberalizzazione. Di conseguenza ha sbagliato il Giudice di primo grado a ritenere che il Comune, in materia di turnazione, avrebbe dovuto limitarsi a garantire il servizio minimo, lasciando ai singoli esercenti la possibilità di incrementare l’offerta in base a valutazioni di convenienza economica di cui assumeranno il rischio (pur nel rispetto della durata massima dei turni individuali e del periodo obbligatorio di riposo). Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sez. V con la sentenza 166 depositata il 17 gennaio scorso.
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pag: 67 68 69 70 71 72 73 74 75 (di 346)
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