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Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


Quale motivo indicare nel ricorso per ottenere il risarcimento del danno?
News inviata il 2 febbraio 2014

L’ordinanza del sindaco per la chiusura del locale perché manca l’agibilità è illegittima perché non è stata data comunicazione di avvio del procedimento. Ma non ci sarà alcun risarcimento danno. Ciò in quanto ai fini del risarcimento del danno conseguente all'annullamento di un provvedimento dichiarato illegittimo per vizio procedimentale va distinta l'illegittimità di carattere sostanziale dall'illegittimità di natura formale, in quanto solo nel primo caso il vizio del provvedimento costituisce titolo per il risarcimento del danno subito dall'interessato, perché risulta comprovata, in modo certo, la spettanza del bene della vita da lui fatta valere e la correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo, che, in quella particolare circostanza, contrasta, in radice, con i presupposti normativi per la sua adozione con un determinato contenuto. La pretesa risarcitoria non può invece trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento: il che avviene, in particolare quando, in seguito all'annullamento dell'atto impugnato, l'Amministrazione conserva intatto, come nel caso di specie, il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato. In tal senso il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 318 depositata il 22 gennaio 2014.

Contratto o concessione?
Il riconoscimento del pregio dell’immobile (nella fattispecie un locale commerciale), come avviene in via generale, comporta semplicemente la necessità che la gestione del medesimo avvenga nel rispetto di determinate regole, volte a tutelarne il valore storico-artitistico, ma non certo a modificare la natura del rapporto che si instaura con l’Ente Pubblico all’atto del suo conferimento al privato, che rimane comunque ascrivibile al modulo della locazione privatistica. In tal senso Tar Lombardia, Milano, sentenza 239 depositata il 23 gennaio 2014.

La competenza del SUAP
È illegittimo, in quanto gravato da vizio di incompetenza, e pertanto annullabile, il permesso di costruire rilasciato in violazione del dettato normativo di cui al DPR 160/2010, ed in particolare “del principio di unicità del procedimento di rilascio del titolo annonario ed edilizio per l’installazione ed esercizio di un impianto stradale di distribuzione dei carburati – alla cui stregua il rilascio del titolo edilizio non può essere disgiunto da quello annonario - e della conseguente competenza del SUAP”. È quanto affermato dal TAR Campania (Salerno), con sentenza n. 225 del 23 gennaio 2014. (Monica Sica)


Semplificare va bene, ma c’è un limite
News inviata il 29 gennaio 2014

La Corte costituzionale con la sentenza n. 11 depositata il 27 gennaio 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-8 febbraio 2013. In particolare la regione aveva previsto la SCIA in luogo dell’autorizzazione anche in casi in cui direttive comunitarie prevedono la verifica dei requisiti ex ante, come nel caso dell’utilizzo delle acque minerali. E ciò, precisa il Giudice delle leggi, non è consentito nei casi in cui il legislatore comunitario, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto prevalente l’esigenza di tutela della salute dei consumatori rispetto a quella di semplificazione della attività amministrativa.

Il mille proroghe e le regioni
Concessioni demaniali: le regioni non ci stanno e presentano una proposta di emendamento alla legge di conversione del dl milleproroghe. Secondo le regioni, infatti, il Decreto Legge n. 194/2009 ha creato una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godevano della proroga sino al 31 dicembre 2015, rispetto a quelle di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l’acquacoltura, la cantieristica e le attività produttive ad esse connesse, a fronte del sostanziale medesimo impianto giuridico – amministrativo in tema di procedure di rilascio e/o rinnovo della concessione. E’ questo uno dei punti trattati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 23 gennaio, che ha approvato un documento di proposte emendative al dl 150/2013 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Il casellario telematico
ANCITEL sollecitato dalla collega Monica a proposito della stipula della convenzione tra ANCI ed il Ministero della giustizia ha risposto: ci stiamo lavorando.

Concessionario, scommesse e centro trasmissione dati
Per il Consiglio di Stato la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza prevista dall’articolo 88 TULPS che non può quindi essere rilasciata ad un intermediario titolare di un centro trasmissione dati. Perché, in caso contrario, chi ci rimetterebbe, sarebbe il consumatore; il quale come le imprese, è tutelato dal diritto comunitario. Marilisa Bombi per il quotidiano Enti locali delle leggi d’Italia del 29 gennaio ha approfondito la problematica.


PEC: chi più ne ha più ne metta!
News inviata il 23 gennaio 2014

I professionisti non possono utilizzare la PEC personale ma soltanto quella relativa all’impresa. Lo ha chiarito il Mise, con la circolare n. 6391 del 15 gennaio 2014 che fornisce chiarimenti in relazione alla trasmissione all’INI PEC delle cd. Pec al cittadino di cui al D.P.C.M. 6/05/2009 da parte dei professionisti, ai fini di assolvere all’adempimento previsto dall’art. 6-bis, c. 2, d.lgs. n. 82/2005 “realizzazione dell’INI-PEC a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali".

Mise: decreto Pos su moneta elettronica, i punti principali
Dal Ministero dello Sviluppo economico arrivano alcune precisazioni sul testo di decreto che disciplina l’uso di moneta elettronica per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali: questo, afferma l’ufficio stampa del MSE, “è uno e uno solo e, di conseguenza, non è in atto alcuna retromarcia rispetto all’ambito e alle modalità della sua applicazione. Il testo in questione è stato inviato alla Banca d’Italia e al Ministero delle Finanze per il necessario concerto”. Leggi tutta la notizia.

Semplificazione legislativa: il contributo delle Regioni
Ecco che cosa stanno facendo le nostre regioni!. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 16 gennaio ha approvato un documento per l’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa promossa dalla Commissione bicamerale per la semplificazione, presieduta da Bruno Tabacci. Il documento è stato illustrato e consegnato alla Commissione dall’Assessore Concettina Ciminiello (della Regione Lazio) nel corso di un’audizione parlamentare che si è tenuta il 20 gennaio. Leggi il documento integrale.

Distributori automatici e gara
Si tratta di un appalto di servizi e quindi va applicata la previsione di cui al comma 3 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, la quale impone l'esperimento di una gara informale cui devono essere invitati almeno cinque concorrenti (se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione), con predeterminazione dei criteri selettivi. Lo ha stabilito il Tar Lazio, sezione IIbis Roma, con la sentenza 453 depositata il 14 gennaio 2014.


Le regioni per la semplificazione
News inviata il 21 gennaio 2014

Si è svolta ieri un’audizione di una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome presso la Commissione parlamentare per la semplificazione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa. La posizione delle Regioni è stata illustrata dall’assessore della Regione Lazio, Concettina Ciminiello che ha lasciato agli atti della Commissione un documento approvato dalla Conferenza delle Regionie delle Province autonome. (www.regioni.it)

Monica Rondoni, dal Piemonte, interroga Ancitel
L'acquisizione dei certificati del Casellario ai sensi dell'art. 39 del T.U. per il tramite degli uffici locali dei Tribunali rimangono in vigore fino al 30 giugno 2014 dopo di ché diventa possibile acquisire il Casellario Giudiziale solo attraverso il SIC(Sistema Informativo del Casellario). Per la consultazione diretta del SIC il Decreto 5 dicembre 2012 ha dettato delle regole in particolare sulle modalità di accesso telematico.
Come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto dirigenziale, per consentire l'accesso al SIC il Ministero di Giustizia aveva fatto sapere che sarebbero state stipulate tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate apposite convenzioni. Per quanto riguarda le esigenze dei Comuni, per evidenti ragioni di opportunità era intenzione del Ministero stipulare un’unica convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, a cui avrebbero poi aderito i singoli Comuni interessati.
Non abbiamo avuto notizia di questa convenzione con ANCI. Per contro i Tribunali competenti al rilascio del Casellario Giudiziale scrivono ai Comuni sollecitandoli all’adesione al sistema di consultazione diretta del SIC.Vorremmo sapere se la suddetta convenzione è in corso di predisposizione ed eventualmente i tempi previsti per la stessa. L’esigenza del Comune ed in particolare dell'Ufficio scrivente che spesso richiede casellari giudiziari ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, è quella di attivarsi per tempo in modo da non arrivare “con l’acqua alla gola” a giugno 2014.

Le puntualizzazioni dell'Antitrust
“Il regime delle autorizzazioni può permanere solo laddove esso risulti giustificato da interessi generali e proporzionato rispetto alla tutela di tali interessi”. È quanto afferma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in risposta ad una richiesta di parere di un Comune marchigiano, in relazione alla compatibilità con il quadro normativo di semplificazione e liberalizzazione, della Legge Regionale delle Marche n. 27/2009 . Il testo della segnalazione è stato pubblicato sul Bollettino n. 3 del 20 gennaio 2014. (Monica Sica)


Multato il calciobalilla perché non era autorizzato
News inviata il 18 gennaio 2014

«Ma che Paese è quello che con una mano premia chi rinuncia a un tornaconto personale rifiutandosi di installare nel proprio locale delle macchinette mangiasoldi e con l'altra lo castiga per aver offerto gratuitamente uno svago innocuo alla propria clientela?». La domanda è del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, di fronte alla vicenda del gestore di un bar ristorante di Mestre, che ha detto no al gioco d'azzardo delle slot machine ed è stato invece pesantemente sanzionato perché non ha il permesso per il biliardino senza gettoniera presente nel suo locale.
Leggi tutta la notizia.

I mercatini in Emilia Romagna
Si può dire che la Regione Emilia Romagna abbia precorso i tempi, perché la sua legge regionale 12/1999 è stata, poi, d‘esempio anche per il Veneto. Su questa specifica questione, a fine dicembre del 2013, la Giunta regionale emiliana ha approvato una delibera attuativa della legge regionale. Ma, sulla questione specifica dei mercatini, si ritiene necessario riproporre stralcio della relazione presentata da Marilisa Bombi al convegno della PL che si è svolto in Veneto lo scorso novembre.

Il Garante antitrust dà le dritte alle regioni in materia di aree da destinare al commercio
Il Garante autistrust, con la nota dell’11 dicembre 2013 e pubblicata sul bollettino settimanale n. 51 del 16 dicembre dà le dritte alle regioni (e alle province autonome) in materia di liberalizzazione al commercio, alla luce del rinnovato quadro legislativo. Marilisa Bombi per il Quotidiano enti locali delle leggi d’Italia del 17 gennaio ha approfondito la questione.

Il Garante e le autoscuole
“L’obbligo per le autoscuole di svolgere corsi per il conseguimento di tutte le categorie di patente di guida, introdotto per i nuovi operatori nell’art. 123, comma 7, del Codice della strada dall’art. 20 della legge n. 120/10, pur a fronte della facoltà riconosciuta alle autoscuole autorizzate di costituire consorzi per la realizzazione di “centri di istruzione automobilistica” in tal modo ripartendo i costi di gestione dei relativi parchi automezzi, rappresenta una significativa barriera amministrativa all’accesso nel mercato in esame, non giustificata dal perseguimento o dalla tutela di rilevanti interessi pubblici.” L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ammonisce Parlamento e Governo sul permanere di tali ingiustificate norme anticoncorrenziali, già oggetto di segnalazione nell’agosto del 2010, e non adeguatamente mitigate. La segnalazione è stata pubblicata nel Bollettino n. 45 del 19 novembre 2013. (Monica Sica)

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