LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
 

Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunità di Pratica


AP: nessun diritto acquisito
News inviata il 20 settembre 2013

Via il chiosco e su il gazebo 10 mq più grande. Facile a dirsi, più che a farsi. Ciò in quanto il procedimento relativo al rilascio di concessione di suolo pubblico per l’esercizio su di esso di attività commerciale attiene ad una peculiare sfera di valutazione del pubblico interesse, primo tra tutti quella del contemperamento della necessità della libera fruizione del suolo pubblico rispetto a quello privato dell’esercizio dell’attività commerciale in una determinata area, implicante – per forza di cose – anche quella della parità di trattamento tra tutti i potenziali interessati all’assegnazione o all’incremento di una porzione di suolo pubblico al fine di svolgere l’attività in questione. E’ ben noto, infatti, che per l’esecuzione di opere su suolo di proprietà pubblica non è sufficiente il provvedimento di concessione per l’occupazione del suolo medesimo, ma inderogabilmente necessita l’ulteriore, del tutto autonomo e di per sé non dovuto titolo edilizio, il quale opera nell’ordinamento su di un piano diverso e risponde, quindi, a ben diversi presupposti rispetto sia al provvedimento che accorda l'utilizzo a fini privati di una determinata porzione di terreno di proprietà pubblica, sia ad altri provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari. In tal senso il Consiglio di Stato, con la sentenza 4438/2013.

Giochi a distanza di sicurezza
Il Comune, quale ente esponenziale della comunità locale, è legittimato ad impugnare l’autorizzazione per l’apertura di una sala VLT, a tutela degli interessi incisi dalla violazione dei limiti di localizzazione della sala da gioco in ambito comunale. Ciò in quanto la sala dedicata (alle VLT) autorizzata ai sensi dell’articolo 88 tulps, in pratica, è una sala giochi, come le altre. E ciò nelle ipotesi in cui sono stati violati i parametri fissati dalla legge, (in questo caso provinciale). Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 4498 depositata l’11 settembre 2013.


Per gli acconciatori nasce l’affitto di poltrona
News inviata il 18 settembre 2013

Il decreto legge Fare bis, in corso di emanazione da parte del Governo istituzionalizza l’affitto di poltrona, agevolando con ciò le micro imprese. Marilisa Bombi per il quotidiano enti locali delle Leggi d'Italia ha analizzato la nuova disposziione. Leggi l'approfondimento.

Comunicazione formale priva di efficacia
La si informa che si procederà al rilascio della concessione, anzi no. Insomma, una mera comunicazione relativa ad una fase non conclusiva del procedimento concessorio, priva di autonoma valenza provvedimentaleèe, come tale, inidonea a produrre effetti diretti in senso accrescitivo nella sfera giuridica del suo destinatario. Quindi niente da fare per il chiosco bar se il piano dei chioschi, in quella specifica zona, lo ammette soltanto per il gioco dei bambini. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 4421 del 4 settembre 2013.


Tra agricoltura ed industria
News inviata il 17 settembre 2013

Perché un allevamento possa essere considerato attività agricola ci deve essere una connessione tra il fondo e l’allevamento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 4409 del 4 settembre scorso, nel decidere sull’appello di un comune che si era visto annullare i propri atti per la costruzione di un capannone per l’allevamento avicolo. Secondo il giudice d’appello, il Tar ha errato nel sovrapporre la disciplina relativa all’industria insalubre ai sensi dell’art. 216 r.d. n. 1265/1934, l’elenco contenuto nel d.m. 5 settembre 1994 e l’industria nociva disciplinata dal PRG. Leggi tutta la notizia di ItaliaOggi.

Conservazione degli alimenti
Mozzarelle e latticini in genere non collocati nel banco frigo ma esposti su un banco sotto un faretto da 1000 watt sono elemento sufficiente per contestare, al titolare dell’impresa e non al preposto perchè non si sa chi esso sia, il reato di cattiva conservazione degli alimenti sanzionato dall’articolo 5, lettera b) della legge 283/1962. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 37380 depositata il 12 settembre scorso.


E´ una palestra o una discoteca?
News inviata il 16 settembre 2013

Se servono 5 euro per accedervi (anche se l´importo sarebbe servito a consumare un pranzo) scatta il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. In tal senso la Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 36647/13 del 6 settembre 2013. Secondo i giudici, non si può configurare un´associazione privata i cui aderenti si identificano con tutti coloro che scelgono di entrare nel locale dell´associazione, a prescindere dal numero dei richiedenti e con criteri selettivi (pagamento del biglietto) così larghi da diventare del tutto inesistenti. La sentenza è stata commentata da Marilisa Bombi su PL.COM 33/2013, disponibile su gentile concessione dell'Editore.

La conclusione della Conferenza
Secondo un orientamento giurisprudenziale che appare ormai pacifico “la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata. Di conseguenza qualora, come di norma e come nel caso che ora occupa, nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di un organo dell’ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest’ultimo è l’atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi. In ulteriore conseguenza, è questo l’atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica.”
E’ quanto afferma il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 4507 del 11 settembre 2013. (Monica Sica)

Il concertino in bar
Per il Ministero dell’interno l’attività di trattenimento svolta all’interno dei bar non è stata liberalizzata. Ma non tutti la pensano allo stesso modo. Primo tra questi la Regione Friuli Venezia Giulia che l’indomani dell’entrata in vigore dell’abrogazione dell’art.124, se condo comma del regolamento tulps ha interpretato il quadro normativo di riferimento ma prima ancora il Governo, come risulta dalla relazione di accompagnamento al decreto legge.Per il Ministero dell’interno l’attività di trattenimento svolta all’interno dei bar non è stata liberalizzata. Ma non tutti la pensano allo stesso modo. Primo tra questi la Regione Friuli Venezia Giulia che l’indomani dell’entrata in vigore dell’abrogazione dell’art.124, secondo comma del regolamento tulps ha interpretato il quadro normativo di riferimento ma prima ancora il Governo, come risulta dalla relazione di accompagnamento al decreto legge. Leggi l'approfondimento di Marilisa Bombi pubblicato sul Quotidiano enti locali delle Leggi d'Italia.


Giochi: il potere del questore
News inviata il 13 settembre 2013

La sospensione dell’attività che può essere disposta dal Questore, ai sensi dell’art. 110, ult. comma, T.U.L.P.S. – comma 11 nell’attuale formulazione – non trova alcun fondamento né nella lettera né nella ratio della norma che, avendo funzione anticipatoria e cautelativa, non può certo fondarsi esclusivamente sui successivi e ben più approfonditi accertamenti del giudizio penale o contenuti in eventuali perizie. Se il riscontro delle violazioni dovesse fondarsi solo su tali elementi, ne verrebbe irrimediabilmente frustrata la ratio cautelare e preventiva che presiede alla previsione normativa del potere di sospensione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 4365 depositata il 2 settembre 2013.

Scia per gli ambulanti: lo dice il MISE
Il commercio ambulante, nonostante la legge preveda debba essere autorizzato dal comune in cui l’interessato intende avviare l’attività, può avere inizio anche a seguito della presentazione di una mera Scia; ed inoltre il comune non è legittimato ad utilizzare il Prg per introdurre limiti di superficie diversi da quelli stabiliti dal d.lgs 114/1998 che ha individuato tre sole tipologie di negozi: quelli di vicinato, le medie e le grandi strutture. Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, divisione IV, promozione della concorrenza, con tre distinte risoluzioni; del 6 e 24 maggio per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche e del 26 luglio per il commercio su area privata. Leggi tutto l’articolo pubblicato su ItaliaOggi. Le risoluzioni sono rese disponibili nella sezione gestione documenti.
 

pag:  76 77 78 79 80 81 82 83 84  (di 346)


© è vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - è comunque possibile linkare pagine interne del sito