LINK consigliati

www.albopretorio.it/gd
www.giurcost.it
www.poliziamunicipale.it
www.astrid-online.it

www.brocardi.it
Stereogrammi

http://www.onlinepokerforum.it/
 

Archivio delle news inviate alla mailing list della Comunitą di Pratica


Suolo pubblico a Venezia
News inviata il 11 giugno 2013

La costruzione delle terrazze d’acqua, a Venezia, per posizionare tavolini e sedie da parte di bar e ristoranti, va considerata alla stessa stregua dell’occupazione del suolo pubblico su strade e piazze. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 3032 depositata il 3 giugno 2013.

Il mercato cambia giorno
È legittimo il provvedimento del Comune che decide di spostare il giorno di svolgimento del mercato, quando nel medesimo giorno si svolgono più mercati nella medesima area. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato,Sezione V, con la decisione 3021 depositata il 3 giugno 2013.
 


Chiusure, orari e turni di apertura di bar e ristoranti
News inviata il 7 giugno 2013

Con la risoluzione n. 51152 del 27 marzo 2013, il MISE ha risposto ad un quesito posto da una regione che si interroga sulla possibilità di riconoscere al comune la possibilità di predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Il MISE risponde affermativamente, nel senso che è possibile predisporre “specifica ordinanza al fine di garantire il necessario livello di servizio all’utenza nel caso del mese di agosto e delle festività nazionali”. Trattasi infatti, puntualizza il parere “di un provvedimento finalizzato non a stabilire turni di chiusura, bensì a garantire alla cittadinanza la fruizione del sevizio anche nei periodi o nelle occasioni in cui al principio di piena autodeterminazione delle aperture e delle chiusure riconosciuto agli operatori del settore rischierebbe di non essere comunque in grado di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio”. Ipse dixit verrebbe da dire, ma questo termine viene di norma utilizzato per soggetti autorevoli e non anche per coloro i quali diventa molto spesso anche troppo facile confutare le affermazioni. Da PL.COM 22/2013 su gentile concessione dell’Editore.

L’estetista in farmacia
Sbaglia il Comune e sbaglia l’Asl nel sostenere che è vietato tutto ciò che non è consentito dal Regolamento comunale o dalla legge. Perché ciò contrasta con la ratio di liberalizzazione delle attività commerciali sottesa alla normativa primaria nel tempo sopravvenuta, come dettata dal decreto legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale deve intendersi consentita qualsiasi attività economica privata non espressamente vietata dalla legge, e dal decreto legge n. 201 del 2012, sulla cui base devono intendersi abrogate tutte le norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, con conseguente necessità di adottare un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che recano limiti o divieti. In tal senso il tar Lazio, con la sentenza 5036, depositata il 20 maggio 2013.

Contrabbando di animali protetti: la confisca è sempre obbligatoria
La confisca prevista dalla normativa di contrasto al traffico illecito di animali appartenenti a specie protette ha natura speciale e trova obbligatoria applicazione anche in assenza di condanna per intervenuta estinzione del reato. In tal senso Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 24815/13; depositata il 6 giugno. (www.dirittoegiustizia.it)


Marche e Lombardia: nessuna deroga o vincoli agli orari
News inviata il 6 giugno 2013

Anche la legge della Regione Marche è passata allo scrutinio del Giudice delle leggi il quale ha reinviato al tar di quella regione ogni decisione in merito al procedimento che aveva interessato la Oviesse e connesso agli orari di vendita tenuto conto che il quadro normativo è totalmente cambiato e “attualmente la normativa statale prevede che tali attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria”. Così la Corte costituzionale con l’ordinanza 123 depositata il 5 giugno 2013.
Stessa sorte, peraltro, è toccata anche alla Regione Lombardia con l’ordinanza 124  depositata lo stesso giorno nella quale la Corte ha puntualizzato che “sulla base della modifica operata dal menzionato art. 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 – in attuazione di un principio dinamico di liberalizzazione, finalizzato alla creazione di un mercato più aperto all’ingresso di nuovi operatori, anche a beneficio dei consumatori, attraverso misure coerenti con l’obiettivo di promuovere la concorrenza (sentenze n. 27 del 2013 e n. 299 del 2012) – oggi dette attività commerciali non possono più incontrare limiti o prescrizioni relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria. Ipse dixit.


Provincia di Bolzano e legislazione del commercio
News inviata il 4 giugno 2013

Per il Consiglio di Stato, sezione VI, decisione 2870 depositata il 24 maggio 2013, tutta la disciplina in materia commerciale va necessariamente rivista alla luce della nuova normativa introdotta dallo Stato, ovvero “in relazione all'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il quale, stabilendo che «secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (…)», ha introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.”

Commercio abusivo di sigarette
E’ legittima la sanzione della chiusura di cinque giorni del bar il cui titolare è stato trovato in possesso di 61 pacchetti di sigarette appartenenti a dieci marche diverse. L’autoconsumo è insostenibile. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la decisione 2897 depositata il 28 maggio 2013.


FVG cosa cambia con la l.r. 4/2013
News inviata il 2 giugno 2013

La Regione Friuli Venezia Giulia mette mano alla normativa su artigianato e strutture ricettive.
Entrata in vigore l'11 aprile scorso la l.r. 4 del 4 aprile 2013 contiene disposizioni di manutenzione (?) alle norme regionali relative ad artigiani e a strutture ricettive. In particolare con il Titolo III della l.r. 4/2013 "Disposizioni in materia di sostegno e promozione al comparto produttivo artigiano", vengono apportate modifiche alla l.r. 12/2002 in tema di albo artigiani, attività di estetista, di panificazione e di tintolavanderia.
Con il Titolo IV della l.r. 4/2013 "Disposizioni in materia di sviluppo del sistema turistico regionale" vengono introdotte modifiche alla l.r. 2/2002 tra le quali spiccano rilevanti novità. Tra le altre quelle in materia di agenzie di viaggio, con il passaggio della competenza dalla Regione ai Comuni, nonchè delle strutture ricettive turistiche con l'introduzione della Scia e l'abrogazione dell' obbligo della comunicazione prezzi.
Qui la tabella di raffronto per le modifiche apportate alla l.r. 12/2002.
Qui la tabella di raffronto per le modifiche apportate alla l.r. 2/2002.

Captatio benevolentiae: la figuraccia del FVG
La Corte Costituzionale in più occasioni ha riconosciuto che, anche in assenza di specifiche disposizioni statutarie, nel periodo antecedente alle elezioni per la loro rinnovazione e fino alla loro sostituzione, deve ritenersi che i Consigli Regionali, dispongano «di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio» (cfr. sentt. n. 468/1991; 515/1995; 196/2003; 68/2010).
Nel periodo pre-elettorale si verifica, in sostanza, una fase di depotenziamento delle funzioni del Consiglio regionale, la cui ratio è stata individuata dalla giurisprudenza costituzionale nel principio di rappresentatività connaturato alle assemblee consiliari regionali, in virtù della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilità politica verso la comunità regionale. Per questo motivo, nella seduta del 31 maggio scorso, il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale 5/2013. Leggi tutta la motivazione.

pag:  85 86 87 88 89 90 91 92 93  (di 346)


© č vietata ogni riproduzione del materiale presente su questo sito - č comunque possibile linkare pagine interne del sito