|
Archivio delle
news inviate alla mailing list della Comunitą di Pratica
Controlli, verifiche e pareri per i locali fino a 200 persone: diatriba tra Regione FVG e Viminale
News inviata il 10 maggio 2013
La Regione Friuli - Venezia Giulia stimola il Viminale a percorrere la strada della semplificazione, ma la sua risposta è “picche”: questa volta, in parte, a ragione. Ciò in quanto una cosa è un “parere”, altro una “verifica” o un “accertamento”. Da PL:COM su gentile concessione dell’Editore.
Self control nel gioco on-line
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze approva il regolamento col quale detta le regole generali relative alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi nonche' l'imposta unica ad esse applicabile. Per contenere gli effetti dannosi del gioco, l’art. 11 del Regolamento (approvato con Decreto n. 47 del 18 marzo.2013 - G.U. del 9 maggio 2013), stabilisce che il concessionario debba adottare e rendere disponibili gli strumenti e accorgimenti che consentano al giocatore di auto-escludersi volontariamente dalla possibilita' di effettuare scommesse per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato, nonché gli strumenti che obbligano il giocatore a predeterminare i propri parametri di autolimitazione, a pena di impossibilita' di effettuare scommesse. (Monica Sica)
NIA Sanitaria per i B&B
Anche i bed and breakfast devono adempiere a quanto prescritto dalle disposizioni attuative del pacchetto igiene. Lo aveva sostenuto già due anni fa la Direzione competente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ma la nota era rimasta pressoché sconosciuta fino a quando non è stata citata nella recente circolare della medesima Regione emanata a seguito di alcune modifiche introdotte nella disciplina turismo.
|
In Conferenza dei servizi la semplificazione č un principio
News inviata il 9 maggio 2013
In sede di conferenza di servizi è ben ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo della conferenza è la massima semplificazione procedimentale e l’assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all’obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l’illegittimità dell’operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall’altro, che la conferenza di servizi non è – per l’appunto - un organo collegiale, a presenza necessaria, ma un modello di semplificazione amministrativa. La questione posta all’attenzione del Consiglio di Stato riguardava la procedura di variante per l’apertura di un supermercato. (Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 2443, depositata il 6 maggio 2013)
Nessun chiosco a Pompei
Prima di rilasciare la concessione edilizia per collocare un chiosco a destinazione commerciale nell’area adiacente gli scavi archeologici di Pompei, deve essere sentita la competente soprintendenza, la quale negherà il suo assenso se matura la convinzione che il manufatto si pone come “un elemento di disturbo nonché un detrattore visivo per la fruizione della stessa”, elementi, questi, che denotano come l’amministrazione comunale avesse derogato all’obbligo di accertare i valori tutelati dal vincolo, producendo una “obiettiva deroga al vincolo stesso”. Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione 2407 depositata il 6 maggio 2013.
La Direttiva Servizi pretende libertà di concorrenza
Il diritto di insistenza è incompatibile con i principi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), in quanto ostativo all’esplicazione della libera concorrenza. Lo ha affermato, con ordinanza n. 485 depositata il 26 aprile 2013, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, (Sezione Prima). La questione riguardava le concessioni di area pubblica scadute. In sostanza, il rinnovo tacito non può desumersi, per facta concludentia, dalla riscossione dei canoni da parte del Comune.
|
La vendita e somministrazione delle bevande alcoliche ai minorenni
News inviata il 8 maggio 2013
Prima che di sicurezza è un problema di salute. E non è un caso, quindi, se dal sito dell'ospedale pediatrico il Bambin Gesù di Roma parte l'appello: "Riduzione della lucidità, diminuzione della memoria, perdita di coscienza. Gli effetti dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche possono essere devastanti e causare danni futuri, troppo spesso, irreparabili, per l'incapacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol prima dei 18-20 anni. Bere sotto i 16 anni può produrre, quindi, effetti sul sistema nervoso centrale e più in generale sull'intero organismo, con episodi di intossicazione, come perdita di coordinamento, riduzione della lucidità, diminuzione della memoria, rallentamento dei riflessi o anche perdita di coscienza o danni futuri." Il legislatore nazionale in questi ultimi anni, peraltro, è intervenuto più volte per far ridurre il consumo di alcool in funzione della sicurezza stradale. Due problemi, quindi, che vanno affrontati attraverso un'azione di sensibilizzazione prima ancora che di repressione. Dal Quotidiano enti locali, Wolters Kluwer Italia Editore.
Tavolini davanti al bar
La concessione per l’occupazione di suolo pubblico, per posizionare tavolini e sedie davanti al bar è soggetta ad un potere di valutazione dell’interesse pubblico e tale principio sarebbe seriamente compromesso ove la revoca della concessione conseguisse, alla mera ricezione dell’atto di ritiro del nulla - osta da parte del titolare del negozio adiacente, peraltro caratterizzato da motivazione generica. In tal senso l’ ordinanza del tar Lombardia, n. 484 depositata il 26 aprile 2013.
Immissioni moleste: c’è condanna anche se l’impresa è a norma
Risponde del reato di getto pericoloso di cose l’imprenditore che, nell’attivarsi per far fronte alle immissioni moleste provenienti dal suo esercizio, adotti tecnologie che risultino inidonee, in concreto, ad azzerare i rischi per l’altrui salute, a nulla rilevando, peraltro, l’effettiva conformità dello strumento adottato agli standard europei. In tal senso Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 19437/13; depositata il 6 maggio 2013. Da www.dirittoegiustizia.it
|
Liberalizzazione degli orari di vendita anche per le AP
News inviata il 7 maggio 2013
Deve essere soggetta a liberalizzazione anche l’attività commerciale su suolo pubblico, esercitata in forma itinerante. Lo ha stabilito il Tar Milano, Sezione I, con l’ordinanza 483, depositata il 26 aprile 2013.
Da magazzino a ristorante non basta la Scia
Il cambio di destinazione a ristorante/bar non può essere riportato alla medesima classe alla quale appartiene il magazzino, posto che, come è evidente, ben diverse sono le caratteristiche proprie dell’uno e dell’altro utilizzo e, di conseguenza, diversi sono i parametri ai quali deve essere conformata l’opera edilizia all’uno o all’altro dedicata; senza contare che la diversa entità e la tipologia del carico urbanistico proprio della destinazione a sala ristorante e bar rispetto a quello proprio del magazzino originariamente previsto non consentono l’assenso mediante semplice procedura di d.i.a., che l’art. 57, comma 14, della legge regionale della Calabria 16 aprile 2002, n. 19 consente per il mutamento della destinazione d’uso, alla specifica condizione che dalla stessa non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard e servizi pubblici e privati. In tal senso il Consiglio di Stato, Sezione VI, decisione 2163 depositata il 18 aprile 2013.
L’informativa antimafia
La finalità di prevenzione speciale cui partecipa l’istituto della informativa antimafia, che costituisce una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa rispetto a possibili ingerenze della criminalità nell’attività del soggetto che beneficia di un contatto qualificato con una pubblica amministrazione, non richiede che sui fatti sintomatici di possibile condizionamento vi sia stato un accertamento istruttorio assimilabile a quello proprio della sede giurisdizionale. Le informazioni raccolte dal Prefetto in relazione ad “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate” possono consistere in elementi puramente indiziari, purchè il quadro dei dati raccolti riveli – come appunto nel caso in esame – l’attualità del pericolo di condizionamento nella scelte gestionali della società che si trovi in rapporto qualificato con la pubblica amministrazione (per l’elencazione delle fattispecie rilevanti v. all. 3 del d.lgs. n. 490 del 1994 e art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabili ratione temporis alla controversia in oggetto. E’ quanto ha disposto il Consiglio di Stato, Sezione VI con la sentenza 2361 depositata il 30 aprile scorso.
Escrementi di topo nel distributore del tè: responsabile il proprietario che non esercita il potere di sorveglianza
Grava in capo al proprietario-rivenditore di un distributore automatico di bevande esposto al pubblico un necessario obbligo generale di vigilanza, anche se la detenzione della cosa sia stata, materialmente, affidata a un terzo; ciò in disparte le caratteristiche oggettive del macchinario, nonché quanto stabilisca il manuale d'uso dello stesso in merito ai doveri di igiene dei circuiti e di manutenzione incombenti sull'operatore del distributore medesimo. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 19026/13; depositata il 2 maggio) da diritto&giustizia.it
L’Antitrust vigila attento
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito della propria attività di segnalazione, torna sui temi delle indebite restrizioni all’ingresso nei mercati e dei limiti agli orari di esercizio delle attività. Lo fa con i provvedimenti AS1042, AS1043 e AS1044, pubblicati sul Bollettino del 6.5.2013.
Col primo provvedimento, l’Autorità fornisce il proprio parere sulla possibilità di mantenimento del regime autorizzatorio e dei contingenti numerici per l’avvio dell’attività di “servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto” (agenzie di pratiche automobilistiche e nautiche). Nel rispondere all’ente richiedente, l’Autorità evidenzia l’opportunità di semplificare il procedimento di avvio dell’attività introducendo l’istituto della scia, e di eliminare ogni contingente numerico, posto che, dal quadro normativo vigente, è evidente che tali norme “rievocano un criterio di “fabbisogno” improntato a parametri quantitativi” e “integrano una restrizione esplicitamente vietata dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e dai recenti decreti di liberalizzazione”, mancando qualsivoglia valutazione in ordine a motivi imperativi di interesse generale.
Col secondo provvedimento l’Autorità si rivolge ad un Comune della Provincia di Trento, colpevole di aver adottato un ordinanza di imposizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, e di obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché di disciplina delle aperture notturne, invitandolo “a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali”.
Il terzo dei citati provvedimenti, invece, è rivolto alla Regione Friuli Venezia Giulia, “al riguardo, l’Autorità osserva che la disciplina regionale del commercio relativa all’installazione di grandi strutture di vendita, complessivamente risultante sia dalle modifiche introdotte dalla L.R. n. 15/12 che dalla circolare interpretativa del 4 ottobre 2012, appare in contrasto con disposizioni e principi di liberalizzazione di rilievo nazionale ed europeo”. In particolare le norme regionali di programmazione settoriale, nell’imporre alla programmazione locale le percentuali massime di superfici commerciali assentibili per settore merceologico, richiamerebbe un concetto di programmazione basato sul criterio del “fabbisogno”, corrispondente esattamente a quelle ipotesi di restrizione che il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, considera ingiustificate in un’ottica di liberalizzazione delle attività economiche. (Monica Sica)
|
Il commercio su aree pubbliche tra intesa ed intesa
News inviata il 6 maggio 2013
Non pochi si saranno stupiti scorrendo gli argomenti inseriti nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, osservando che nella sezione decreti e delibere di altre autorità, era improvvisamente apparso il testo dell’Intesa della Conferenza unificata Stato - regioni e autonomie locali in merito ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, siglata il 5 luglio 2012. Ma le regioni e le province autonome hanno nel frattempo stipulato il 24 gennaio 2013, un Documento unitario per l’attuazione dell’Intesa i cui contenuti si discostano da quanto stabilito in sede di Conferenza unificata, Documento che non costituisce fonte normativa e quindi non è, di per sé, immediatamente applicabile. Leggi tutto il documento. (Ornella Donat)
L’organizzazione di una fiera va in gara
L’attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale – implicando la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di una attività rivolta ai cittadini e non all’amministrazione – non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991, (appalto di servizi) con la conseguenza che la scelta del gestore deve avvenire nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza. In tal senso il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la decisione 2342 depositata il 29 aprile 2013.
Un parere non necessario ma comunque legittimo
L’eccesso di “consultazione” (il fatto ciò che l’Amministrazione procedente chieda pareri non previsti o non imposti) non determina un vizio dell’istruttoria, ma, al contrario, ne arricchisce i contenuti. Tale modus procedendi, pertanto, non è di per sé sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento che risulti nel suo contenuto dispositivo sostanzialmente corretto. Il fatto, invero, che un determinato parere non sia previsto (o non sia reso obbligatorio) non impedisce all’Amministrazione procedente, ove ritenga utili le valutazioni di una diversa Amministrazione o di un determinato organo, di acquisire, prima di decidere, il suo apporto valutativo. In tal senso il Consiglio di Stato, sezione VI, con la decisione n. 2343 depositata il 29 aprile 2013.
Comune prepotente
Il Comune nega l’autorizzazione per l’attività di gestione parcheggi, rivendicandone la proprietà. Ma presupposto per l’esercizio di una impresa, per ottenere la licenza di esercizio, non è la proprietà dei beni a mezzo dei quali si esercita la attività, essendo a tal fine sufficiente la semplice disponibilità. Ed è illegittimo quindi il diniego del Comune basato sulle pretese proprietarie perchè confonde le diverse ratio che giustificano l’attribuzione dei rispettivi poteri all’Amministrazione (di diniego di autorizzazione e di restituzione dei beni). Consiglio di Stato, decisione n. 2277 depositata il 24 aprile 2013.
Commercio on-line di auto
Legittimo il commercio on-line di autovetture usate, anche perché di fatto, non si tratta che di attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici. Ciò in quanto, materialmente, la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi on-line, poiché la trascrizione al PRA impone che l’atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l’incontro fisico dell’acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto. Lo ha chiarito il Ministero dell’interno, Dipartimento per la pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013. (dal quotidiano ItaliaOggi)
|
pag: 88 89 90 91 92 93 94 95 96 (di 346)
|
| |